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Elezioni a Lacco Ameno, De Siano presenta il ricorso

Gli avvocati Gino Di Meglio e Paolo Scarano hanno depositato l’atto con cui viene contestata la proclamazione di Pascale a sindaco: l’udienza al Tar è stata fissata per il 15 dicembre

L’annunciato ricorso contro il verdetto ufficiale delle urne è infine arrivato. Sarà discusso fra due mesi esatti, a metà dicembre, dinanzi la Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Campania. Che le elezioni di Lacco Ameno, caratterizzate dal clamoroso pareggio del 22 settembre e dall’assolutamente inedito ballottaggio di due settimane dopo, avessero avuto una lunga “coda” giudiziaria, era apparso praticamente certo sin dalle prime ore successive all’esito del primo turno.

I legali di fiducia del Senatore contestano l’attribuzione di dodici schede a favore di Pascale, che sarebbero inficiate da segni di riconoscimento, e la mancata assegnazione al parlamentare di sei schede nelle quali sarebbe chiara la preferenza accordata alla lista n.1 “Sempre per Lacco Ameno”

I legali di fiducia del Senatore Domenico De Siano, gli avvocati Biagio Di Meglio e Paolo Scarano, hanno infatti proposto ricorso per l’annullamento “dell’atto di proclamazione degli eletti – intervenuto in data 5 ottobre 2020 – alla carica di Sindaco del Comune di Lacco Ameno, con il quale si procede alla proclamazione a Sindaco del signor Giacomo Pascale, e la conseguente correzione del risultato elettorale secondo le deduzioni infra svolte; del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 22.09.2020 con il quale il Presidente dell’Adunanza ha accertato che i candidati a Sindaco De Siano Domenico e Giacomo Pascale hanno riportato lo stesso numero di voti validi e cioè 1541 voti e che pertanto ai sensi dell’art 71 comma 6 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 occorrerà procedere ad un turno di ballottaggio; dei verbali delle operazioni dell’Ufficio Elettorale del Comune di Lacco Ameno per la elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale; dei verbali delle operazioni di scrutinio del 20, 21 e 22 settembre 2020 delle Sezioni elettorali nn. 2, 3 e 4”.

Il nodo del contendere è costituito dunque dalle schede non assegnate nel corso del primo turno, visto che, secondo il ricorso in esame, «al ricorrente – Domenico De Siano – nel corso delle operazioni di scrutinio delle Sezioni 3 e 4 del primo turno del 20, 21 e 22 settembre, non gli venivano illegittimamente attribuiti almeno 6 preferenze (5 nella sezione 4 ed 1 nella sezione 3) nonostante le modalità con cui gli elettori avevano espresso il proprio suffragio non materializzassero ipotesi tipiche di nullità del voto; ed almeno due schede nella Sezione n. 2 che dovevano essere attribuite al ricorrente, venivano invece dichiarate illegittimamente nulle». Nello specifico, in relazione alle schede contestate e non annullate, i componenti di entrambe le Sezioni (n. 3 e n. 4) «inopinatamente non validavano le preferenze in favore del ricorrente pur essendo stato validamente espresso il voto. Dette schede non venivano dichiarate né nulle né bianche e, senza alcuna motivazione, venivano inserite nelle buste n. 5 – ter/com, pur in presenza di esplicite e puntuali contestazioni da parte dei rappresentanti della lista “Sempre per Lacco Ameno».

Inoltre, si legge nel ricorso, al candidato poi proclamato eletto al turno di ballottaggio (Pascale), nel corso delle operazioni di scrutinio del 22 settembre 2020 (primo turno) delle Sezioni n. 3 e n. 4, gli venivano illegittimamente attribuite almeno dodici preferenze nonostante le modalità con cui gli elettori avevano espresso il proprio suffragio materializzassero ipotesi tipiche di nullità del voto, per aver apposto un chiaro segno di riconoscimento. Secondo il legali del senatore, l’errata valutazione di quelle schede «ha, quindi, consentito al Sig. Giacomo Pascale di conseguire lo stesso numero di voti del ricorrente e quindi di ottenere la parità che ha comportato, ex lege, l’indizione del turno di ballottaggio; al ricorrente invece dovevano essere attribuiti 1549 voti (1541 + 6 + 2) che lo avrebbero collocato in posizione utile per la proclamazione a Sindaco del Comune di Lacco Ameno già al “primo turno”, e la conseguente elezione a consigliere comunale dei primi otto candidati nella lista con il contrassegno “Sempre per Lacco Ameno”». Circostanze che inducono gli avvocati Di Meglio e Scarano a osservare che «le evidenti criticità che hanno caratterizzato le operazioni poste in essere dai competenti uffici elettorali hanno determinato da un lato, un macroscopico sovvertimento del risultato elettorale con la illegittima proclamazione a sindaco del sig. Giacomo Pascale e dall’altro, la lesione dell’interesse di tutti quegli elettori che, recatisi alle urne nella giornata del 20 e 21 settembre (primo turno), confidavano nella regolarità di tale importantissimo momento di partecipazione alla vita politica della comunità».

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Unico è il motivo di ricorso: «violazione e falsa applicazione degli artt. 72-74 e seguenti del dpr 16.06.1960 n. 570 e ss.mm.ii – violazione e falsa applicazione art. 5, comma 1, d.p.r. n. 132/1993 – violazione e falsa applicazione dell’art. Art. 69, comma 1, t.u. n. 570/1960 – eccesso di potere – omessa istruttoria – sviamento – violazione del giusto procedimento». Nell’illustrare tale motivo, vengono dapprima delineate le presunte irregolarità relative alle citate dodici schede il cui voto sarebbe stato illegittimamente assegnato a Pascale. Undici di queste schede erano nella Terza sezione e una nella Quarta sezione. In queste sezioni, su due schede sarebbe stato apposto un segno simile alla “Z”, che rappresenterebbe un segno di identificazione.

