CRONACAPRIMO PIANO

Corsa contro il tempo per gli alloggi agli sfollati

Non hanno sortito effetti le manifestazioni di interesse relative a strutture adibite a residence o case vacanza e appartamenti e così restano poco più di 20 giorni per trovare soluzioni abitative. La risposta del mercato immobiliare è stata fredda o con costi oggettivamente fuori da ogni logica del buon senso

Manca poco, qualche settimana egli oltre 100 sfollati della alluvione del 2022, assisti in strutture ricettive (restano circa 300 le persone senza casa da due anni) dovranno lasciare gli hotel senza sapere dove andare. Tra sistemazioni autonome in casa, fitti esorbitanti, l’emergenza abitativa per un territorio colpito dalla frana-alluvione e dal sisma, in poco meno di cinque anni, è un dato di fatto. Oltre 100 sfollati post alluvione ancora risiedono negli hotel, circa 200 hanno trovato case in fitto con CAS. Ora trovare nuova sistemazione sta diventando una impresa, anche il tentativo del Commissario Giovanni Legnini di reperire hotel, residenze disponibili alla accoglienza non ha sortito gli effetti sperati. Lo scorso 10 aprile c’è stato anche un incontro tra il commissario e gli sfollati ed il clima non è stato affatto sereno. Inevitabile il disappunto di chi aveva ricevuto tante promesse ed oggi, come due anni fa e ancora prima sette anni, resta senza una soluzione tra le mani. Lo stesso Legnini con Decreto n. 194 del 10 aprile 2024, in qualità di Commissario Delegato ha certificato l’esistenza del problema e previsto la Riapertura dei termini.

POCO PIU’ DI 20 GIORNI PER TROVARE UNA SOLUZIONE

Sono, dunque riaperti, ancora per poco più di 20 giorni, “termini e modalità̀ di partecipazione” del primo avviso che individuava il termine del 20 marzo 2024 per l’invio delle adesioni alla manifestazione di interesse relative a strutture adibite a residence o case vacanza e appartamenti ubicati sul territorio dell’isola di Ischia, per il reperimento di sistemazioni da destinare all’accoglienza delle persone interessate dalle ordinanze di sgombero a seguito degli eventi del 26 novembre 2022, e la proroga fino alle ore 23:59 del 24 aprile 2024allo scopo di verificare ulteriori disponibilità̀. Il numero delle manifestazioni di interesse pervenute nel termine stabilito, infatti, non risultano sufficienti a soddisfare il complessivo fabbisogno alloggiativo per l’accoglienza delle persone interessate dalle ordinanze di sgombero. La riapertura allo scopo di verificare ulteriori disponibilità̀ nell’ambito. Relativamente alla cessazione dell’assistenza alberghiera fissata al 30 aprile 2024, nelle more del reperimento delle strutture e della conclusione della procedura di acquisizione delle stesse, trova applicazione quanto disciplinato al comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 17: “Conclusa la procedura indetta con l’avviso pubblico di cui al precedente comma, il Commissario delegato trasmette le manifestazioni d’interesse pervenute all’esito ai singoli Comuni affinché̀ ne valutino la corrispondenza alle esigenze dei nuclei familiari beneficiari, stipulando con i proprietari degli immobili, in caso di riscontro positivo, apposito contratto con oneri e spese integralmente a carico della contabilità̀ speciale. A tali contratti si applicano le previsioni di cui alla Convenzione Federalberghi”. L’Articolo 5, con la Cessazione assistenza alberghiera e sistemazione in soluzioni alloggiative immediate e temporanee prevede che Legnini “al fine di favorire il contenimento della spesa, ad un tempo assicurando un miglior benessere abitativo, dispone la cessazione all’assistenza alberghiera a decorrere dal 30 aprile 2024. Qualora non sia possibile assistere, in via preferenziale, le persone ospitate nelle strutturealberghiere, attraverso il riconoscimento del CAS frana , e nelle more del ripristino dell’agibilità̀ della propria abitazione sgomberata, le stesse, a far data dal 1° maggio 2024 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, saranno ospitate, con oneri a carico della Struttura Commissariale, in sistemazioni abitative in residence o casa vacanze, ovvero in appartamenti, ubicati nell’Isola di Ischia, reperiti a mezzo dell’allegato avviso pubblico. Esclusivamente nei casi di evacuazione temporanea dovuta ad eventi metereologici per i quali in base alla relazione citata in premessa si prevedono misure di sicurezza di protezione civile, o l’allontanamento temporaneo dalla propria abitazione, è riconosciuta la possibilità̀ di

sistemazione dei nuclei familiari sfollati nelle strutture turistiche e ricettive individuate dai Comuni sulla base della Convenzione, ovvero avvalendosi di altra forma di temporanea accoglienza della popolazione evacuata. I termini si intendono fin d’ora prorogati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura, ove non già conclusa alla data del 30 aprile 2024.

IL NODO DELLA SCARSA OFFERTA DEL MERCATO IMMOBILIARE

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L’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 948 affida al Commissario delegato il coordinamentodegli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l’assistenza e il ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi. Questi, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare apposito contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta, in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità. Tenuto conto che rispetto a quanto previsto all’ordinanza n. 948 di due anni fa, si rende necessario, fino alla cessazione dello stato di emergenza, individuare ulteriori soluzioni alloggiative immediate e temporanee laddove non sia possibile provvedere, in via preferenziale, attraverso il riconoscimento del Contributo di Autonoma Sistemazione, nelle more del ripristino dell’agibilità delle abitazioni di residenza. Inoltre,sono stati indicati, senza esito, come Soggetti Attuatori i Comuni dell’Isola di Ischia, per l’individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti dall’alloraCommissario prefettizio del Comune di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali.

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«Il Consiglio dei Ministri lo scorso 5 ottobre 2023 ha prorogato per ulteriori 12 mesi lo stato di emergenza. Considerato che, ad oltre un anno dalla verificazione dell’evento alluvionale del 26 novembre 2022, appare opportuno intervenire sulle misure assistenziali alloggiative più onerose finora disposte, pur continuando a garantire l’indispensabile aiuto alle famiglie rimaste prive di abitazione a causa dell’evento franoso- scrive Legnini- Riscontrata, nel corso della gestione emergenziale a causa delle particolari condizioni socio- economiche in cui versa la popolazione dell’isola d’Ischia, la difficoltà, da parte dei nuclei familiari sfollati, di reperire autonome soluzioni alloggiative, stante la scarsa offerta del mercato immobiliare e il costo delle medesime, non adeguatamente coperto dal CAS. Si è ritenuto, dunque, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, di dover adottare misure finalizzate a coniugare l’obiettivo di riduzione della spesa pubblica con quello di assicurare continuità all’assistenza alloggiativa e il miglior benessere abitativo, attraverso il reperimento sul mercato, da parte della Struttura commissariale,di strutture adibite a residence o case vacanza e appartamenti, da adibire ad abitazione dei nuclei familiari sfollati, che non abbiano ancora trovato sistemazione».Infine, spiega ancora il Commissario, si è « Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla cessazione dell’assistenza alberghiera in concomitanza con l’avvenuto reperimento delle suddette strutture residenziali, consentendo agli alberghi di tornare alla propria normale attività imprenditoriale, assicurando la regolare ricettività turistica. Ancora di dover riaprire il termine, prima fissato al 20 aprile, fino al 24 aprile 2024 allo scopo di verificare ulteriori disponibilità nell’ambito delle previsioni di cui all’ordinanza n. 17/2024».

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