CRONACAPRIMO PIANO

TITOLO EDILIZIO, IL TAR FA “SORRIDERE” IL BARONE

La VI Sezione ha giudicato inammissibile per carenza di interesse il ricorso che era stato proposto da Augusto Cigliano contro il Comune di Lacco Ameno e la società Le Pergole srl. La sentenza è una vittoria per l’assessore Zavota e può avere effetto terapeutico per la maggioranza di Pascale

Ricorso inammissibile per carenza di interesse. Così i giudici della VI Sezione del Tar Campania (presidente Santino Scudeller, consigliere Angela Fontana, estensore Rocco Vampa) si sono pronunciati sul ricorso proposto da Augusto Cigliano contro il Comune di Lacco Ameno (rappresentato dall’avvocato Stanislao Giaffreda) e nei confronti della società Le Pergole srl che chiedeva l’annullamento del permesso di costruire n. 3 del 14 giugno 2022 rilasciato alla predetta società nonché di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale. La vicenda in questione, tra l’altro, è stata anche oggetto di un vero e proprio giallo, di cui in un passato anche recente si è occupato il nostro giornale: nel mirino, infatti, non soltanto il titolo edilizio rilasciato, ma anche il fatto che la strada e l’edificio in questione non ricadessero nel territorio di Lacco Ameno quanto in quello di Casamicciola: una circostanza evidentemente smentita seccamente dalla sentenza della magistratura amministrativa. Tra le sottolineature fatte dal ricorrente, il fatto che l’area interessata dal contenzioso fosse zona sottoposta a vincolo e per questo motivo si denunciavano vizi nel rilascio del titolo sostenendo che non fosse possibile fare demolizione e ricostruzione. In realtà, però, la difesa dell’ente ha eccepito che questo non ha motivo di essere in caso di ristrutturazione. 

L’avvocato Stani Giaffreda

La decisione del Tar, di cui a breve forniremo alcuni stralci, evidenzia un altro aspetto tutt’altro che irrilevante, andando a sancire il fatto che un vicino non può impugnare sempre ed a prescindere il titolo edilizio ma deve manifestare un qualificato e concreto interesse nel farlo. Questo è un passaggio importante, anche perché sappiamo tutti che sull’isola c’è spesso l’abitudine di impugnare i titoli edilizi con la stessa frequenza con la quale si va al bar a prendere il caffè, soprattutto quando si tratta di vicini di casa. C’è poi da fare, per quanto possa apparire paradossale, una considerazione pure di natura politica su questa sentenza. Che, di certo, riavvicina l’assessore Giovan Giuseppe Zavota e il sindaco Giacomo Pascale, dopo che negli ultimi tempi lo stesso Zavota era stato al centro di una serie di voci che lo volevano “indiziato” ad apporre la firma per mandare a casa il primo cittadino, firma che numeri alla mano sarebbe stata determinante. Le Pergole srl è la società che fa riferimento alle Cantine Crateca, e parliamo di persone vicinissime a Zavota di cui sarebbero elettori “blindatissimi”. La questione, poi, aveva assunto anche connotazioni di natura amministrativa perché invece dall’altra parte della barricata il ricorrente viene ritenuto storicamente vicino al duo Carmine Monti-Domenico De Siano. Insomma, senza volerlo il “Barone” potrebbe ritrovarsi un gruppo più compatto dopo questa decisione del Tar.

Ritornando alla carenza di interesse da parte del ricorrente, il Tar è chiaro ed esplicito quando scrive: “Dal complesso delle allegazioni contenute negli scritti di parte ricorrente, si evince che l’asserito nocumento inferto dalle opere de quibus alla sfera giuridica di essa parte ricorrente sarebbe costituito dalla situazione di pregiudizio riveniente dal ‘transito veicolare illegittimo dei mezzi meccanici che dovranno realizzare la costruzione’, dallo ‘scorrimento di ulteriori acque piovane’ e dalla ‘cementificazione in zona a vincolo idrogeologico e a zona rossa’; tali allegazioni, tuttavia, si palesano affatto generiche, di carattere transeunte ovvero metaindividuale e, in ogni caso, tali da non integrare un effettivo e attuale vulnus alla sfera personale del ricorrente; di più, le stesse parti resistenti – segnatamente, e reiteratamente, la civica Amministrazione – hanno puntualmente allegato la estraneità del percorso viario – che attraversa il fondo del ricorrente per condurre ad altra parte del compendio immobiliare di titolarità della società contro interessata – alla specifica res immobile interessata dai lavori edilizi assentiti con i gravati provvedimenti. Talchè, adoprando ed applicando alla fattispecie in esame le categorie concettuali forgiate nella pronunzia n. 22/2021 della Adunanza Plenaria più volte citata, a fronte di specifiche contestazioni circa la effettiva concretezza, attualità e personalità del lamentato pregiudizio derivante dagli interventi edilizi de quibus: – non solo il ricorrente non ha adeguatamente assolto all’onus probandi posto a suo carico, né tampoco si è dato carico di contestare gli specifici e puntuali rilievi mossi dalle parti resistenti; – ma, di più e in via risolutiva, sono le stesse iniziali allegazioni di esso ricorrente, comechè afferenti pregiudizi eventuali, non meglio precisati, ovvero in ogni caso non concretamente afferenti alla sfera personale e dominicale di esso ricorrente, a non mai avere lumeggiato la esistenza di un effettivo interesse alla inibizione dei lavori de quibus e, indi, alla coltivazione della domanda caducatoria che ne occupa; e ciò anche a voler tenere in disparte le emergenze documentali, puntualmente invocate dal Comune di Lacco Ameno, idonee a smentire anche l’assunto di essa parte ricorrente circa la afferenza del “percorso viario”, che attraversa il fondo di sua proprietà, alla res immobile oggetto dei provvedimenti abilitativi de quibus. Talchè, in carenza di un concreto ed attuale nocumento, non è dato rinvenire quale ragionevole utilitas possa ritrarre il ricorrente dalla invocata caducazione dei titoli autorizzatori rilasciati alla società controinteressata; ciò che vale a deprivare l’actio de qua agitur di interesse, ovvero di legitimatio ad processum”. Da qui la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso, nel contempo i giudici hanno anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Lacco Ameno quantificate in euro 2.500 e di altri 2.500 alla società contro interessata.

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