CRONACAPRIMO PIANO

Commissariato VS Città Metropolitana, ora è scontro 

Scoppia la grana sui pareri di competenza nell’ambito della conferenza speciale di servizi di cui. Legnini le prova tutte per arginare lo tsunami Sarno provando a bypassare il funzionario di Piazza Matteotti col parere di un esperto. Lo stop più eclatante fin qui era stato quello alla ricostruzione della Chiesa di San Giuseppe al Fango

Legnini prova ad individuare i colpevoli,parla di una ricostruzione post sisma ferma e lofa con nomi e cognomi, accusando pubblicamente, anche con la sua “Operazione Verità”, tecnici e cittadini. Lo aveva fatto già, quasi sempre in agosto e lo ha ripetuto anche nell’ultima uscita pubblica in occasione della Conferenza a 6 anni dal sisma.Se siamo al paradosso di una ricostruzione che non ha pratiche inevase, l’assurdo è che, soprattutto, la stessa ricostruzione nell’ambito pubblico fa acqua da tutte le parti. Qualcosa nei conti e nella narrazione di Legnini non torna. Sull’edilizia istituzionale, la cosiddetta ricostruzione pubblica, a sei anni dalla catastrofe, ma neppure nell’ultimo anno, mostra lampi fulminei o specchi di celerità e concretezza. Vogliamo parlare del Plesso Scolastico Lembo di Casamicciola? Approvato dal Commissario 2° Carlo Schilardi, ripreso in pompa magna dal Commissario 3°Giovanni Legnini, di fatto è ancora in macerie. Parliamo anche della chiesa di San Giuseppe la Fango. Parliamone perché specchio ed emblema di una macchina con gli ingranaggi rotti che finisce sempre per schiacciare l’ultima ruota mentre il clacson trilla per nascondere lo stridere delle gomme. La Chiesa del Fango non sarà ricostruita secondo il progetto presentato perché non rispetta le norme. Parola di Giancarlo Sarno e parola della Conferenza decisoria in merito, chiusasi negativamente. Sulla ricostruzione da mesi va in scena lo scontro Commissariato VS Città Metropolitana. La Grana pareri di competenza della Città metropolitana di Napoli – Direzione Tecnica Strade nell’ambito della conferenza speciale di servizi di cui all’ordinanza n. 17 del 2022 è un dato di fatto. Tanto che i sindaci (ce lo ha confessato off record Giacomo Pascale) del Cratere pensano di chiedere a Gaetano Manfredi di esautorare l’Ing.Giancarlo Sarno dall’incarico a capo della summenzionata struttura. Legnini intanto le prova tutte per arginare lo tsunami Sarno. Con il parere dell’esperto giuridico Cons. Paolo Carpentieri il commissario straordinario prova a  bypassare il funzionari di Palazzo Matteotti. Lo stop più eclatante, nonostante i codici e le ordinanze, neanche a dirlo quello alla ricostruzione pubblica della Chiesa di San Giuseppe al Fango. 7 pagine griffate Carpentieri per dire: ma,forse, magari, vediamo come…

SARNO IL CARNEFICE? 

Carpentieri scrive a Legnini spiegando quanto riferisce la Struttura commissariale di talune criticità emerse nella trattazione delle pratiche in conferenza speciale di servizi riguardo all’acquisizione del parere di competenza della Città metropolitana di Napoli – Direzione Tecnica Strade in ordine ad eventuali interferenze degli immobili oggetto di recupero con le fasce di rispetto delle strade provinciali, nonché in ordine all’applicazione del vigente regolamento C.O.S.A.P. nei casi di occupazione o manomissione della sede stradale, durante i lavori, con installazione di ponteggi o effettuazione di scavi.In particolare, secondo quanto riferito dai tecnici della Struttura, nonostante il regolare invio delle convocazioni, la Città metropolitana non ha più partecipato alle conferenze di servizi ed ha trasmesso una nota, acquisita al prot. n. 383/CS/ISCHIA del 9 febbraio 2023, contenente l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana (escluse quelle comunali), nella quale evidenziava la mancanza, nelle pratiche portate in conferenza, degli elaborati essenziali di inquadramento del lotto con indicazione di distanze, passi carrabili, recinzioni ed altre opere ricadenti su fasce di rispetto delle strade provinciali.

La Città metropolitana ha fatto quindi pervenire in data 10 marzo 2023 un’ulteriore nota (acquisita al prot. n. 742/CS/ISCHIA) con la quale ha comunicato di non approvare i verbali approvati nella conferenza del 6 marzo 2023, tra cui quello del 15 febbraio 2023, dove veniva riportata come assente senza tener conto di quanto comunicato con la precedente nota del 9 febbraio 2023.

Dopo varie interlocuzioni informali, si concordava di indicare per ogni pratica l’indirizzo di ubicazione dell’immobile e di effettuare una prima valutazione direttamente da parte degli istruttori della Struttura commissariale, mentre la Città metropolitana si riservava di effettuare un riscontro su tutte le precedenti pratiche, soprattutto in riferimento alle pratiche di condono e alle eventuali interferenze delle opere oggetto di condono con le fasce di rispetto stradale. Tuttavia la Città metropolitana ha continuato a non partecipare alle conferenze, facendo pervenire prima delle sedute alcune note contenenti l’espressione di parere per le pratiche ritenute di competenza. Di conseguenza, la Struttura commissariale ha ipotizzato di richiedere direttamente ai tecnici incaricati di asseverare l’esistenza o meno di interferenze con le fasce di rispetto stradali.Infine, è emerso che anche per alcune pratiche oggetto di trattazione in conferenza decisoria la Città metropolitana ha rilevato l’avvenuto rilascio di permessi di costruire in sanatoria per i quali non era stato richiesto il suo parere.

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LA LINEA CARPENTIERI SULLA RICOSTRUZIONE 

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Secondo il verbo Carpentieri: se la deve sbrigare la regione poi con il PdRi a dare conto delle norme richiamate dalla Città Metropolitana, intanto si può agire, dove, subito e fatta salva la pianificazione futura. “In ordine, gli interventi edilizi riguardanti “edifici danneggiati dal sisma soggetti a intervento diretto di ricostruzione, previa definizione della domanda di condono, sulla base del titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA), che sono immediatamente attuabili e da esaminare e realizzare con priorità”, la prima regola generale, da valere senz’altro per la ricostruzione privata, ma riferibile anche a quella pubblica, è costituita dal principio della “ricostruzione conforme”: fuori dai casi di ridisegno urbano – che attengono al Piano regionale di ricostruzione di cui all’articolo 24- bis del decreto-legge n. 109 del 2018, ai piani di trasformazione urbana e alle eventuali varianti urbanistiche deliberate dai Comuni – la ricostruzione deve essere conforme al preesistente stato legittimo degli immobili danneggiati, e ciò sia in caso di riparazione con rafforzamento locale, che in caso di demolizione e ricostruzione con adeguamento o miglioramento sismico”.

Corollario di tale principio generale della ricostruzione conforme è il diritto del proprietario di ricostruire “dove era, come era” l’immobile danneggiato per il quale sia asseverato lo “stato legittimo” ante sisma, salvi i casi di delocalizzazione (obbligatoria o volontaria) come previsti dalla legge .

“Gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati danneggiati dal sisma, in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di sgombero ovvero di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi– dice Carpentieri- siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l’accessibilità. Ai fini di quanto sopra, per ingombro planivolumetrico è da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell’edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria”. 

Agli interventi, trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente, o legittimato a seguito di rilascio di titolo edilizio in sanatoria, non si applicano le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto delle norme tecniche in materia di costruzioni previste per gli interventi sugli immobili esistenti. “Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia”Carpentieri dixit. 

IN ASSENZA DI PIANI L’ELEMENTO OGGETTIVO E’ LA LEGITTIMITA’

Segue dai suindicati principi fissati dal consulente del commissario alla ricostruzione che “quando la conferenza di servizi è chiamata a trattare singole pratiche di domande di contributo per la ricostruzione – e in assenza di piani o programmi pubblici di ridisegno urbano con variante urbanistica che abbiano stabilito arretramenti o ricollocazioni di aggregati o comparti di edifici – l’unico dato oggettivo rilevante e decisivo è costituito dalla conformità della ricostruzione rispetto allo stato legittimo dell’immobile, come attestato responsabilmente dal professionista incaricato”. 

Priva di fondamento viene ritenuta la tesi “che sembra ventilata nelle note fatte pervenire dalla Città metropolitana e secondo la quale, in caso di demolizione e ricostruzione, l’edificio dovrebbe essere arretrato al fine di rispettare le distanze rispetto al sedime stradale, ancorché esso fosse ivi legittimamente preesistente e non fosse mai stato sollevato il problema del mancato rispetto delle predette distanze”.È questo, o quasi, il caso della chiesa di San Giuseppe al Fango  “È appena il caso di evidenziare che questa regola generale può soffrire motivate eccezioni allorquando occorra porre rimedio a situazione di oggettivo, noto e rilevante pericolo per la sicurezza della circolazione derivante dalla presenza dell’edificio da ricostruire in prossimità del sedime stradale. Sarebbe irragionevole negare la possibilità, in tali casi”conclude il parere reso alla struttura commissariale. “Tali ipotesi, da considerarsi comunque eccezionali, dovrebbero essere indicate – e opportunamente istruite – dall’Amministrazione provinciale, d’accordo con il Comune, in modo da poter pervenire, anche in sede di conferenza speciale di servizi, alla pronta acquisizione degli atti di assenso necessari a realizzare questa operazione”.

