CRONACAPRIMO PIANO

Arrivano i contributi per i danni da frana

Il commissario Legnini ha firmato il decreto che approva i modelli per la concessione dei ristori, come da ordinanza dello scorso 26 maggio e la guida operativa utile alla corretta compilazione dei format: uno riguarderà l’edilizia residenziale, l’altro le attività produttive. Ecco tutto quello che c’è da sapere (e da fare)

Via libera agli indennizzi per cittadini e imprese colpiti dall’evento catastrofico del 26 novembre 2022. È pronta ed è online, sul sito istituzionale www.sismaischia.it, la modulistica con la Guida Operativa per presentare le richieste dei contributi destinati ai cittadini e alle imprese che hanno subìto danni a seguito dell’alluvione del 26 novembre scorso sull’isola di Ischia. Il Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha firmato ieri il decreto n.1664 che approva i modelli per la concessione dei contributi, come previsto dall’ordinanza n.22 del 26 maggio 2023, e la Guida operativa, utile alla corretta compilazione dei format, che sono consultabili e scaricabili dal portale della Struttura Commissariale. Nello specifico, sono stati predisposti due differenti modelli: uno per la richiesta di concessione di contributo per i danni agli edifici destinati all’edilizia residenziale, l’altro, invece, per la richiesta di concessione degli indennizzi per i danni materiali subiti per le attività produttive, entrambi secondo la stima tecnica della tipologia di danno rilevata dalle schede AeDEI.

I cittadini che hanno o hanno avuto la casa alluvionata e danneggiata e che richiedono o hanno richiesto interventi di immediata riparazione o interventi di messa in sicurezza all’esterno, così come le imprese che, a causa della frana hanno subìto danni accertati a scorte e a beni mobili strumentali, compresi i beni mobili registrati, possono ricevere un indennizzo massimo del 100%. È importante sottolineare che vengono ammessi a contributo anche gli interventi volti alla rimozione del rischio esterno, al fine di consentire il riutilizzo dell’immobile in condizioni di sicurezza. Per le attività produttive è riconosciuto, inoltre, il ristoro per l’eventuale delocalizzazione temporanea dell’attività. Nella Guida operativa sono riportati i dettagli sulle spese ammissibili. Ad esempio, per gli immobili sia ad uso abitativo che ad attività produttiva sono previste sovvenzioni per gli interventi di ripristino strutturale e funzionale dell’edificio danneggiato, come la riparazione degli impianti, l’intonacatura, la tinteggiatura, la pavimentazione, ma anche i rivestimenti parietali, le controsoffittature, le tramezzature nonché i divisori in genere qualora ammalorati dall’evento. Inoltre, per la sostituzione di beni mobili all’interno delle abitazioni private, nella Guida viene spiegato come chiedere il contributo a titolo di ristoro delle relative spese volte al ripristino o alla loro sostituzione. In questo caso, il contributo è determinato nella misura massima di 600,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 3.000,00 euro.

Sono riconosciute, altresì, le spese tecniche sostenute anche in relazione alla presentazione della domanda, per la progettazione relativa alla riparazione dei danni. Inoltre, sia per i cittadini, che per le imprese è possibile presentare contestualmente la richiesta di contributo per interventi di diverse tipologie, indicando nel riepilogo il costo complessivo previsto. Le domande vanno trasmesse al Comune dove ha sede l’immobile o l’attività produttiva e alla Struttura del commissario straordinario. Entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il Comune provvederà all’istruttoria, comunicando al Commissario il proprio parere, mentre la Struttura commissariale, entro i successivi trenta giorni, procederà con l’esame della domanda secondo l’ordine cronologico di presentazione, con priorità per coloro che hanno già realizzato gli interventi o che hanno già delocalizzato. Sulla base del parere istruttorio dei Comuni emanerà poi il decreto di concessione del contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dall’Ordinanza n.22.

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