CRONACA

Stop alla demolizione, il Tar allontana le ruspe

Il Tribunale ha annullato il provvedimento notificato dal Comune di Casamicciola al proprietario di uno stabile, che previa Scia aveva eseguito lavori di straordinaria manutenzione modificando la distribuzione degli spazi interni

Stop alla demolizione. Il Tar ha annullato il provvedimento del Comune di Casamicciola con cui veniva disposta la rimozione di alcune opere edilizie eseguite da un cittadino, ritenute abusive, e per le quali si ordinava di ripristinare lo stato originario dei luoghi entro i canonici novanta giorni. La vicenda prende le mosse nel gennaio del 2018 quando il cittadino in questione aveva presentato al protocollo del Comune una segnalazione certificata di inizio attività, insieme alla relazione tecnica asseverata, con la quale comunicava l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, “volti al miglioramento funzionale ed estetico degli appartamenti quali la diversa distribuzione degli spazi interni, la realizzazione di un piccolo soppalco (…) installazione di scala a chiocciola per l’accesso al lastrico solare”.

Secondo il Tar, gli interventi contestati vanno compresi in un’ottica di rinnovamento e di sostituzione di parti strutturali dell’edificio, allo scopo di salvaguardare l’integrità, e apportarvi elementi di consolidamento e “miglioria statica”, senza incremento volumetrico né mutamento di destinazione d’uso

Tutto sembrava quindi filare liscio, ma le cose presero una piega diversa nel giugno di un anno fa, quando l’ufficio tecnico comunale eseguì un sopralluogo. I tecnici rilevarono la realizzazione “in assenza di idoneo titolo idoneo abilitativo” di opere quali “la sostituzione dei solai all’appartamento al piano terra e solaio di copertura dell’appartamento al piano primo; consolidamento statico degli elementi portanti (pilastri) del portico a piano terra; interventi di miglioria statica di alcune murature perimetrali del piano terra e primo piano”, oltre all’assenza della autorizzazione sismica.

Di conseguenza scattò il successivo provvedimento di ingiunzione a demolire, adottato ai sensi dell’articolo 31 del Dpr 380/01, sul presupposto della realizzazione sine titulo delle opere citate.

Il proprietario dell’immobile si rivolse quindi al Tar, denunciando violazione e falsa applicazione di diverse norme del Dpr 380/01, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carente istruttoria, sviamento, contraddittorietà, in quanto le opere contestate consisterebbero in una mera manutenzione straordinaria, in quanto dirette a un migliore “rendimento di quelle preesistenti e che consistono in una sostituzione del materiale impiegato. I nuovi solai, peraltro non avrebbero “modificato né l’aspetto esteriore del fabbricato né hanno comportato un aumento di superficie utile o di volume”, e del resto la Scia presentata dal proprietario illustrerebbe appunto interventi di tale natura. Tali travisamenti della normativa secondo il ricorrente si sarebbero presentati anche sotto l’aspetto paesaggistico in quanto si tratterebbe di cosiddetti “interventi liberi”, come definiti dal Dpr 31/2017, che cioè non hanno comportato modifiche di superfici, volumi, o aspetto esteriore degli edifici. Il proprietario ha anche contestato la violazione della legge sul procedimento amministrativo, in quanto sarebbe stata omessa la doverosa interlocuzione procedimentale. In pratica, non c’era stato l’obbligatorio dialogo tra pubblica amministrazione e cittadino sull’andamento della pratica.

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Nonostante la resistenza in giudizio da parte del Comune, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso. Il punto focale, che assorbe secondo il Tribunale tutti i motivi di ricorso, riguarda la qualificazione delle opere, come interventi di manutenzione straordinaria. Secondo il Tar, è proprio dalle evidenze emerse dal sopralluogo dei tecnici comunali che le opere in questione rientrano nella definizione di “manutenzione straordinaria”, per la quale si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. Secondo i magistrati amministrativi, gli interventi contestati vanno compresi in un’ottica di rinnovamento e di sostituzione di parti strutturali dell’edificio, allo scopo di salvaguardare l’integrità, e apportarvi elementi di consolidamento e “miglioria statica”. E inoltre non c’è stato incremento volumetrico né mutamento di destinazione d’uso. La mancata indicazione nella Scia delle singole opere, del resto, non vale a legittimare la demolizione, ma al massimo all’irrogazione di pena pecuniaria per interventi difformi dalla Scia stessa. Infine, anche dal punto di vista paesaggistico il Tar ha ritenuto che a norma del D.lgs. 42/04 non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 159. E la mancata autorizzazione sismica, pur rilevata nel sopralluogo, non fu poi contestata nell’ordine di demolizione. Dunque il ricorso è stato accolto annullando l’ordinanza di demolizione del Comune, compensando tra le parti le spese di lite.

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