CRONACAPRIMO PIANO

Fango al Casale, “siluro” diffida sul Comune di Forio

L’avvocato Bruno Molinaro ha presentato (per il tramite di Francesco Capuano) l’atto stragiudiziale con il quale chiede di provvedere all’immediato rilascio dei terreni siti in località “Casale” che sono stati utilizzati come luogo di sversamento dei fanghi raccolti a seguito dell’alluvione di Casamicciola del 26 novembre 2022

Adesso è davvero battaglia giudiziaria sul fondo ubicato in via Casale dove sono stati depositati mesi fa i fanghi raccolti a seguito dell’alluvione di Casamicciola del 26 novembre 2022. Francesco Capuano, per il tramite dell’avvocato Bruno Molinaro, ha trasmesso un atto stragiudiziale di diffida a provvedere “all’immediato rilascio dei terreni siti in Forio in località Casale di proprietà di Capuano Francesca, Capuano Maria Beatrice e Capuano Gabriella. Il noto legale ricorda la cronologia degli eventi dal momento della drammatica calamità che ha investito la cittadina termale, poi ricorda come “con ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, il Commissario delegato ha autorizzato i comuni dell’Isola d’Ischia ad individuare siti di stoccaggio provvisorio per le immediate necessità di sgombero delle strade, delle infrastrutture e degli altri luoghi invasi dalle colate detritiche, autorizzando, altresì, la società in house AMCA s.r.l. a provvedere alla raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati”, aggiungendo poi che “con ordinanza n. 199 del 13 dicembre 2022, il Sindaco di codesto comune, richiamata l’ordinanza n. 1/2022 del Commissario delegato, ha disposto l’occupazione in uso ed in via temporanea, per un primo periodo di mesi 3, salvo proroga, dei terreni di proprietà – come già detto – dell’intimante e delle proprie germane, ‘da adibire ad aree per stoccaggio di detriti, terreno, ramaglie, legname e quant’altro derivante dalle colate detritiche del 26 e 27 novembre u.s.’, demandando, nel contempo, alla società AMCA (AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA), ‘come da Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022, l’esecuzione degli interventi di cui alle richiamate prescrizioni impartite dall’ ARPAC con verbale Prot. n° 45282/2022’ e rinviando, poi, ‘a successivo provvedimento la determinazione e la liquidazione dell’indennità di occupazione spettante”.

L’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro

Nell’atto stragiudiziale viene anche ricordato come Capuano abbia fatto ricorso al Tar sul presupposto – in particolare – legato all’incompetenza del sindaco di Forio ad adottare provvedimenti di occupazione temporanea e d’urgenza, ma intanto lo stesso primo cittadino con una nuova ordinanza del 10 marzo ha disposto la proroga dell’occupazione sino al 30 aprile nelle more del giudizio. Nella predetta ordinanza veniva richiamata una nota del commissario Giovanni Legnini, ma anche questi due provvedimenti sono stati impugnati in quanto ritenuti illegittimi sotto molteplici profili. E non è ancora finita perché, per avvicinarci ai giorni nostri, con una nuova ordinanza del 2 maggio il sindaco prorogava ulteriormente l’occupazione della proprietà Capuano sino al 31 maggio 2023. A questo punto, calendario alla mano, l’avvocato Molinaro fa notare che “sebbene anche l’ultima proroga dell’occupazione della proprietà dell’intimante e delle proprie germane sia scaduta da circa due settimane, codesto Comune non ha ancora provveduto alla riconsegna a questi ultimi dei terreni con annesso fabbricato, anzi su tali terreni l’impresa incaricata sta continuando a sversare rifiuti provenienti dal limitrofo Comune di Casamicciola Terme con ciò determinando l’irreversibile trasformazione dell’originario stato dei luoghi”. A riguardo viene poi sottolineato come “è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che l’occupazione sine titulo di un immobile, nella quale rientra qualsiasi situazione originaria (apprensione del bene diretta senza alcuna previa attivazione di procedure ablatorie) o sopravvenuta (a seguito di declaratoria di illegittimità di procedure espropriative, ovvero di inefficacia delle stesse) di acquisizione della disponibilità materiale del bene da parte della mano pubblica, costituisce, senz’ombra di dubbio, un illecito permanente rientrante nel genus dell’art. 2043 c.c. fino a quando perdura l’apprensione dell’area”.

Si contestano la prima ordinanza sindacale e le successive proroghe, peraltro oggetto anche di un ricorso al Tar. Chiesta la liberazione delle aree che sarebbero state occupate “sine titulo”, paventata anche l’azione risarcitoria

Nel passaggio successivo arriva l’ennesima stoccata al Comune di Forio e ad ordinanze ritenute palesemente illegittime prima della scontata e rituale conclusione: “La nozione di invasione, peraltro, non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce nel fondo arbitrariamente e cioè contra ius in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente occupazione coincide, pertanto, con l’estrinsecazione materiale della condotta vietata. Nel caso in cui l’occupazione si protragga nel tempo, l’illecito assume indiscutibilmente natura permanente e cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. Ne deriva che, finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato è permanente Tanto premesso e considerato, l’intimante, non avendo mai prestato il proprio consenso, espresso o tacito, alla accertata occupazione, peraltro contrastata con ogni mezzo in sede giurisdizionale amministrativa, e ‘a fortiori’ al suo protrarsi in difetto di titolo, diffida codesto Comune all’immediato rilascio degli immobili innanzi descritti, difettando con ogni evidenza i presupposti di fatto e di diritto per la prosecuzione della occupazione, comunque abusiva e sine titulo. Riserva in mancanza ogni opportuni tutela innanzi alle autorità competenti giudiziarie, ivi compresa l’azione risarcitoria”.

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