CRONACAPRIMO PIANO

Porto di Lacco, il Tar “frena” Perrella: la verità il 12 luglio

Venerdì il concessionario aveva depositato un nuovo ricorso per chiedere un’altra sospensiva cautelare contro i provvedimenti del Comune e vedersi riconosciuta l’ennesima proroga al 1° gennaio 2024, ma sabato il Tar ha respinto l’istanza fissando l’udienza collegiale di merito

Succede tutto in meno di ventiquattr’ore. Venerdì scorso era scattato quel copione ben definito che si ripete da due anni a Lacco Ameno. Ogni inizio estate il canovaccio prevede la scadenza della concessione del molo diportistico, o comunque l’esaurimento di una delle tante proroghe, ma in prossimità della data-limite ecco che arriva sempre il consueto ricorso al Tar da parte del concessionario, diretto a ottenere l’ennesima sospensiva dei provvedimenti adottati dal Comune, con annesso congelamento della situazione esistente. Ed è quello che si è verificato anche stavolta: la società Marina del Capitello Scarl, tramite l’amministrazione Giuseppe Perrella, aveva depositato un nuovo ricorso al Tar contro l’ente di Piazza Santa Restituta, per l’annullamento in via cautelare delle varie delibere di giunta siglate tra aprile e maggio con cui il Comune aveva confermato le tariffe dei posti d’ormeggio dell’approdo e varato la procedura per l’affidamento di alcuni servizi di supporto nella gestione del porto turistico, gestione che dal 1° luglio sarebbe dovuta passare al Comune dopo la scadenza dell’ultima proroga-covid. Non solo: la società richiedeva anche il riconoscimento di una nuova proroga fino al 31 dicembre 2023.

Tuttavia, a differenza delle altre volte e di quanto sperato dal concessionario, ieri mattina a strettissimo giro è arrivato il primo responso del Tar: contro tutti i pronostici prevalenti, la Settima Sezione ha respinto clamorosamente la richiesta di sospensiva cautelare, rinviando le parti alla trattazione di merito fissando la relativa udienza al 12 luglio in camera di consiglio.

Adesso la partita, che dura da oltre due anni, si apre a scenari difficilmente prevedibili.

Innanzitutto, come era ampiamente previsto e prevedibile, Perrella non si arrende all’idea di vedersi sfilato di mano il controllo dell’importante e redditizia infrastruttura in corrispondenza del 30 giugno, giorno in cui scadrà l’ultima proroga trimestrale prevista dalla normativa-covid, e si è rivolto a quel Tribunale amministrativo che già lungo tutto l’anno già trascorso gli aveva consentito di mantenere la gestione portuale. E questo nonostante il fatto che già nel 2020 il Commissario prefettizio che guidava il Comune avesse revocato la concessione e dichiarato risolto il contratto per via dei mancati pagamenti dei canoni annuali da parte della società Marina di Capitello a partire dal 2019, e nonostante il fatto che a giugno 2021 sia scaduta la concessione quinquennale ottenuta in virtù del famigerato projectfinancing di cinque anni addietro.

IL RICORSO DEL CONCESSIONARIO

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Con un ricorso di quasi quaranta pagine, articolate in ben cinque motivi, la società Marina di Capitello chiedeva come detto l’annullamento delle misure adottate dal Comune, ma soprattutto invoca l’applicazione della proroga fino al 31 dicembre 2023 della concessione concordata col citato projectfinancing, in virtù di quanto previsto dalla legge 145/2018, e dalcombinato disposto tra il decreto-rilancio del 2020 e la famosa pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dell’autunno scorso sulla questione delle proroghe delle concessioni balneari (che riteneva invalide le estensioni delle concessioni al 2033 che contrastavano con la famigerata direttiva Bolkestein dell’Unione Europea). Era questa, in sintesi, la richiesta del concessionario, senza voler tediare eccessivamente il lettore con le estenuanti espressioni giuridiche tra una “violazione e falsa applicazione” di qualche norma e uno “sviamento – eccesso di potere – inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto”.

