CRONACA

IL CASO Il MIUR non paga, il Tar fa giustizia

I giudici della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania hanno accolto il giudizio di Marco Mascolo contro il Ministero dell’Istruzione per l’esecuzione della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Ischia del 17/02/2015, numero 82/2015, formula esecutiva apposta in data 25/02/2015, notificata in data 16/11/2020, non opposta e passata in cosa giudicata. Il 17 Febbraio 2015 il Giudice di Pace di Ischia depositava la sentenza numero 82/2015, definendo il contenzioso instaurato tra l’attuale ricorrente e il MIUR, condannando quest’ultimo al pagamento della somma di euro 4.892,28 in favore del primo, oltre interessi legali calcolati su tale somma previamente devalutata al momento dell’incidente mediante divisione per il coefficiente Istat relativo a quel mese e progressivamente rivalutata dalla data indicata in motivazione alla data della sentenza. La sentenza veniva notificata in forma esecutiva data 16 novembre 2020. L’Amministrazione soccombente, pure sollecitata ad adempiere alle obbligazioni nascenti dalla sentenza, è rimasta inerte.

Di qui la domanda, con la quale il ricorrente lamenta che il Ministero intimato non gli ha corrisposto quanto spettante e chiede pertanto che il Tribunale lo condanni al pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza, oltre al pagamento di una “penalità di mora” con nomina sin d’ora di un commissario che si sostituisca all’amministrazione in caso di sua ulteriore inerzia nella persona del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania, ovvero di un dirigente da lui delegato; il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. I giudici amministrativi, quindi, hanno dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione in favore della parte ricorrente alla sentenza e nel caso di ulteriore inottemperanza, hanno nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania che personalmente, ovvero per il tramite di un dirigente da lui delegato, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, con onere per l’amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del commissario designato. Inoltre, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere a parte ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione. Condanna altresì il Ministero intimato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.

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