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Pio Monte e oneri di urbanizzazione, ricorso improcedibile

Il Tar chiude di fatto il contenzioso tra il Comune di Casamicciola e l’ente morale. Quest’ultimo contestava il pagamento di 3.800.000 euro da versare per le opere che avrebbero dovuto portare la struttura dismessa a diventare un resort di lusso

Lo strano caso del ricorso al  Tar della Campania proposto dall’Ente Pio Monte della Misericordia contro il comune di Casamicciola Terme per la richiesta di contributo di costruzione in relazione all’istanza di rilascio di permesso di costruire prot. n. 14228 del 2019.L’ente prima lo propone e poi, sul più bello ci rinuncia. Tutto avviene, mentre si registra l’ennesima dichiarazione di “passaggio” storico sulle macerie dell’Antico stabile del Pio Monte con la firma del protocollo di intesa post disastri con il Commissario Giovanni Legnini. Chiunque abbia messo mano alla questione delle fabbriche abbandonate dell’antico sanatorio per i poveri di Casamicciola Terme, in questi decenni, all’indomani della sua disastrosa chiusa e conclusione della sua funzione assistenziale, in un modo o nell’altro si è bruciato. Allo stesso modo si dissolve con una dichiarazione di improcedibilità. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) si è infatti pronunciata con una sentenza alquanto indicativa nel merito del  ricorso numero di registro generale 2395 del 2020, proposto da Ente Pio Monte della Misericordia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Soprano, contro Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio; per l’annullamento: della determinazione n. 159 del 2/4/2020 del responsabile dell’area VII – Urbanistica – Servizio Edilizia Privata del Comune di Casamicciola Terme, con la quale è stato determinato l’importo del contributo di costruzione in relazione all’istanza di rilascio di permesso di costruire prot. n. 14228 del 2019; degli artt. e 4 del Regolamento d’Attuazione della L.R. n. 19/2001, adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 381 dell’11/06/2003;  dell’art. 18 c. 4 del RUEC del Comune di Casamicciola Terme;  di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi. Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 luglio 2023 la dott.ssa Maria Abbruzzese che in extremis ha dovuto prendere atto di una richiesta di rinuncia al ricorso prima presto. Una vicenda che oltre ad essere strana appare quanto mai emblematica dei rapporti di forza e del potere che gravità intono  al Pio Monte e soprattutto ai beni del Pio Monte in Casamicciola.

La Abbruzzese, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata da parte ricorrente ha  ritenuto e considerato in fatto e diritto di dichiarare improcedibile il ricorso dell’ente morale. Infatti il Pio Monte ha impugnato, con il ricorso indicato, i provvedimenti meglio in epigrafe specificati, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere. Il Comune di Casamicciola non si è costituito in giudizio. La causa era fissata in udienza di smaltimento dell’arretrato. Con memoria in data 14 luglio 2023, la difesa di parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e in data 17 luglio 2023 chiedeva il passaggio in decisione senza discussione.In quei giorni si trattava con Legnini per cedere parte del complesso ma non solo. All’udienza del 20 luglio 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.Con atto depositato in data 14 luglio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso,tale atto risulta notificato al Comune di Casamicciola in pari data.Non sono dunque rispettate le formalità procedurali richieste (notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, mancata opposizione della controparte) per pronunciare l’estinzione del processo. Nondimeno, può farsi applicazione della norma, secondo cui “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”.

La parte ricorrente il 14 luglio aveva dichiarato di rinunciare al ricorso, atto notificato nel momento in cui si stava stringendo il cerchio per il protocollo d’intesa poi siglato con il commissario Giovanni Legnini. La decisione è arrivata al termine della camera di consiglio presieduta dalla dott.ssa Maria Abruzzese

La dichiarazione di rinuncia depositata in atti è certamente indicativa del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione da parte del ricorrente, cui consegue, in ossequio al principio dispositivo, la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. A stabilirlo è il TAR Campania nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2023, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore; Roberto Michele Palmieri, Consigliere e Maria Colagrande, Consigliere. Nulla è stato detto sulle spese stante la mancata costituzione del Comune intimato, con espressa declaratoria di irripetibilità del contributo unificato versato. Il Tar, sul ricorso, lo dichiara improcedibile e ordina che la  sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa., ma l’intera vicenda ha il sapore di una storia amara. L’ente contestava la richiesta di pagamento di Oneri di costruzioni per 3.800.000 euro. Oneri da versare per le opere che dovrebbero portare la struttura ormai dismessa a diventare un albergodi lusso. Questo ritenendo che non vi è nessun onere da versare, l’intervento riguardava il restauro e risanamento conservativo ed inoltre per i legali dell’ente morale il testo unico dell’edilizia andava a  supporto della tesi difensiva cosi come il Ruec (Regolamento Unico Edilizia Comunale)alla vice recupero con cui non si alterava nessuna delle condizioni originarie del bene recuperato. Inoltre per l’ente morale non si sarebbe trattato di una ricostruzione cosi detta pesante, bensì leggera. In ultimo per non pagare al comune i quasi 4 milioni di euro di oneri, i nobili napoletani avevano evidenziato come il provvedimento di imposizione del pagamento del contributo di costruzione è comunque illegittimo nella parte in cui condiziona il rilascio del permesso di costruire al pagamento del relativo importo. Questa viene ritenuta una vistosa anomalia perché, si legge nel ricorso, “non è comprensibile come sia possibile paventare l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio in caso di mancato pagamento, considerato che avrebbe ad oggetto un provvedimento che, inevitabilmente, non è mai stato rilasciato”.

E’ ovvio che con l’entrata in scena del protocollo pro delocalizzaioni commissariali di Legnini la scena cosi come le vicende legali e giudiziarie  cambiano. Il Pio Monte non sarà più (se mai lo sarebbe diventato) un hotel extra lusso, ma entra nelle sfera delle ipotesi di area interna residenziale con riattazione dei depositi e degli spazi pertinenzialia favore delel popolazioni sfollate sisma 2017 e alluvione 2022 e con un water front dedicato ancora tutto da definire, tra le “giostrine”, le pinete  e gli spazi in “pizzeria”. Non va neppure sottaciuto che Giovanni Legnini è stato pur sempre vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, prima di specializzarsi in altri disastri.

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