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Ricorso al voto, il Comune si costituisce in giudizio

La giunta municipale di Casamicciola ha autorizzato il vicesindaco Antonio Carotenuto a resistere innanzi al TAR nel giudizio promosso dall’ex sindaco Abramo De Siano

Ricorso alle elezioni di Casamicciola Terme. Si aprono le danze delel costituzioni in giudizio. L’’esecutivo del sindaco Giosi Ferrandino ha autorizzato la prima opposizione all’attacco sferrato da Abramo Ciro De Siano in punta di norme elettorali e di diritto al voto. La Giunta Comunale di Casamicciola Terme, come era ovvio che fosse, assente il sindaco Ferrandino e l’assessore Loredana Cimmino, ha autorizzato la costituzione in giudizio. Come si legge con atto n. 2 del 27 giugno, 3 dei 5 membri hanno dato il via libera alla contesa giudiziaria. Come è ormai noto ai nostri lettori, il 16 giugno scorso “è stato acquisito al protocollo generale n. 8959 il ricorso presentato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania/Napoli, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. A), del D.lgs n. 104/2010, da De Siano Abramo Ciro, nella qualità di candidato consigliere, rappresentato dagli Avv.ti Maria Petrone e Christian Iacono, R.G. n. 2711/2023, tendente ad ottenere l’annullamento: dell’atto del 16 maggio 2023 di proclamazione degli eletti alle consultazioni elettorali amministrative di Casamicciola Terme svoltesi domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; dell’atto prot. n. 571 dell’8 maggio 2023, con il quale è stato pubblicato all’albo pretorio on line il documento a firma del Commissario Straordinario di Casamicciola Terme del 6 maggio 2023 contenente le liste dei candidati per l’elezione diretta alla carica di Sindaco e di n. 12 consiglieri comunali alle ultime consultazioni elettorali amministrative che si sono svolte in Casamicciola Terme domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente”.

L’esecutivo ha affidato il patrocinio al noto legale Ferdinando Scotto. Intanto crescono voci e indiscrezioni legati a possibili interventi ad adiuvandum nel ricorso amministrativo la cui udienza è prevista per il prossimo 30 novembre dinanzi alla II Sezione

L’ente locale con i suoi esponenti illustri direttamente colpiti dall’iniziativa del De Siano, coadiuvati dall’assistenza tecnica del Vice Segretario Comunale dott. Vincenza Piro, hanno ritenuto necessario necessario resistere nel giudizio innanzi al Tar Campania Napoli, R.G. n. 2711/2023; in ciò ritenendo di autorizzare il Vice Sindaco Antonio Carotenuto a resistere in giudizio, in nome e per conto dell’Ente, nella controversia. L’incarico del patrocinio legale dell’Ente nella controversia è stato affidato al noto Avv. Ferdinando Scotto, volto noto, anche grazie agli agganci dei vari legali locali, delle vicende legal- giudiziarie isolane. Specie tra Casamicciola Terme. A Scotto andrà un onorario la cui spesa presuntiva si aggira intona ao di € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Sarà il Responsabile dell’Area I a provvedere con proprio atto all’impegno della spesa, nonché alla predisposizione e sottoscrizione della convenzione con il nominato professionista. Intanto sul tema dei ricorsi al voto sulla scorta della linea De Siano, si fanno sempre più insistenti le ipotesi di possibili interventi ad adiuvandum di soggetti interessati nel processo amministrativo in questione.

Si tratterebbe di un intervento da parte di soggetti, comitati, associazioni, sembrano i soggetti più accreditati che stano valutando l’ipotesi, quali cointeressati a non fa valere, un mero interesse di fatto, ma un interesse personale all’impugnazione di atti immediatamente e direttamente lesivi. L’intervento sarebbe proposto dal titolare di una posizione giuridica collegata e dipendente da quella principale. Cosi come recita la norma, l’intervento, avvenendo nello stato in cui si trova la causa, è sempre possibile finché la causa stessa non passi in decisione, salva la possibilità delle altre parti costituite di chiedere termini a difesa. Ovvero, l’intervento avvenuto all’udienza destinata alla precisazione delle conclusioni e subito prima della precisazione stessa è ammissibile ai sensi dell’art. 268 c.p.c.

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