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Attenti al DDL Falanga, non salva affatto gli abusi degli ischitani!

degli avvocati MICHELANGELO MORGERA

e IVANA CENATIEMPO

Non vi è dubbio che il tema della demolizione dei manufatti abusivi costituisce, in special modo nella nostra isola, un argomento che tocca sensibilità particolari a causa della diffusione di questo fenomeno sul territorio insulare. Per questo, nei giorni scorsi, ha fatto molto scalpore la notizia, che ha occupato le copertine di tutti i quotidiani, soprattutto quelli isolani, dell’approvazione, da parte del Senato del D.D.L. n. 580-B, detto ‘Falanga’ dal nome del principale proponente. A prima facie, sembra che il testo in parola, a detta di tanti, costituisca la risoluzione a tutti i problemi legati alle demolizioni, ma in realtà nasconde, dietro una folta fuliggine, ad opinione di chi scrive, obiettivi di propaganda elettorale. Infatti, potrebbe rivelarsi soltanto fumo negli occhi o una pura illusione per coloro che ritengano che questa norma possa costituire la panacea del problema casa.

Ma prima di entrare nel merito del provvedimento, occorre fare una breve premessa. L’art. 655 c.p.p., dispone che l’organo giudiziario deputato alla messa in esecuzione delle sentenze penali di condanna passate in giudicato, sia la Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile. Deve aggiungersi che ciò concerne anche l’ordine di demolizione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente, irrogati con la sentenza di condanna. Questi due provvedimenti, per costante orientamento giurisprudenziale, devono considerarsi sanzioni accessorie, amministrative e atipiche. Accessorie, poiché necessariamente devono essere comminate congiuntamente alla pena principale; amministrative in quanto la loro natura è riconosciuta pacificamente come tale, atteso che possono essere irrogate anche dalle autorità amministrative; atipiche, proprio perché, pur essendo sanzioni da applicarsi ad illeciti amministrativi, devono essere applicate anche dal giudice in fase giurisdizionale.

Occorre, tuttavia, fare un’osservazione: l’organo giudiziario ha, sì, la funzione di eseguire la demolizione di opere abusive, ma solo quelle per le quali è stato celebrato un processo e per le quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, contenente, come anzidetto, l’ordine a demolire ed al ripristino dello stato dei luoghi. Di contro,  l’autorità Amministrativa, può, indiscriminatamente, ordinare la demolizione di un’opera realizzata contra legem,  a prescindere dalla sentenza di condanna. Allo stesso tempo, va precisato che il provvedimento in argomento, non costituisce un nuovo condono. Atteso che gli immobili illegittimamente costruiti e per i quali vi è sentenza di condanna definitiva, dovranno essere prima a poi abbattuti. Infatti, esso non fa altro che confermare, quanto già sancito dall’ art 655 c.p.p. come innanzi già spiegato, ossia che tutte le sentenze devono essere eseguite e che l’ organo preposto alla esecuzione è il P.M..

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Detto ciò, entriamo nel merito della nuova norma e spieghiamo perché essa non è assolutamente idonea a salvare gli abusi di necessità realizzati sul territorio dell’isola d’ Ischia. Invero, dalla disamina dei criteri di priorità in base ai quali devono essere eseguite le demolizioni, così come approvato dal Senato qualche giorno fa, emerge quanto segue. La novella legislativa introduce all’ interno del testo unico emanato con D.P.R n. 380/01, l’art. 44- bis, il quale detta dei criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione e testualmente recita: “1.Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all’articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità: a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l’immobile sia abitato o comunque utilizzato; b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati; c)immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali; d)immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato; e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva; g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza); h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale; i)immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa; l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.”

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Un attento lettore, nota, ictu oculi, che il provvedimento in parola, non esime la realtà isolana dall’ esecuzione degli abbattimenti, né allontana nel tempo questa spada di Damocle pendente sulla stragrande maggioranza degli isolani. Ci si chiede, infatti, in termini numerici, quante sentenze passate in giudicato, sottoposte al vaglio della Procura e che aspettano di essere messe in esecuzione, abbiano ad oggetto tipologie di immobili corrispondenti a quelle indicate ai capi sub c), sub d), sub f). In particolare, quanti immobili ci sono ad Ischia abusivamente occupati per lo svolgimento di attività criminali, o case nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’ art. 416-bis c.p., o da soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili per aver commesso reati in violazione delle leggi antimafia? Ecco, dunque che, scorrendo la graduatoria delle priorità, si giunge facilmente alla lettera sub e), che ci riguarda più da vicino, e che prevede, gli abbattimenti degli immobili sottoposti a vincoli ambientali e paesaggistici. Dunque, non v’è chi non veda come, non sia poi così difficile giungere alle demolizioni dei nostri immobili, nonostante la decantata graduatoria. Occorre, poi fare un’ altra osservazione: la graduatoria delle priorità, se così possiamo definirla, non si forma su base nazionale o regionale, ma su base comunale.

Difatti, chi finanzia gli abbattimenti alla Procura è il Comune, il quale, in caso di incapienza, può rivolgersi alla Cassa Depositi e Prestiti (salvo poi restituire quanto ottenuto). Al contrario, avrebbe costituito un enorme aiuto per gli isolani, trasferire la competenza per la erogazione dei fondi necessari per gli abbattimenti, al Ministero delle infrastrutture. In tal caso, allargando le esigenze di reperimento dei fondi necessari a demolire,  all’ intero territorio nazionale, si sarebbe contribuito ad allontanare, (e non di poco), il pericolo dell’ abbattimento delle case degli isolani.

Ma ciò non è stato previsto. Per cui, come già detto, poiché non essendovi sulla nostra isola immobili corrispondenti alle tipologie così come elencate nella graduatoria delle priorità, ai punti sub c),sub d) e sub f), si giunge facilmente alla tipologia prevista dal punto sub e), che comprende quelle strutture costruite in zone di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico. Praticamente il quadro dell’isola d’ Ischia. Perché potesse concretamente applicarsi, anche all’ isola d’ Ischia il D.D.L. Falanga, così come allo stato formulato, bastava aggiungere al punto sub e), la dicitura ‘ad eccezione degli immobili che costituiscono unica soluzione abitativa, così come specificati alla lettera sub m)’. Non vi sono dubbi che, la norma, così come formulata, potrà certamente trovare ampia applicazione, per lo scopo che auspica perseguire, salvare gli abusi di necessità, nell’ hinterland napoletano, ove abbondano gli immobili che corrispondono alle catalogazioni elencate ai primi punti della graduatoria delle priorità e dove non insistono vincoli di alcuna natura.

Concludendo, bisogna osservare che, il provvedimento in esame deve ancora superare il vaglio della Camera dei Deputati, ove potrebbe subire modifiche strutturali. Inoltre, prima di promuovere la legge come favorevole agli isolani, occorre aspettare le successive elaborazioni giurisprudenziali, che daranno le direttive in ordine all’ ambito di applicazione della norma stessa.  Pertanto, questo parere, che non vuole assolutamente costituire una critica distruttiva a quanto è stato sinora fatto, non può che essere soltanto un primo esame a quella che è una legge che si trova in una fase soltanto embrionale.

Tuttavia, chi scrive, si augura vivamente che il legislatore possa tener conto dei suggerimenti che nella presente disamina, sono stati esternati, affinché si migliori il dettato normativo, cosicché esso possa trovare concreta applicazione anche nelle zone sottoposte a vincolo, e non rimanere, viceversa, lettera morta come pare essere allo stato, per come formulato.

 

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