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Capobianco come il “pifferaio”, addio salasso alle casse del CISI

ISCHIA. Evidentemente anche lui aveva pensato che il consorzio fosse una mucca da mungere, ma le cose non stanno più così. E lo dimostra in maniera inoppugnabile la sentenza emessa dalla Sezione del Lavoro del Tribunale di Napoli che si è espressa in maniera inequivocabile nella causa tra Edoardo Capobianco e il CISI – rispettivamente difesi dagli avvocati Nunzia e Nicoletta Rizzo e Carmine Bernardo e Maria Rosaria Carta. Ovviamente, nel contenzioso era entrata anche l’INPS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Per Capobianco, così come per alcuni professionisti che lo avevano preceduto, si è consumata la favola del pifferaio: andato per suonare, si è trovato ad essere suonato.

LE TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

L’iter giudiziario ha inizio nel marzo del 2011 quando Eduardo Capobianco, che era stato alle dipendenze del CISI dal1977 fino al maggio del 2009, rivestendo rilevanti qualifiche professionali (da ultimo quella di direttore generale nominato con delibera dell’allora CAFI nel 1982, veniva a conoscenza di una delibera con la quale veniva destituito dalla predetta carica di direttore generale e impugnava il provvedimento innanzi al giudice del lavoro cui chiedeva la condanna del CISI al pagamento delle differenze retributive maturate e non corrisposte. Il 3 dicembre 2010, invero, una sentenza del giudice aveva riconosciuto al ricorrente – a titolo di differenze retributive – l’importo complesso di euro 31.428,16 oltre interessi e rivalutazione ma con il ricorso in esame Capobianco chiedeva che gli fossero attribuite anche una serie di ulteriori voci retributive (scatti di anzianità e, pensate un po’, anche buoni pasto…) per un importo complessivo di euro 15.880 oltre rivalutazione e interessi che sarebbero state arbitrariamente decurtate dal Cisi e non conteggiate nella precedente sentenza. Ma non è tutto, il professionista chiedeva anche il pagamento dei contributi previdenziali per un importo complessivo di 47.016,96 euro e il risarcimento dei danni per eventuali contributi prescritti.

Un assalto al forziere (peraltro tutt’altro che guarnito…) del Consorzio che portava lo stesso a costituirsi contestando il diritto del ricorrente al pagamento degli importi come richiesti: i legali ritenevano legittime le decurtazioni applicate sul principio, come si legge nella sentenza, che si trattasse “di emolumenti strettamente connessi alla funzione rivestita e come tali sottratti al principio di irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2013 del codice civile”.

I MOTIVI DELLA DECISIONE ED IL RIGETTO

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Dunque, scatti di anzianità e buoni pasto sono passati all’attenzione del magistrato nella causa in Appello. A riguardo nella sentenza viene spiegato che “gli aumenti periodici di anzianità costituendo, infatti, un istituto non previsto, quanto al lavoro privato, da alcuna norma di legge, i relativi criteri di calcolo e di attribuzione devono necessariamente essere desunti dalle fonti dell’autonomia collettiva, le quali possono lecitamente tanto prevedere quanto escludere, mediante il riassorbimento, un’unitaria progressione degli scatti… il ricorrente calcola gli scatti di anzianità in modo del tutto automatico, facendone una voce fissa del suo calcolo da dicembre 2005 ad aprile 2009. Questo ragionamento non tiene conto del rilevante mutamento delle norme negoziali apportate dall’art. 3 CCNL in riferimento all’art. 6 CCNL 2000”. Di fatto, pur non riuscendo a non sfociare nel tecnico, la domanda viene rigettata sul presupposto che Eduardo Capobianco è stato nominato direttore generale nel 1982, ed è “tuttavia restato indimostrato che non sia stato superato il limite massimo dei dieci aumenti di anzianità come previsto dalla contrattazione collettiva di settore. La relativa domanda va quindi rigettata”.

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Il giudice sostiene che parimenti non è dovuta la somma richiesta a titolo di buoni pasto e motiva la decisione sul presupposto che “per giurisprudenza consolidata di Cassazione il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro e l’importo della prestazione pecuniaria di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituto dall’azienda, non costituisce elemento integrativo della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuale del rapporto di lavoro subordinato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il servizio mensa non riveste carattere di retribuzione in natura nell’ambito del rapporto di lavoro difettando del requisito della corrispettività. .. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte la domanda attorea non è fondata e viene respinta: contrariamente a quanto sostenuto dalla sifesa, l’indennità sostitutiva della mensa deve ritenersi un servizio sociale predisposto dall’impresa nei confronti della generalità dei lavoratori, salvo diversa qualificazione del contratto collettivo, peraltro il ricorrente non invoca alcun riferimento normativo o contrattuale in base al quale possa affermare il diritto a tale trattamento sostitutivo del pasto”. Insomma, per il Cisi e per la gestione del liquidatore Pierluca Ghirelli un altro successo da mettere in archivio. Non il primo, giusto per rinfrescare la memoria ai meno attenti: già Salvatore Costa aveva chiesto la bellezza di 260.000 euro, che era stata rigettata al pari di una seconda che ammontava a circa 72.500 euro. Insomma, non c’è più trippa per gatti…

Gaetano Ferrandino

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