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Trasporti ematici, il caso finisce al Tar

Ancora bufera sugli ospedali e i servizi annessi. La questione che interessa gli ospedali di Ischia e Procida, Rizzoli e Gaetanina Scotto, prosegue dinanzi ai giudici amministrativi. L’Asl “frenata”, se ne discuterà ad aprile

La guerra per i trasporti ematici degli ospedali di Ischia e di Procida finisce davanti al TAR. La Campania Emergenza si scaglia contro l’ASL e contro la ditta aggiudicataria del servizio, la Confraternita Misericordia di Caivano. Per il momento la prima offensiva all’appalto è stata respinta dal Tribunale che ha negato l’accesso agli atti di gara. La contesa proseguirà il prossimo aprile. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania(Sezione Quinta) si è infatti pronunciato sul ricorso numero di registro generale 5667 del 2023, proposto da Campania Emergenza S.r.l., difesa dall’avvocato Stefano La Marca,contro l’Asl 107 – Napoli 2, rappresentata e difesa dall’avvocato Guglielmo Araenei confrontiOdv Confraternita Misericordia di Caivano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donato Lettieri, Massimiliano Porcelli.Il ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 1964 del 25 ottobre 2023 emessa dall’ASL Napoli 2 NORD, di aggiudicazione all’O.E. “Confraternita Misericordia di Caivano” della procedura di gara avente ad oggetto il servizio di trasporto prodotti ematici, campioni biologici e presidi vari per il P.O. “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, P.O. “Gaetanina Scotto di Perrotolo” di Procida e Distretto 36 di Ischia e Procida. Oltre che, ovviamente, l’annullamento di tutti gli altri atti di gara collegati, connessi, preordinati e conseguenti. Ed in ogni caso per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente mediante subentro nello stesso o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetari.

Il ricorso verteva anche sull’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 30 ottobre 2023 e, dunque, per l’ostensione integrale dei documenti richiesti, poiché indispensabili ai fini del legittimo esercizio del proprio diritto di difesa nel presente giudizio. Relatore nella camera di consiglio il dott. Fabio Maffei. L’ udienza camerale è stata fissata per l’esame della domanda di accesso avanzata dalla società ricorrente con il gravame introduttivo. In riferimento alla offerta tecnica dell’aggiudicataria, vi è stata opposizione da parte della contro interessata alla relativa ostensione integrale con riferimento a specifici e circostanziati documenti corredanti l’offerta tecnica presentata, in ragione del carattere radicalmente innovativo dell’approccio metodologico adottato dall’aggiudicataria in ordine sia al trasporto dei campioni ematici, sia allo schema di gestione del personale basato su criteri estremamente evoluti di utilizzo di Matrici di Polivalenza o Intercambiabilità nel breve e medio periodo unitamente agli apporti conferiti dall’utilizzo dei BalancedScorecard per le inclusioni sul lungo periodo. Per l’effetto di tale opposizione l’A.S.L. non ha trasmesso la documentazione richiesta;

La ricorrente lamenta la mancata esibizione integrale della documentazione tecnica; Per il TAR invece occorre evitare è un “uso emulativo” del diritto di accesso volto unicamente a giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri; ciò anche in considerazione del fatto che la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, correrebbe altrimenti il rischio di assistere alla indiscriminata divulgazione di propri segreti di carattere industriale e commerciale. In altri e conclusivi termini, al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo ad informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali dell’offerta tecnica del concorrente ad una gara pubblica, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma l’indispensabilità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio, ovvero la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell’ istanza di accesso e la difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa richiedente. In definitiva, non risultando esplicitate le deduzioni difensive potenzialmente esplicabili a sostegno della rappresentata indispensabilità della documentazione e, di conseguenza, non ravvisandosi, in assenza di una sua puntuale evidenziazione nella declinata impostazione ricorsuale, il nesso di strumentalità con le difesel’istanza di accesso dev’essere respinta. L’udienza pubblica per la trattazione di merito è stata fissata per il giorno 15 aprile 2024.

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