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Nella Terza sezione, inoltre, almeno altre dieci schede sarebbero state illegittimamente attribuite al candidato sindaco Giacomo Pascale pur presentando chiari segni identificativi del voto: «In particolare: scheda n. uno crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con il nome “Giacomo”; Scheda n. due crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con il nome “Sig Giac Pascale”; Scheda n. tre crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta con i nomi “pietro Monti e Giacomo Pascale”; scheda n. quattro crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con i nomi “Giacomo Pasquale” “Zavota”; scheda n. cinque crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con il nome “Pascale”». Tale modalità di voto, secondo i legali del senatore De Siano, «deve considerarsi nulla, in quanto il nome del candidato Sindaco Giacomo Pascale con la lista n. 2 con il contrassegno “Il Faro” era già prestampato sulla scheda e l’elettore avrebbe dunque dovuto soltanto apporre il crocesegno nel relativo spazio. La ripetizione a matita del nome del candidato sindaco, non necessaria e non richiesta, è dunque un chiaro segno di riconoscimento del voto. Con la ulteriore considerazione che è pur vero che la ripetizione del nome sulla scheda, potrebbe rappresentare un mero intento rafforzativo dell’elettore nell’esprimere il proprio voto, tuttavia va osservato che il candidato sindaco della lista n. 2 non è conosciuto con il soprannome “Sig Giac”, e dunque almeno la scheda n. 2 sopraindicata doveva essere annullata». Poi, per la “Scheda n. sei” si era riscontrato un crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta “ De Siano Dante”. «In questo caso, il Presidente della Sezione ha attribuito il voto sia alla lista n. 2 “Il faro” che al candidato consigliere De Luise Dante. Anche tale scheda andava invece dichiarata nulla – si legge nel ricorso – in quanto non è chiara l’espressione del voto considerato che anche il ricorrente si chiama appunto De Siano, e non è chiara la volontà dell’elettore. In ogni caso l’indicazione di un diverso cognome del candidato De Luise Dante, rappresenta un segno di identificazione del voto. Peraltro, al ricorrente non è stata assegnata una scheda dal Presidente della Sezione n. 4, che presentava le stesse modalità di voto. Scheda n. sette: crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta “SIC”. La scritta “SIC” contenuta sulla scheda in questione è chiaro segnale della volontà dell’elettore di consentire l’identificazione del proprio voto. La scritta non è riferibile ad alcun candidato delle due liste né può assumere altro significato se non quello appena denunciato, in quanto non trova ragionevole spiegazione nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto. Schede nn. otto, nove e dieci – tali schede presentano il segnocroce sul simbolo della lista n. 2 “Il Faro” e la scritta “Scheriffo”». Secondo gli avvocati, tali ultime tre schede non potevano essere attribuite al candidato sindaco Giacomo Pascale ed andavano invece dichiarate nulle in quanto le scritte, «peraltro come emerge dalla grafia provenienti da persone scolarizzate con tratto fermo e non incerto, sono un chiaro segno di identificazione del voto, come chiarito dalla giurisprudenza».

In secondo luogo, il ricorso fa riferimento alla “illegittima mancata attribuzione di almeno 6 voti – cinque nella Sezione 4 ed uno nella Sezione 3 – che, ai sensi degli artt. 69 e 57 del DPR n. 570 del 1960, andavano invece considerati validi per il ricorrente”. Le due sezione procedevano alla non assegnazione di preferenze al ricorrente, candidato a sindaco, Domenico De Siano nonostante fossero state espresse in corrispondenza del contrassegno di lista. «Invero, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 570/1960 “la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”. In particolare, il precedente art. 57, al co. 7, precisa in modo chiaro che “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”». Nel ricorso si fa riferimento alla giurisprudenza del Tar secondo cui “In base all’art. 57 comma 7, t.u. 16 maggio 1960 n. 570, le schede recanti il voto per una lista con apposizione di crocesegno sulla stessa ed un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere di altra lista devono essere considerate valide per la lista ed inefficaci relativamente al voto di preferenza”, mentre il Consiglio di Stato, in caso analogo, ha ribadito che “allorché l’elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze”. I legali del senatore rilevano che il «Presidente della Quarta Sezione elettorale del Comune di Lacco Ameno non ha assegnato, inopinatamente, 5 preferenze al ricorrente – candidato a sindaco con la lista n. 1 “Sempre per Lacco Ameno” – attribuendogli 441 voti in luogo di 446 voti effettivamente conseguiti, [..] con l’ulteriore assorbente considerazione che nel caso di specie il Presidente ha omesso qualsiasi motivazione sulla ritenuta non assegnazione delle schede in questione; il che rende ancora una volta illegittimo il suo operato». In sostanza, sostengono gli avvocati, per cinque schede su sei il presidente di seggio non ha fornito motivazione. Nel ricorso vengono poi illustrati nel dettaglio i singoli casi, che vanno dall’errore sul nome o cognome (o entrambi) del voto di preferenza, fino a un caso di voto “disgiunto”, non ammesso nei comuni inferiori a 15mila abitanti. Segni, secondo i legali, che non a tutti sono ben noti i meccanismi di voto, di conseguenza dovrebbe valere la giurisprudenza Amministrativa, per la quale “nel procedimento elettorale la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l’incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un’inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio voto”. Dunque, il 15 dicembre sarà celebrata l’udienza in cui si discuterà della richiesta di accoglimento del ricorso del senatore per tentare di ribaltare l’esito dell’elezione più clamorosa nella storia di Lacco Ameno, e non solo.

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