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L’interpretazione delle norme citate, secondo la società Marina di Capitello, tende a ritenere dunque illegittimi “sia gli atti di indirizzo adottati sia l’approvazione delle tariffe sia, da ultimo, l’avvio della manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi – e si badi non della concessione demaniale nel suo complesso – per assoluta carenza di potere della P.A. di legittimamente disporre dei beni demaniali di che trattasi”. Censura che viene ritenuta assorbente e che comporterebbe l’annullamento degli atti gravati.

In via subordinata, nel ricorso si legge che “laddove si dovesse accedere ad una interpretazione diversa dei precedenti richiamati, va evidenziato che anche i titoli demaniali intestati al Comune di Lacco Ameno verrebbero definitivamente in scadenza in data 29 giugno 2022”. In pratica, se scade la sub-concessione di Perrella, secondo la società verrebbe a scadere anche la concessione del Comune sui beni che appartengono al demanio, vero titolare di essi. Come è noto, infatti, i beni demaniali vengono dati in concessione dal Demanio ai vari enti locali, che a loro volta li assegnano in sub-concessione ai privati. La società nel ricorso fa leva anche sul presunto pericolo di danni irreparabili in caso di sgombero del porto e di perdita definitiva della gestione, in quanto i dipendenti sono già assunti, e i contratti di ormeggio già stipulati, ipotizzando la perdita di lavoro per essi e il pregiudizio per le loro famiglie.

IL DECRETO DEL TAR

Tuttavia, il Tar ha rigettato la richiesta di misure cautelari urgenti, ritenendo che «la valutazione della complessiva vicenda necessiti di approfondimenti propri della fase collegiale», e che «il paventato danno legato ad uno sgombero della struttura sia – allo stato – meramente ipotetico, e che gli ulteriori profili di danno dedotti, oltre a non costituire un pregiudizio proprio e diretto della società ricorrente, comunque non presentino le caratteristiche di estrema gravità e urgenza necessarie a dare ingresso alla chiesta tutela cautelare ex art. 56 cpa (atteso che la stessa società Marina del Capitello Scarl, nel richiedere un accoglimento al mero fine del “mantenimento della res adhuc integra, sino all’esito della pronunzia alla prossima camera di consiglio”, prospetta che ciò non precluderebbe “peraltro, al Comune di Lacco Ameno di proseguire nel procedimento” e che in ogni caso, medio tempore, non risulterebbe “pregiudicato l’assetto di interessi esistenti”)».

LO SCENARIO SI COMPLICA

Dunque, il 30 giugno scade definitivamente la proroga-covid, e il 1° luglio teoricamente il Comune potrebbe rientrare in possesso della struttura, ma il 12 luglio si discuterà la controversia nel merito. Difficile dire quale sarà il comportamento del Comune, soprattutto considerando le date così ravvicinate, oltre al fatto che nell’udienza i giudici potrebbero dare ragione al concessionario.

La società quindi si è mossa per tempo, ben prima della scadenza del 30 giugno, sperando di tenersi il porto non solo per questa stagione, ma anche per la prossima. Così, anche se il lodo arbitrale di qualche giorno fa ha negato alla società la pretesa all’estensione della concessione al 2025, il privato cerca per altra via di arrivare a un risultato quasi analogo. Inoltre, i lettori ricorderanno che il disegno di legge sulla concorrenza e sul mercato ha visto l’approvazione (in Senato…) di un testo che sembra calzare a pennello al caso lacchese, e che per l’autunno sarà ampiamente approvato in via definitiva: in sostanza, grazie a una serie di commi provvidenziali in grado di estendere la proroga al 1° gennaio 2024 anche alla nautica da diporto e alle concessioni tramite piena evidenza pubblica, l’interpretazione che Perrella ricava dalle norme pre-esistenti qui illustrate diventerebbe con ogni probabilità una legge vera e propria, lasciandonelle sue manifino al termine del 2023 il porto turistico. Adesso resta da vedere cosa accadrà fino al 12 luglio, in particolare se il “ddl concorrenza” sarà approvato prima o dopo, e se il Comune attenderà tale data senza provare a rientrare in possesso del molo: poi la camera di consiglio farà finalmente chiarezza, o almeno si spera.

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