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I “dieci comandamenti” di una legge buona e giusta

  1. L’unico scopo della “legge Falanga” è quello di mettere ordine nella esecuzione dei provvedimenti di demolizione che, secondo i dati di Legambiente, sono centinaia di migliaia e riguardano ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili della criminalità organizzata, abusi realizzati sulle spiagge o in violazione del limite di distanza dalla costa e finanche case di necessità abitate da famiglie prive di ogni altra possibiltà di alloggio.
  2. La “legge Falanganon è un CONDONO MASCHERATO, né una legge “BLOCCA RUSPE“. Infatti, gli abusi restano abusi da demolire e non vengono affatto sanati. La “legge Falanga” si limita a stabilire, per ovvie ragioni di buon governo, equità sociale e giustizia sostanziale, che il Pubblico Ministero, nella selezione dei criteri per l’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizioni e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, dia adeguata considerazione: 1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su aree demaniali o in zona soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico; 2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica o privata incolumità; 3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per reati ex art. 416 bis c.p. o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione.
  3. Nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, come sopra individuate, il Pubblico Ministero è tenuto, poi, ad attribuire – di regola – priorità alla demolizione degli immobili in corso di costruzione o, comunque, non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna e agli immobili non stabilmente abitati.
  4. La “legge Falanga”, nell’introdurre il principio della gradualità delle demolizioni, non fa altro che riproporre – migliorandole – le linee guida approvate in materia da numerose Procure italiane che hanno concluso accordi istituzionali di programma con i comuni interessati all’attuazione dei provvedimenti repressivi (come, ad es., il c.d. “protocollo Siracusa“).
  5. La “legge Falanga” prende atto, in definitiva, della impossibilità dello Stato di eseguire migliaia di demolizioni nel breve periodo ed assolve anche allo scopo di evitare disparità di trattamento tra i circondari e i distretti territoriali all’interno dei quali si muovono le Procure chiamate ad eseguire gli ordini di demolizioni contenuti nelle sentenze di condanna.
  6. La “legge Falanga” è una legge ragionevole ed in linea sia con il diritto eurounitario che con il dettato costituzionale. Dà attuazione all’art. 8 della Convenzione Europea (che sancisce il principio della inviolabilità del domicilio) e recepisce la giurisprudenza della Corte EDU che introduce la distinzione tra abusi speculativi e abusi di necessità, esigendo per questi ultimi un’adeguata tutela. Dà attuazione anche alla nostra Costituzione. Nella materia delle demolizioni, infatti, come evidenziato in un analogo provvedimento dello stesso Procuratore Generale di Napoli, “quanto ai beni di rango costituzionale che vengono in rilievo, occorre fare riferimento – in un’ottica di valutazione e bilanciamento degli stessi – non solo all’ambiente (art. 9 della Costituzione) e alla salute (art. 32 Cost.) ma anche ad altri beni e principi tutelati dalla Carta Costituzionale, quali l’uguaglianza sostanziale, l’equità, la ragionevolezza e la solidarietà sociale (art. 3 Cost.), il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.)”.
  7. La “legge Falanga” fa sì che le poche risorse disponibili vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio. NON È, PERTANTO, EUFEMISTICO AFFERMARE CHE LA “LEGGE FALANGA“, con tale previsione, contribuisce a MIGLIORARE IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE.
  8. La “legge Falanga” non determinerà alcun aumento del contenzioso in materia. Al contrario, ne favorirà una forte diminuzione. Quale avvocato consiglierà ad un suo cliente di presentare un incidente di esecuzione per contrastare l’abbattimento di una costruzione pericolante o di uno scheletro costruito magari su una spiaggia o in un’area particolarmente sensibile? Il buon senso, imporrà, in tali casi, di consigliare l’autodemolizione.
  9. La “legge Falanga” rafforza, inoltre, il sistema sanzionatorio amministrativo come mai fatto in passato da nessun’altra legge dello Stato. Introduce nuovi formidabili strumenti di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio, affidando ai PREFETTI l’esecuzione delle sentenze, qualora perduri l’inadempienza dei comuni. Questi ultimi – novità assoluta anche questa – potranno addirittura avvalersi del Genio militare per la esecuzione dei propri provvedimenti sanzionatori.
  10. Contiene, infine, anche previsioni di conseguenze disciplinari, amministrative e di tipo contabile-erariale per il funzionario comunale che ometta di fare il proprio dovere, salvo che il fatto non integri gli estremi dei reati di abuso od omissione di atti di ufficio. Una legge completa in ogni suo aspetto, ragionevole, equilibrata e costituzionalmente orientata. Soprattutto una legge BUONA e GIUSTA!

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