CRONACAPRIMO PIANO

Porto di Lacco Ameno, non è ancora finita

Il Tar respinge l’istanza cautelare di Perrella, che tuttavia aveva già impugnato la diffida del Comune a rilasciare l’area. Possibili quindi nuovi sviluppi nella estenuante controversia

Il Tar ha deciso, ma il duello tra Marina di Capitello e Comune di Lacco Ameno per il controllo del porto turistico potrebbe continuare a suon di ricorsi. Non è facile spiegare la vicenda al lettore ignaro delle infinite possibilità di complicazione che il diritto amministrativo è in grado di infliggere alla realtà delle cose. Ieri è stata resa nota l’ordinanza con cui la Settima Sezione del Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza cautelare del gestore del porto turistico, la cui concessione è scaduta il 9 giugno scorso. Istanza con cui la società chiedeva l’annullamento dei vari atti di indirizzo e gestione varati dal Comune, oltre che della diffida a rilasciare l’area, emessa lo scorso primo aprile, e la possibilità di godere di una proroga trimestrale per continuare a gestire il porto fino al 30 ottobre.

Istanza respinta, come accennato, e detta così sembrerebbe che il Comune potrebbe dunque rientrare in possesso dell’importante infrastruttura. Senonché, la decisione del Tribunale chiama in causa il provvedimento che il Comune di Lacco Ameno ha notificato il 29 giugno alla società, notizia da noi già anticipata sul giornale di ieri. In tale atto l’ente, “sulla scorta di un riesame della vicenda” ha effettuato nuove valutazioni, in forza delle quali ha confermato il precedente rifiuto di proroga del rapporto e rinnovato “l’ordine di rilascio delle aree e degli specchi acquei relativi all’approdo turistico di Lacco Ameno da parte della Società Marina del Capitello Scarl”. Provvedimento a cui la società ha opposto un’ulteriore istanza di misure cautelari.

La circostanza ha indotto il Tar a ritenere l’istanza della società ormai ritenuta superata, in quanto sarebbe “ravvisabile una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del presente ricorso, e dunque profili di sua improcedibilità, in quanto, se pure esso dovesse essere accolto, comunque la società ricorrente vedrebbe ancora leso il proprio interesse legittimo dal nuovo provvedimento, con il che risulterebbe inutiliter data appunto l’ipotizzata pronuncia favorevole” e che “ulteriore conseguenza di tanto, è la insussistenza dei presupposti per dare ingresso alla chiesta tutela cautelare”.

Fuori dal complicato gergo giuridico, il Tar ha ritenuto inutile proseguire nell’esame della prima istanza fino alla fase di merito, visto il un nuovo provvedimento del Comune il 29 giugno a cui la società si è opposta.

Un ineffabile guazzabuglio, che rende problematica una seppur provvisoria valutazione dell’andamento di questa diatriba che dura ormai da oltre un anno. A rigore, è plausibile attendersi un decreto che decida sollecitamente su tale seconda istanza della società, e una probabile nuova fissazione dell’ennesima udienza relativa alla richiesta di sospensiva cautelare. Diversamente, l’ordinanza del Tar sarebbe definitivamente operativa. Ma vista l’inusitata e ingarbugliata evoluzione della vicenda, è difficile azzardare previsioni.

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