CRONACAPRIMO PIANO

DAVIDE VS GOLIA ATTO SECONDO

Il Tar Campania non concede alla Iliad l’installazione di un ripetitore 5G nel Comune di Lacco Ameno accogliendo le argomentazioni difensive contenute nella memoria del difensore, che ha sottolineato come il territorio sia densamente abitato, a rischio idrogeologico e in presenza di scuole e ospedale. Il precedente del contenzioso casamicciolese

Un provvedimento, è vero, ancora interlocutorio, ma che dal punto di vista giudiziario rappresenta un qualcosa forse di inedito a livello nazionale. Oppure, laddove ce ne fossero stati di analoghi, possiamo affermare senza timore di smentita che si contano sulle dita di una mano. Prima di scendere nei dettagli, cerchiamo di andare in estrema sintesi per facilitare la comprensione del lettore. I fatti: i colossi della telefonia Iliad e Telecom si erano di fatto alleati per installare una serie di antenne con la tecnologia 5G sul territorio nazionale. Una di queste avrebbe dovuto essere installata in quel di Lacco Ameno, a quanto ci è dato sapere non lontano dal parco termale Negombo. L’amministrazione di Lacco Ameno, guidata dal sindaco Giacomo Pascale, ovviamente non ne vuole sapere (anche se va sottolineato che in materia i Comuni non hanno alcuna competenza, che in casi del genere legati alla tecnologia è esclusivamente appannaggio del Governo centrale) ed ha dato mandato al noto avvocato amministrativista Stanislao Giaffreda di opporsi a quella che viene ritenuta una nefasta eventualità. Ebbene proprio l’avvocato Giaffreda è riuscito ad ottenere una pronuncia di fatto favorevole da parte del Tar, nella quale in buona sostanza si dice che gli atti dell’ente di Piazza Santa Restituta sono validi e dunque rigetta l’istanza presentata dai colossi della telefonia. Nella sua memoria difensiva il legale spiega che si sta varando una delibera di giunta ad hoc per Lacco Ameno nella quale si esplica che il territorio vede la presenza di zone con ospedale e scuole, aree a riuschio idrogeologico e ad elevata densità abitativa che rendono di fatto impossibile l’installazione di un nuovo ripetitore per telefonia mobile. Una tesi che ha trovato accoglimento e infatti è la prima volta che un Comune non viene “mazzolato” senza chance alcuna in quanto non competente.

Nella propria ordinanza, la VII Sezione del Tar Campania (presidente Michelangelo Maria Liguori, consigliere Valeria Iammello, primo referendario ed estensore Anna Abbate), infatti, non dichiara l’incompetenza del Comune come accade sempre ma si pronuncia in questa maniera: “Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella Camera di Consiglio dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza; Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono, nel particolare caso di specie, essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissa la data della discussione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 7 marzo 2024”. Insomma se ne riparlerà in primavera, il che significa che le ragioni dell’ente tutto sono fuorché infondate. Per la cronaca Iliad Italia aveva chiesto con ricorso presentato lo scorso 31 luglio l’annullamento

L’avvocato Stanislao Giaffreda

previa sospensiva in relazione “a) all’atto prot. 0005962/U del 30 maggio 2023 avente ad oggetto 2 ‘Progetto di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare – improcedibilità a firma del Resp. del terzo settore lavori pubblici’  con cui il Comune di Lacco Ameno ha dichiarato improcedibile la richiesta di installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare; b) dell’atto (presupposto) deliberazione del commissario straordinario n. 23 del reg. 23 luglio 2020, avente ad oggetto ‘Moratoria della sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Atto di indirizzo’. in via subordinata, per la disapplicazione della deliberazione del commissario straordinario n. 23 del reg. 23 luglio 2020 (doc. 2)”.

Per supportare la sua tesi e dare valore e ulteriore vigore alla delibera del commissario prefettizio, l’avvocato Giaffreda ricordava tra l’altro che “così come dimostra la certificazione in atti l’Ente presenta ‘estensione territoriale del Comune di Lacco Ameno è di circa 2,08 Kmq; e la densità popolare/numero abitanti presenti è di circa 2200 abitanti per Kmq’ (cfr. pag. 1, doc.5). Il centro abitato dell’Ente aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 4/5/2022, copre la maggior parte del territorio Comunale”. Lo stesso legale poi evidenzia ancora: “Alla luce del quadro normativo ricostruito, risulta palese l’oggettiva difficoltà dell’Ente a trovare siti c.d. ‘non sensibili’ ove impiantare tale tipologia di tecnologia e ciò soprattutto per la densità popolare presente sul territorio di 2 Kmq. È evidente che la normativa del codice delle telecomunicazioni riguarda Comuni con un’estensione maggiore rispetto a quella di Lacco Ameno dal momento che, sicuramente, in tali ambiti territoriali vi sono aree non sensibili.  A titolo esemplificativo, per quanto riguarda il Comune di Lacco Ameno, si prenda ad esempio il sito individuato nella istanza formulata dalla Iliad Italia S.p.A.. Cosi come certificato dal responsabile del IV Settore Urbanistica ed edilizia privata “le aree, della zona puntuale interessate al Giudizio oggetto della suddetta nota acquisita agli atti del Comune in data 15.09.2023 al n° 10652/E del protocollo generale dell’Ente, ricadono in zona sottoposta ai seguenti vincoli: o Idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n° 3267 di 9 cui alla delibera n° 29 del 09 dicembre 1966 della Commissione permanente dell’Agricoltura, Foreste e l’Economia Montana; o Paesaggistico ai sensi del P. T. P. dell’Isola d’Ischia”. Argomentazioni che hanno indotto i giudici del Tar a discutere direttamente nel merito il contenzioso e già questo rappresenta un chiaro “indizio” della piega che potrebbero prendere gli eventi dal punto di vista giudiziario. Tra l’altro, proprio Giaffreda fu protagonista già come professionista dell’altro contenzioso tra Comune di Casamicciola e Telecom Italia per l’installazione di un ripetitore in via Monte della Misericordia, che si concluse con esito favorevole per l’ente termale. Insomma, oltre alle indubbie doti professionali l’avvocato potrebbe essere anche una sorta di “talismano”. Una freccia in più al proprio arco tutt’altro che da sottovalutare…

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

1 Comment
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Segnali di fumo

C’è troppa ignoranza su quest’isola
Non vogliono le antenne che tra l’altro non provocano nessun danno perché hanno frequenze meno penetranti delle antenne 4g che abbiamo
Andando avanti così come fanno i zulù dovremmo fare i segnali di fumo a breve

Pulsante per tornare all'inizio
1
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex