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Concessioni e ricorso, scusate il ritardo

Altre quattro attività si uniscono al ricorso che aveva già visto 38 balneari del Comune di Ischia ricorrere al presidente della Repubblica contro la delibera dell’ente di via Iasolino che prorogava solo fino al 31 dicembre 2024 il termine per poter continuare a gestire le proprie strutture. Anche in questo caso i ricorrenti sono difesi dall’avvocato Felice Pettorino

Avanti c’è posto. Dopo che 38 gestori di concessioni demaniali di Ischia hanno proposto ricorso al Presidente della Repubblica chiedendo di dichiarare nulli gli atti con cui il Comune ha prorogato le concessioni sino al 31 dicembre 2024 (chiedendo di applicare l’estensione fino a tutto il 2033), ecco che arrivano anche altre attività “ritardatarie” che parimenti propongono ricorso al capo dello Stato affidandosi all’avvocato Felice Pettorino, che già rappresentava il precedente esercito come legale. Su tutti c’è il Punta Molino che proprio di recente è stato acquisito da Teresa Naldi, che ha fortemente voluto puntare sull’iniziativa giudiziaria (solo giuridicamente firmata da Eugenio Ossani che risulta ancora l’amministratore della società in attesa che si ultimino gli atti per il passaggio di consegne), poi nell’elenco dei ricorrenti figurano anche Bagno Filippo, Rosaria Marsili, Ristorante Bagno da Luigi a Mare.

Nel rivolvgersi a Sergio Mattarella sono diverse le osservazioni che Pettorino pone alla base del ricorso su tutte il fatto che l’art. 3 comma 2 della legge 118/2002 stabilisce che “le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b) (le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, anche affidate ai sensi della legge 145/2018) che con atto dell’ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se li termine previsto è anteriore a tale data. I ricorrenti, già titolari di concessioni demaniali marittime ni scadenza al 13 dicembre 2020, fanno notare di averne conseguito l’estensione fino al 13 dicembre 2033, al termine di una procedura disciplinata dagli articoli 63 e 73 del codice della navigazione, ni combinato disposto con l’articolo 18 del regolamento di attuazione dello stesso codice. I deducenti pongono, pertanto, alla base del presente ricorso l’interesse al mantenimento delle concessioni demaniali di cui sono titolari fino al 31 dicembre 2033, che costituisce esattamente il termine previsto dai relativi titoli, conformemente alla previsione normativa di cui all’art. 3 comma 2 della legge n. 118/2022, illegittimamente disattesa dall’Amministrazione comunale”.

A reclamare le proprie ragioni al capo dello Stato sono Punta Molino, Bagno Filippo, Rosaria Marsili e Ristorante Bagno da Luigi a Mare

In un altro passaggio poi spiega l’avvocato Felice Pettorino: “Si osserva, d’altra parte, che la procedura selettiva impiegata dal Comune per la proroga delle concessioni dei ricorrenti, disciplinata ni particolare dall’art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, garantiva adeguatamente la competizione tra più operatori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità loro offerta di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione dell’istanza di rinnovo, oppure osservazioni, ni modo tale da raggiungere l’obiettivo di tutelare la competizione nel settore, secondo quanto previsto dalla cd. direttiva Bolkestein del 2006. Va, infatti, rilevato che la pubblicazione per due giorni consecutivi all’albo comunale delle domande di affidamento o rinnovo delle concessioni rende noto della possibilità per i terzi interessati al medesimo bene demaniale di presentare domande concorrenti e/o osservazioni per cui costituisce idonea modalità di svolgimento di una procedura di competizione tra più operatori economici del settore. Il meccanismo pubblicitario descritto garantisce a tutti gli operatori economici, in linea con le norme di derivazione comunitaria in materia di concorrenza le chances concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza”.

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Silvano

Sarebbe opportuno sapere dove a conseguito la laurea di avvocato

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex