Condono, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune
Respinto l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR: resta efficace l’annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria deciso dal Comune di Casamicciola. Per i giudici pesano la «falsa rappresentazione della realtà», i modelli di condono ritenuti contraffatti, le dichiarazioni sull’epoca dei lavori smentite dalle aerofotogrammetrie e le differenze nei volumi degli immobili

Un nuovo pronunciamento della giustizia amministrativa interviene su una vicenda urbanistica che vede protagonista il Comune di Casamicciola Terme. Dopo il TAR della Campania, anche il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta cautelare avanzata da un privato contro l’annullamento di un permesso di costruire in sanatoria. La Settima Sezione, con ordinanza pronunciata dopo la camera di consiglio del 1° settembre, ha infatti respinto l’appello, lasciando così in piedi, in questa fase del giudizio, il provvedimento adottato dall’amministrazione comunale. La controversia nasce dalla decisione del Comune di annullare in autotutela un precedente titolo edilizio ottenuto attraverso la procedura di condono. Il destinatario del provvedimento si era rivolto al TAR chiedendone la sospensione, ma i giudici amministrativi avevano respinto la domanda cautelare. Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, che non ha però modificato l’esito del primo passaggio giudiziario. Il punto centrale della vicenda riguarda gli elementi sui quali il Comune ha fondato la propria decisione di cancellare il permesso rilasciato in sanatoria. E proprio su questo aspetto Palazzo Spada ritiene che il TAR abbia, almeno in questa fase, «correttamente motivato». Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’annullamento appare infatti «adeguatamente supportato» alla luce della «rilevata falsa rappresentazione della realtà relativamente agli immobili oggetto del condono». Il Consiglio di Stato richiama quindi nel dettaglio le anomalie contestate dall’amministrazione. Si parla di «modelli di condono materialmente contraffatti, con numeri progressivi sovrascritti per includere più unità immobiliari», ma anche di «dichiarazioni mendaci circa l’epoca di ultimazione dei lavori», che sarebbero state smentite dalle risultanze aerofotogrammetriche. A questi elementi si aggiungono le «discrepanze volumetriche tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato».


È proprio la presunta rappresentazione non veritiera della situazione degli immobili a diventare decisiva anche rispetto a un altro aspetto della controversia: il tempo trascorso prima dell’annullamento del titolo. La legge pone infatti precisi limiti temporali all’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione, ma prevede eccezioni quando un provvedimento sia stato ottenuto sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni non veritiere. Il Consiglio di Stato richiama sul punto anche precedenti pronunce e chiarisce che il limite temporale non opera quando la differenza tra quanto rappresentato dal privato e la situazione reale sia imputabile allo stesso interessato. Ciò può avvenire non soltanto in presenza di dichiarazioni false penalmente rilevanti, ma anche quando sia stata fornita una descrizione della realtà che l’amministrazione riesca successivamente a smentire attraverso elementi oggettivi. Nel caso esaminato, dunque, secondo la valutazione compiuta in sede cautelare, l’eventuale errore alla base del rilascio del titolo non sarebbe riconducibile al Comune, bensì alla documentazione e alla rappresentazione dei fatti fornite dal privato. Una circostanza dalla quale discende un altro passaggio significativo dell’ordinanza: «in capo al privato non si configura una posizione di affidamento tutelabile». In altre parole, chi ottiene un provvedimento sulla base di una situazione rappresentata in maniera non corrispondente alla realtà non può invocare, per il solo trascorrere del tempo, la tutela dell’affidamento maturato sulla validità di quel titolo. La decisione del Consiglio di Stato non chiude tuttavia definitivamente la controversia. Si tratta infatti di un pronunciamento cautelare, mentre resta ancora da celebrare davanti al TAR il giudizio di merito, nel quale dovranno essere approfonditi tutti gli elementi della vicenda. Nell’ordinanza viene inoltre richiamata una particolare esigenza rappresentata dalla parte appellante, legata alla necessità di entrare in possesso dell’abitazione per una persona malata. Il Consiglio di Stato precisa che questa circostanza potrà essere valutata ai fini di una «celere fissazione dell’udienza pubblica di merito» davanti al giudice di primo grado.




