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COMUNE VS MARINA DI CAPITELLO, CALA IL COMPENSO PER GLI ARBITRI

Nell’infinita controversia relativa al porto turistico di Lacco Ameno arriva una nuova decisione giudiziaria: l’ente guidato da Giacomo Pascale non aveva accettato la liquidazione dovuta ritenendola eccessiva

Diminuisce ancora il compenso per gli arbitri. Nella infinita controversia tra il Comune di Lacco Ameno e la società Marina del Capitello relativa al molo turistico, arriva una nuova decisione giudiziaria. Stavolta ci si riferisce alle spese dovute per l’attività del collegio arbitrale chiamato dalla società a dirimere la controversia sull’importo dei canoni annuali da versare all’ente. La decisione dei giudici arrivò circa un anno e mezzo fa, e il Comune si oppose alla quantificazione di tali spese, a cui gli arbitri avevano provveduto direttamente, stabilendo per il compenso del collegio arbitrale una cifra complessiva € 105.000,00 (di cui € 45.000,00 per il presidente ed € 30.000,00 per ciascuno degli altri due arbitri), aggiungendo per spese di segreteria altri € 7.500,00, e per la CTU € euro 9.955,00. Dunque gli arbitri avevano stabilito di aver diritto a un totale di ben € 122.455,00.

Tale liquidazione effettuata dagli arbitri fu accettata da Marina del Capitello, ma non dal Comune, che la riteneva eccessiva. Di conseguenza, alla determinazione delle spese e dei compensi hanno provveduto (in primo grado) il Presidente di sezione designato dal Presidente del Tribunale di Napoli e (in secondo grado) la Corte d’Appello di Napoli. Procediamo con ordine: il Presidente designato del Tribunale ridimensionò sensibilmente le cifre   stabilendo per il compenso del collegio arbitrale una cifra pari a € 85.000,00 (di cui € 30.000,00 per il presidente ed € 27.500,00 per ciascuno dei due arbitri), a cui aggiungere 5mila euro per spese di segreteria e per la CTU altri euro 5.858,00, arrivando a un totale di € 95.858,00. Dunque, una cifra ben diversa e molto minore rispetto a quella stabilita inizialmente dagli arbitri. 

Ma tale importo è stato ulteriormente ridotto in secondo grado, con la recente ordinanza pubblicata il 31 ottobre, con cui la Quinta Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli ha confermato il compenso del collegio arbitrale per € 85.000,00 (di cui € 30.000,00 per il presidente ed € 27.500,00 per ciascuno dei due arbitri), per la CTU di € euro 5.858,00, e ha diminuito le spese di segreteria fissandole a € 4.000,00, arrivando dunque a un totale di € 94.858,00.

La Corte d’Appello ha ulteriormente ridotto, fissandolo a circa 95mila euro, la cifra complessiva delle spese e dei compensi spettanti al collegio arbitrale, diminuendo di ben 27mila euro il totale che gli arbitri si erano auto-liquidati inizialmente (circa 122mila euro) 

Dalle cifre emerge quindi come il Comune di Lacco Amenoabbia fatto bene a non accettare la liquidazione operata dagli arbitri, considerato che tra quanto essi si erano auto-liquidati (€ 122.455,00) e quanto determinato alla fine dalla Corte d’Appello (94.858,00) vi è una differenza di ben € 27.597,00. 

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È evidente quindi che il risparmiosi quantifica in una cifra non trascurabile. 

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Inoltre, con la citata ordinanza del 31 ottobre la Corte d’Appello si è limitata a determinare l’ammontare delle spese e dell’onorario degli arbitri, ma non ha stabilito (e del resto non poteva farlo in quella sede) in quale misura tali spese e compensi debbano essere ripartite tra le parti.

Tale ripartizione (o la condanna a carico esclusivo di una delle parti) sarà operata nel giudizio di impugnazione dei lodi arbitrali attivato dal Comune di Lacco Ameno, il quale è ancora pendente innanzi alla Prima Sezione della Corte territoriale partenopea, che tra l’altro – nell’accogliere l’istanza di sospensione presentata dal Comune – ha già sospeso l’efficacia esecutiva e l’esecuzione del lodo definitivo emesso dal collegio arbitrale il 6 giugno 2022.

La ripartizione delle spese tra Comune e Marina di Capitello sarà operata nel giudizio di impugnazione dei lodi arbitrali attivato dall’ente, ancora pendente innanzi alla Prima Sezione della Corte territoriale partenopea, che – accogliendo l’istanza di sospensione presentata dal Comune – ha già sospeso l’efficacia esecutiva e l’esecuzione del lodo definitivo emesso dal collegio arbitrale il 6 giugno 2022

Tale “ramo” del complicato e diversificato confronto tra ente e società nacque con la richiesta, da parte del comune, del canone stagionale 2019 che la società non aveva versato. La Marina di Capitello non intendeva pagare, sostenendo di aver speso cifre anche maggiori per rendere utilizzabile il molo oltre al fatto che il Comune non avrebbe messo a disposizione tutte le aree previste dal contratto. La società chiese dunque il ricorso all’arbitrato, in base a una clausola di stile inserita nell’accordo, che il Comune riteneva invalida, in quanto l’arbitrato è una possibilità che deve essere esplicitamente riconosciuta con delibera di giunta, cosa che non è mai avvenuta. Per dare un esempio del complicato groviglio giudiziario, il Comune aveva parallelamente messo in moto dinanzi al Tribunale ordinario la procedura d’esecuzione tramite ingiunzione per recuperare il proprio credito, pretesa poi accolta dal Tribunale, il quale riconobbe l’esecutività del decreto ingiuntivo col quale il Comune poteva pretendere i 170mila euro del canone non versato, e peraltro il tribunale ordinario incidentalmente riconobbe anche che nel caso specifico era assente una specifica autorizzazione alla devoluzione ad arbitri delle controversie in questione: tuttavia la società ritenne comunque di fare ugualmente ricorso all’arbitrato, e gli arbitri si definirono “competenti”. Di qui l’innesco dell’attuale procedura. 

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