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Lavori alla condotta, il Tar concede la sospensiva all’EVI

I giudici della V Sezione del Tribunale amministrativo campano sospendono gli effetti dell’ordinanza n. 8 dello scorso 9 gennaio firmata dal sindaco Irene Iacono, che imponeva all’ente di eseguire una serie di lavori urgenti alla conduttura ubicata nelle acque del borgo di Sant’Angelo. La discussione nel merito fissata il 19 novembre

Non ha motivo di essere, o almeno non presenta profili di emergenza e urgenza, l’ordinanza (la n. 8 del 9 gennaio 2024) che il Comune di Serrara Fontana, nella persona del sindaco Irene Iacono, aveva firmato e con la quale si intimava all’Evi spa di eseguire una serie di lavori ad horas alla condotta di Sant’Angelo che negli ultimi tempi ha creato più di qualche grattacapo nel Comune montano. E’ quanto ha deciso la V Sezione del Tar Campania, presieduta dal dott. Mario Abruzzese, che si è pronunciato accogliendo la domanda di sospensiva chiesta dalla stessa Evi e rimandando la discussione nel merito al prossimo 19 novembre, quando la stagione estiva sarà già andata in archivio. L’ente che gestisce acquedotto e fognature era rappresentato dall’avvocato Aniello Cirillo mentre l’ente serrarese non si è nemmeno costituito in giudizio.

Secondo i giudici non emerge, allo stato, la non integrità della condotta e l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile né un concreto pericolo per la salute pubblica

Nell’ordinanza i giudici evidenziano quanto segue: “Ritenuto che il ricorso non appare sfornito di fumus con riguardo alla dedotta insussistenza prima facie dei presupposti per l’attivazione del potere extra ordinem; Considerato, in particolare, che: dall’esame del provvedimento non emerge, allo stato, la non integrità della condotta e l’indispensabilità di un intervento urgente ed indifferibile né un concreto pericolo per la salute pubblica, fondandosi l’avversata azione amministrativa su episodi verificatisi in passato ai quali, peraltro, la ricorrente espone di aver posto rimedio con interventi di riparazione; alla rappresentata situazione di pericolo di ulteriori rotture e conseguenti fuoriuscite di liquami pare possibile rimediare con strumenti ordinari, in particolare mediante l’attuazione del programma già elaborato dal Comune di Serrara Fontana – di cui è menzione nel provvedimento – avente ad oggetto ‘Lavori di completamento rete fognante – impianto di depurazione e condotta sottomarina in località S. Angelo’, che è al vaglio delle Autorità competenti; Rilevato che, pertanto, va disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento nelle more della celebrazione dell’udienza pubblica, pur potendosi disporre la compensazione delle spese di fase tenuto conto della natura interinale del presente provvedimento; P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. Spese compensate. Fissa la trattazione del merito all’udienza pubblica del 19 novembre 2024”.

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