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Bonus stagionali, si apre lo spiraglio per i lavoratori a tempo indeterminato

Si attendono le pronunce del Tribunale sui ricorsi. Le decisioni negative in sede di provvedimenti d’urgenza lasciano tuttavia ben sperare per l’esito dei procedimenti di merito

Continua a tenere banco la questione dei lavoratori stagionali dell’industria turistica, esclusi dal beneficio dei bonus mensili da 600 euro previsti dai decreti emessi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da covid-19. E la tensione di migliaia di lavoratori si riflette anche in malintesi originatisi dai diversi esiti delle istanze rivolte all’Inps, molte delle quali come è noto sono state respinte per un cavillo di natura eminentemente formale, in quanto moltissimi addetti venivano assunti anno dopo anno all’inizio della stagione turistica con contratti a tempo indeterminato, per poi comunque essere licenziati a fine stagione. Una prassi radicata, una vera e propria consuetudine accettata da entrambe le parti in causa, indotta da agevolazioni fiscali per il titolare dell’azienda, ma non senza vantaggi per i lavoratori, che potevano comunque accedere all’indennità di disoccupazione.

Una prassi che tuttavia ha avuto come conseguenza l’esclusione di migliaia di lavoratori dal bonus covid, in quanto i funzionari dell’Inps si sono attenuti all’interpretazione letterale della norma, riconoscendo soltanto il dato formale, dunque il carattere determinato o indeterminato del contratto, senza alcun riguardo verso la natura sostanziale del rapporto di lavoro.

Resta tuttavia da chiarire un punto fondamentale: finora, il Tribunale in funzione di giudice del Lavoro non ha ancora emesso alcuna sentenza in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Anzi, finora sono arrivate alcune pronunce negative esclusivamente su istanze di applicazione di provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, e che come tali non entrano nel merito delle valutazioni che necessariamente devono essere fatte sul tema dei contratti a tempo indeterminato.

Ma anche queste pronunce negative hanno comunque lasciato la porta aperta ai lavoratori, in quanto resta intatta la possibilità, in sede di giudizio di merito, di dimostrare che di fatto la loro è sempre stata un’attività di carattere stagionale nel settore turistico, e come tale degna di accedere a pieno titolo alla percezione dei bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio.

E in sede giurisdizionale sono già da tempo partiti i ricorsi al Tribunale ordinario, Sezione lavoro, nei quali sono illustrati i motivi alla base del diritto dei lavoratori a percepire l’importo stanziato dal Governo. A differenza del decreto Cura Italia di marzo, che restringeva le categorie di lavoratori stagionali non solo per quelli per i quali il datore di lavoro al momento dell’assunzione aveva denunciato i requisiti della tipologia specifica di lavoratore stagionale (attraverso i flussi Unilav e/o Uniemens) ma inoltre limitava il campo di applicazione esclusivamente a quei datori di lavoro rientranti in specifiche categorie commerciali Ateco, il successivo decreto Rilancio ha esteso il beneficio dell’indennità Covid-19 ai lavoratori inizialmente esclusi, ovvero lavoratori in somministrazione, intermittenti, lavoratori a domicilio, mantenendo però il carattere della stagionalità così come prevista dal precedente decreto per beneficiare dell’indennità. Nonostante la citata estensione operata con il decreto legge di maggio 2020, l’Inps continuava a basarsi esclusivamente sulla interpretazione letterale della norma, oltre che ad attenersi formalisticamente alle direttive impartite dal messaggio Inps n. 2263 del 01/06/2020, il quale subordinava la concessione dei bonus esclusivamente sulla annotazione “stagionalità si/no” derivante dai flussi Uniemens e/o Unilav comunicati dal datore di lavoro.

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Nei ricorsi viene tuttavia illustrato debitamente il dato sostanziale che, a dispetto del formale inquadramento a tempo pieno e indeterminato, risulta dare vita alla realizzazione concreta tra le parti di un contratto di fatto di tipo stagionale. Al di là della citata prassi di licenziamento a fine stagione (non certo di dimissioni da parte del lavoratore), anche il dato oggettivo delle attività turistiche svolte dai numerosi hotel isolani dimostra l’interruzione dell’attività durante l’anno, ovvero un periodo d’inattività di impresa di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi, che a norma di legge denota ulteriormente il carattere stagionale di tali imprese. Tali ricorsi di merito, secondo gli esperti, hanno ottime possibilità di vedere riconosciuto il diritto degli stagionali ad accedere al bonus, mentre per gli assunti a tempo determinato che non l’hanno ancora ricevuto si delinea la prospettiva di una favorevole novità normativa, come leggete a parte nelle dichiarazioni dell’avvocato Serpico.

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