CRONACA

Ricostruzione e caos condoni, si cerca la sintesi

Il Comune di Casamicciola e la Soprintendenza lavorano per riuscire ad eliminare i paradossi di decisioni diverse su istanze di analogo tenore

Tre istanze di analogo tenore, ma tre decisioni differenti. È questa la ragione che ha spinto il Comune di Casamicciola a cercare, e trovare, un dialogo diretto con la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

Ma andiamo con ordine: nel giro di pochi giorni, a inizio febbraio, il Comune di Casamicciola si era visto recapitare tre note della Soprintendenza. Nella prima l’ente preannunciava parere negativo a una istanza di condono edilizio presentata ai sensi delle leggi condonistiche n.724 del 1994 e n. 326 del 2003. Nella seconda comunicazione la Soprintendenza inoltrava una richiesta di integrazioni per un’istanza di sanatoria in relazione alla prima legge sul condono, la 47/1985 e nuovamente la n. 326/2003 (cosiddetto terzo condono). Infine, nell’ultima nota veniva annunciato “parere favorevole” al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per un’istanza che anche in questo caso era stata inoltrata ai sensi della legge 47/1985 e della 326/2003.

Il dialogo tra i due enti è diretto a individuare una linea condivisa circa la possibilità di ottenere la definizione delle pratiche di sanatorie presentate anche ai sensi della legge 326/2003, come previsto dall’articolo 25 della legge di ricostruzione 130/2018

In sostanza, su tre istanze relative alla stessa legge condonistica, la 326/2003, ci si trovava di fronte a tre decisioni differenti, a dimostrazione di una differente, e non omogenea, applicazione della legge di ricostruzione 130/2018, in particolare del famoso articolo 25 commi 1 e 1 bis relativi alla “definizione delle procedure di condono”, secondo cui «al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente capo, i Comuni di cui all’art. 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 1 -bis». Inoltre, «per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l’art. 32, commi 17 e 27, lettera a) , del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003».

Dunque, per ottenere il sospirato contributo per avviare la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, è necessario prima definire l’istanza di sanatoria, e tale definizione include anche le istanze presentate ai sensi del “terzo condono”. Tuttavia, diventa di capitale importanza che l’orientamento circa i pareri da rilasciare sulle pratiche inoltrate a norma della legge 326/2003 si mantenga costante, altrimenti la difformità di pareri si andrebbe a ripercuotere pesantemente sulla fase di ricostruzione, che di fatto non partirebbe. Il comma 3 dell’articolo 25 infatti recita che «il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze».

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Per questo il Comune aveva chiesto alla Soprintendenza di motivare la scelta di differente applicazione della normativa sulla ricostruzione alle citate pratiche di condono ed eventualmente di considerare la possibilità di riesaminarle, il tutto anche nell’ottica di evitare contenziosi che sfocerebbero in un fisiologico rallentamento delle attività di ricostruzione post-sisma.

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Fortunatamente il sindaco di Casamicciola, Giovan Battista Castagna, ha trovato ampia comprensione nella Soprintendente, la dottoressa Cinquantaquattro. I due rappresentanti dei rispettivi enti stanno quindi dialogando costantemente per arrivare a una comune linea condivisa sul delicato tema, che tocca diversi cittadini dei tre Comuni colpiti dal sisma. L’elemento discriminante, come anticipammo su queste colonne il mese scorso, è dunque la possibilità di ottenere parere favorevole sulle pratiche del condono 2003, obiettivo che è stato alla base del lungo lavoro normativo da cui è scaturito l’articolo 25.

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