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Sapna, i Comuni ricorrono contro gli aumenti illegittimi

Ischia, Barano e Serrara hanno inoltrato ricorso al Capo dello Stato per contestare gli incrementi delle tariffe decisi dalla Città metropolitana dopo che gli enti avevano già approvato i bilanci di previsione

Continua la partita tra i Comuni isolani e la Città Metropolitana. Come alcuni lettori ricorderanno, pochi mesi fa il Tar aveva accolto le ragioni degli enti locali nella controversia relativa alla delibera con cui l’ex Provincia decretò l’aumento tariffario della Sapna (Sistema Ambiente Provincia di Napoli spa), la società che gestisce il ciclo dei rifiuti: quest’ultima nell’approvare il piano delle attività per l’anno 2018 relativo ai costi del servizio espletato rideterminò la tariffa, aumentandola. Una circostanza che, date le tempistiche, metteva i Comuni di fronte a una perdita secca a livello finanziario, in quanto l’incremento della tariffa per i servizi di Sapna per l’anno 2018 approvato con la delibera (impugnata) non avrebbe potuto essere compensato con un incremento delle tariffe da applicare ai contribuenti poiché, nel frattempo era già stato approvato il bilancio di previsione, ed era anche scaduto il termine ultimo per le modifiche delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione).

Tuttavia, nonostante tale esito, la Città Metropolitana ci aveva riprovato, peraltro incorrendo, stavolta per la tariffa Sapna 2019, nello stesso errore compiuto per la tariffa per l’anno 2018, che ne aveva comportato la dichiarazione di illegittimità, come era stato sancito dal Tar lo scorso 19 dicembre, quando i magistrati amministrativi avevano accolto pienamente le motivazioni articolate dall’avvocato Leonardo Mennella.

I Comuni di Ischia, Barano e Serrara, avvalendosi del professionista isolano, stavolta avevano deciso per una duplice mossa: da una parte ricorrere nuovamente al Tar, ma contemporaneamente fare ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La strategia è stata senza dubbio provvidenziale, visto che due giorni fa il Tar ha ritenuto che il termine per impugnare l’atto della Città Metropolitana iniziasse a decorrere dalla comunicazione al Comune anziché dalla pubblicazione nell’albo pretorio della Città Metropolitana: in conseguenza di tale circostanza, il termine sarebbe scaduto il sette gennaio, cosa che ha indotto i giudici a ritenere irricevibile il ricorso. In ogni caso, come detto, e prima ancora che il Tar decidesse in tal senso, era già stata inoltrata nei termini di legge l’impugnativa del provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In tal modo, le ragioni dei Comuni contro la delibera della Città Metropolitana n. 263 del 30 gennaio 2019 saranno comunque affrontate nel merito. Vista la vittoria già riportata dinanzi al Tar contro la delibera precedente, i Comuni guardano con giustificata fiducia al rinnovato accoglimento delle proprie ragioni.

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Nell’articolato ricorso, tra l’altro, si legge che a ottobre la Sapna aveva trasmesso i chiarimenti richiesti e una nuova proposta di tariffa per l’anno 2019 (con evidente efficacia retroattiva) pari ad € 169,96 per tonnellata, in aumento rispetto alla tariffa valida per il 2019 già approvata a gennaio 2019, che era pari ad € 150,34 per tonnellata (già in aumento rispetto ai 129,51 dell’anno precedente).

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A dicembre i Comuni avevano già visto accolte dal Tar le proprie ragioni in relazione alle tariffe 2018. La storia si è ripetuta ma, vista la nuova decisione del Tar che ha ritenuto irricevibile il ricorso per ragioni formali, stavolta sarà il Dpr del Capo dello Stato a decidere

Solo il 30 ottobre 2019 il Sindaco Metropolitano, vista la proposta di deliberazione del Dirigente della Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo e del Dirigente della Direzione Ambiente aveva approvato, come detto, il Piano delle Attività 2019 e conseguentemente l’aumento di tariffa per il servizio svolto da Sapna, con efficacia retroattiva, per l’anno 2019 da € 150,34 ad € 169,96 per tonnellata. Secondo i Comuni, la delibera impugnata così come gli atti consequenziali, compreso il contratto di servizio (ri)aggiornato per l’anno 2019 trasmesso da Sapna ai Comuni del territorio provinciali, sono palesemente illegittimi, e in ogni caso comunque inefficaci in relazione all’anno 2019, per violazione di legge ed eccesso di potere poiché emessi ben oltre il termine previsto dalle norme. Infatti la Città Metropolitana di Napoli aveva approvato la tariffa per l’anno 2019, relativa al costo a carico dei Comuni per i servizi svolti dalla Sapna ben oltre il termine di legge che è fissato in corrispondenza di quello previsto per l’approvazione del bilancio di previsione che, per l’anno 2019, era stato prorogato con D.M. dell’Interno sino al 31 marzo 2019. Viene citata una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il quale con la sentenza n. 267/2018, riprendendo quanto già affermato con precedente sentenza n. 4104/2017, ha ritenuto che «il mancato rispetto del termine di legge per l’approvazione delle tariffe ed aliquote tributarie (art. 1, comma 169, legge 269/2006) non comporta di per sé la loro illegittimità, ma incide sulla loro efficacia temporale, non potendo essere applicate nell’esercizio in corso». In sostanza, a giudizio del Supremo Collegio della Giustizia Amministrativa, una deliberazione come quella adottata dalla Città metropolitana dopo la scadenza del bilancio preventivo 2019, avrà efficacia solo dal 2020, visto che gli Enti locali, per tale annualità, sono ancora in tempo ad inserire la nuova tariffa nel bilancio preventivo 2020 e ad adeguare entro tale termine le tariffe dei propri tributi locali.

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