CRONACA

Pericolo incendi, l’ordinanza del Comune di Ischia

Il provvedimento firmato dal sindaco Enzo Ferrandino sarà in vigore fino al 20 settembre

Con l’avviarsi della stagione estiva riecco il pericolo degli incendi, come dimostra anche la cronaca degli scorsi giorni. Di conseguenza le amministrazioni locali si attivano per prevenire i rischi. Il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha emanato un’ordinanza che vieta tassativamente nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre, in tutte le aree boscate, agricole, arborate e cespugliate, orti, parchi pubblici e privati e lungo tutte le strade di competenza, di accendere fuochi di ogni genere, usare esplosivi, usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette, e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché di altri articoli pirotecnici, transitare o sostare con autoveicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali. Inoltre sempre fino al 20 settembre sarà vietato bruciare residui vegetali e forestali.

Numerose altre disposizioni di prevenzione vengono prescritte a carico dei proprietari di aree boscate, che dovranno provvedere al decespugliamento e realizzare fasce protettive sul perimetro dei poderi, una sorta di barriera tagliafuoco per evitare che un eventuale incendio possa propagarsi. Vietata ovviamente ogni attività pirotecnica che possa innescare fiamme. Si cerca dunque di evitare i sinistri spettacoli di distruzione che troppo spesso hanno illuminato le notti estive sull’isola. Contro la lunga ordinanza sottoscritta dal sindaco, come da prassi è consentito ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

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