CRONACAPRIMO PIANO

DASPO al tifoso, confermato l’obbligo di presentazione alla pg

La convalida a carico di Ciro Curci è stata firmata dal gip dott.ssa Maria Luisa Minutolo che ha confermato la misura di prevenzione che riguarderà sia le gare disputate in casa dall’Ischia che quelle in trasferta, sia sul territorio regionale che lontano dalla Campania. Nel provvedimento il magistrato si sofferma sulla pericolosità del soggetto

DI GIOSUE’ ROSACROCE

Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Luisa Minutolo ha convalidato la sanzione dell’obbligo di presentazione alla pg a carico di Antonio Curci, conosciuto come Ciro, noto tifoso dell’Ischia Calcio che di recente era stato raggiunto dal provvedimento di DASPO della durata di cinque anni emesso dal Questore di Napoli a seguito di una denuncia subita dagli agenti del commissariato di polizia e di una successiva relazione trasmessa proprio al questore nel quale si chiedeva l’adozione del provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Accompagnato dalla limitazione della libertà personale che naturalmente aveva bisogno della conferma dell’autorità giudiziaria. Il gip come detto ha convalidato la suddetta prescrizione, ovviamente motivandola debitamente con un provvedimento articolato. Partiamo dalla parte finale, dove la dott.ssa Minutolo evidenzia: “Sussiste l’urgenza, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di indire al predetto di accedere ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive riguardanti le compagini calcistiche e le partite sopra indicate. A ciò deve aggiungersi che la motivazione sull’urgenza è logicamente necessaria, avendo la misura di prevenzione effetto sin dalla prima manifestazione successiva alla notifica del provvedimento del questore, solo quando la misura abbia avuto esecuzione prima della convalida giurisdizionale, vale a dire quando tra le notifiche del provvedimento questorile e l’intervento del magistrato abbia avuto luogo una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l’intimato abbia dovuto ottemperare all’obbligo di presentarsi presso l’ufficio di polizia; negli altri casi la motivazione dell’urgenza non ha senso, proprio perché l’esecuzione della misura ha luogo solo dopo la sua convalida giurisdizionale. Nel caso di specie non risulta che la misura abbia avuto esecuzione prima della convalida”.

Il gip osserva ancora: “Preliminarmente si rileva che, in sede di notifica del provvedimento del Questore, è stato dato all’interessato l’avviso della facoltà di presentare personalmente o a mezzo difensore, memorie e deduzioni del giudice competente per la convalida. Nella fattispecie sono decorse 48 ore dalla notifica del provvedimento (ore 9.15 del 30 aprile 2024) del Questore e entro detto termine l’interessato non ha presentato memorie e deduzioni secondo cui una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 6 L. cit. porta a ritenere che il gip non possa provvedere prima della scadenza del termine di quarantottore ore dalla notifica del provvedimento del Questore e che questo sia il termine entro il quale l’interessato può attivare il contraddittorio meramente cartolare. Risulta quindi rispettata la garanzia del contraddittorio cartolare”. Poi nel passaggio successivo c’è spazio all’oggetto convalida e qui si legge che lo stesso “è solo l’obbligo di comparizione alla polizia nelle giornate in cui si svolgono le manifestazioni sportive: il divieto di accesso agli stadi ed aree finitime è infatti una misura di prevenzione di natura amministrativa nei cui confronti la tutela giurisdizionale va attivata davanti al giudice amministrativo: l’obbligo rientra invece tra le misure di prevenzione cd. giurisdizionalizzate perché applicate dall’autorità giudiziaria o soggette ad un controllo successivo da parte di questa”. Tradotto in parole povere, significa che per quanto attiene all’obbligo di presentazione alla pg, a pronunciarsi doveva essere il gip, mentre la questione legata al Daspo potrà eventualmente vedere il Curci rivolgersi ai giudici del Tar Campania per far valere le sue ragioni.

“La concreta ed attuale pericolosità del soggetto si desume poi dalla gravità della condotta da lui tenuta, sintomatica di una personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dell’aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato”

C’è poi l’ultimo ma significativo capitolo, quello legato alla necessità delle misure di prevenzione e qui scrive la dott.ssa Maria Luisa Minutolo: “Nella fattispecie concreta in esame si ritiene di dover condividere le motivazioni poste in essere dall’autorità amministrativa a sostegno del proprio provvedimento perché alla luce della gravità del fatto accertato e della sua concreta ed attuale pericolosità, appare evidente l’esigenza di garantire l’osservanza del divieto di accesso agli stadi con l’obbligo di presentazione. La concreta ed attuale pericolosità del soggetto si desume poi dalla gravità della condotta da lui tenuta, sintomatica di una personalità trasgressiva ed incline alla violenza, e dell’aggressività palesata in occasione dei fatti per cui è stato denunciato. L’assoluta inaffidabilità del soggetto induce a ritenere necessaria l’imposizione dell’obbligo di presentazione alla p.g. al fine di assicurare l’osservanza del divieto di accesso agli stadi e di scongiurare il ripetersi di episodi di violenza. L’imposizione dell’obbligo appare pertanto necessario”. Poi il gip aggiunge ancora: “Congrua appare, in relazione alla pericolosità del soggetto, l’imposizione dell’obbligo di presentazione presso l’ufficio di polizia non solo per le partite disputate in casa, ma anche per quelle disputate in trasferta se disputate nella regione Campania e di una volta se fuori Regione”. E non è tutto perché si rincara ulteriormente la dose a carico del tifoso ischitano quando si riporta testualmente: “Legittima appare, infine, l’indicazione del provvedimento impositivo delle partite di calcio amichevoli perché anche dette partite sono determinabili da parte del soggetto intimato che essendo un tifoso è al corrente di tutti gli impegni della squadra del cuore, a meno che si tratti di partite di calcio minori escluse dalla normale pubblicità come ad esempio gli incontri di preparazione estiva ai campionati disputati con squadre minori nei luoghi periferici di villeggiatura scelti come ‘ritiro’ per la preparazione precampionato per i quali si potrebbe anche dubitare della qualifica di ‘amichevoli’”.

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