CRONACA

Divieto di cani in spiaggia, il Tar boccia la richiesta di sospensiva

L’associazione Earth aveva chiesto ai giudici amministrativi di stoppare l’ordinanza balneare del Comune di Casamicciola. Fissata per il prossimo 15 settembre la trattazione collegiale

L’ordinanza balneare adottata dal Comune di Casamicciola resta in vigore. A deciderlo i giudici del Tribunale Amministrativo regionale che hanno respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche con la quale l’associazione Earth ha chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, anche ex art. 56 cpa dell’ordinanza balneare n. 63 emessa in data 9 agosto scorso dal dirigente dell’area urbanistica. Nel contempo i giudici amministrativi hanno fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 settembre prossimo. L’Associazione Earth è un’Associazione Nazionale, il cui scopo è quello di «intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica e giuridica tesa alla promozione, all’attuazione e alla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali». Persegue inoltre la promozione di una corretta cultura e senso civico nei confronti degli animali, nonché la loro tutela giuridica.

L’associazione è attiva nelle procure dove denuncia casi di maltrattamento ad animali da affezione, selvatici o da zootecnia seguendo i procedimenti per tutta la loro durata e costituendosi come parte civile nei processi contro chi commetta reati contro gli animali e l’ambiente. L’associazione si impegna nei TAR impugnando delibere ed ordinanze che limitino la serena convivenza degli spazi cittadini con gli animali. Rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Rizzato, l’associazione Earth, ha contestato l’ordinanza balneare limitatamente all’art. 3 lett 8) nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere a tutte le spiagge del litorale durante la stagione balneare. I giudici amministrativi, «Considerato che per la natura della posizione fatta valere non si ravvisano in capo all’associazione ricorrente profili di pregiudizio di estrema gravità ed urgenza», hanno rigettato l’istanza. Il comune di Casamicciola nell’ordinanza balneare, provvedimento che detta le regole da seguire sugli arenili, ha stabilito come «Nel solo periodo della stagione balneare condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti, e previa autorizzazione, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione di 200 euro».

Nel mese di settembre di un anno fa sempre i giudici amministrativi furono chiamati a pronunciarsi su una diatriba simile questa volta a Lacco Ameno. Nel Comune del Fungo, infatti, il 6 maggio 2019 era stata adottata un’ordinanza volta a disciplinare la stagione balneare, imponendo il divieto di condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e\o guinzaglio, nelle spiagge libere del territorio comunale, e precisando, altresì, che da tale divieto erano esclusi i tratti di litorale oggetto di concessione rispetto ai quali al gestore era conferita la facoltà di riservare tratti di spiaggia alle famiglie detentrici di cani di piccola taglia. Nel rilevare come l’anzidetto Comune, a stagione balneare iniziata, non avesse ancora emanato alcuna ordinanza tale da consentire l’accesso degli animali in alcuni tratti di spiaggia libera del territorio comunale, soggiungeva parte ricorrente di aver domandato, con istanza del 14 maggio 2019, l’individuazione di tali aree. A fronte del mancato riscontro offerto a tale istanza, l’associazione contestava la legittimità dell’art. 2, lett. g), dell’ordinanza sopra indicata, nella parte in cui vietava ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare in corso. Avverso il provvedimento impugnato l’Associazione Earth, nella persona del legale rappresentante, ha dedotto un eccesso di potere per difetto di motivazione; un eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; ed un eccesso di potere per difetto di motivazione e irragionevolezza.

Nel contempo l’amministrazione comunale di Lacco Ameno benchè chiamata in giudizio è rimasta contumace. Così i giudici del Tribunale Amministrativo della Campania hanno accolto la domanda cautelare e successivamente ha disposto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Lacco Ameno per difetto di motivazione, oltre che per violazione del principio di proporzionalità. Un anno fa, quindi, i giudici amministrativi ritennero “In particolare, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, distinguendole da quello interdette al loro accesso”. Il prossimo 15 settembre sapremo se i giudici danno ragione ancora una volta all’associazione Earth o al Comune.

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