LA COMPETENZA NELL’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Sulla competenza all’istruttoria delle pratiche la conferenza di servizi nel modulo voluto da Legnini non esonera ciascuna amministrazione partecipante dall’esercizio pieno delle sue proprie funzioni e competenze. La Città metropolitana non può in alcun modo esimersi dal compiere le proprie verifiche.Ma la richiesta di precisazioni e chiarimenti non può spingersi oltre il ragionevole e il proporzionato e non può tradursi in un improprio trasferimento dei compiti istruttori sulla Struttura commissariale o su altre amministrazioni partecipanti. In tale contesto, Carpentieri non rileva criticità, sul piano della legittimità nel voler bypassare i diktat dell’Ing. Sarno con una perizia di parte:“per la soluzione ipotizzata dalla Struttura commissariale, di richiedere al professionista incaricato della presentazione della domanda di asseverare, ove del caso, anche il dato oggettivo della distanza dalla strada provinciale, provvedendo, ove l’edificio non prospetti o comunque non sia prossimo a una strada provinciale, ad attestare tale circostanza e dunque l’assenza di ogni possibile interferenza rilevante.

PER I CONDONI SERVE ANCHE LA CITTA’ METROPOLITANA 

Diversa e più complessa è la problematica relativa alle domande di condono edilizio che interessino l’immobile per il quale è stata avanzata domanda di contributo.Era ovvio. In questi casi il parere della Città metropolitana, in quanto ente competente alla gestione delle strade provinciali, è necessario e vincolante, nel senso che l’eventuale parere negativo è di per sé ostativo al rilascio della sanatoria. Il “diritto quesito” del cittadino può infatti riguardare l’edificionella sua consistenza originaria legittima, ma non si estende in alcun modo alla porzione abusiva, oggetto di domanda di condono, che soggiace ai limiti distanziali stabiliti nel codice della strada.

Riguardo ad alcune pratiche iscritte in conferenza di servizi, la Città metropolitana ha lamentato con atto formale l’incompletezza della documentazione ed ha successivamente contestato i verbali nei quali essa veniva data come assente.Infatti in conferenza di servizi simultanea “si considera acquisito l’assenso quando l’ente non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Cosi Carpentieri consiglia, rispetto alle pratiche non ancora definite con provvedimenti conclusivi di concessione del contributo“di riportare tali affari in conferenza di servizi preliminare per un riesame (provvedendo a precisare, nell’invito alla Città metropolitana, che il mancato riscontro e la mancata partecipazione saranno senz’altro considerati come assensi)”. Per Carpentieri “sembra parimenti ragionevole, invece, come eccezione al criterio, escludere il riesame allorquando la pratica sia già stata definita in conferenza decisoria con la concessione del contributo, e ciò a tutela del legittimo affidamento del privato e per prevenire possibili liti e contenziosi che potrebbero coinvolgere anche la Struttura commissariale. In tali casi sembra ragionevole opporre alla Città metropolitana, ove necessario, il silenzio-assenso formatosi ai sensi delle norme sopra richiamate (sostanzialmente riprese dall’articolo 6 della citata ordinanza n. 17 del 2022)”.

Un “sottoinsieme” speciale di tali tipologie di affari è poi costituito- dice il consulente giuridico- dall’ipotesi, che pure sembra sia stata fatta oggetto di osservazioni critiche da parte della Città metropolitana, dei provvedimenti di condono già in precedenza rilasciati dai Comuni senza il parere della Provincia, prima e al di fuori della conferenza speciale di servizi, riguardo a edifici interferenti con strade provinciali, anche fuori dai centri abitati.“Per tali casi devono valere i principi e i criteri di giudizio già ampiamente esaminati nel recente parere reso a proposito di fattispecie analoghe riguardo al parere della Soprintendenza: in questo caso, come in quello, deve ribadirsi l’assoluta estraneità della questione della (asserita) illegittimità del condono (già rilasciato) rispetto alla funzione propria della conferenza di servizi, che non ha alcuna competenza al riesame o al sindacato sulla legittimità degli atti già adottati in altra sede da altra amministrazione che sono introdotti in conferenza dal privato o da altra amministrazione”.

COSAP: PAGARE L’OCCUPAZIONE CON IL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE

Riguardo, la C.O.S.A.P. nei casi di occupazione o manomissione della sede stradale, durante i lavori, con installazione di ponteggi o effettuazione di scavi, si ritiene che la questione sia risolta in radice dal chiaro disposto della legge per la ricostruzione per cui: “le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo”.

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