CRONACA

IL CASO Rischio crolli a Sant’Angelo, il Tar boccia il Comune: «Non c’è un’emergenza»

Fa discutere a Serrara Fontana Ischia la sospensiva disposta dal Tar dell’ordinanza sindacale che imponeva ai privati di eseguire ad horas le opere necessarie ad eliminare il pericolo idrogeologico al Montagnone di Sant’Angelo. Alla sorpresa iniziale per l’iniziativa dei giudici amministrativi, che hanno stoppato un provvedimento mirato a garantire il ripristino della sicurezza pubblica nel momento di difficoltà che l’intera isola sta vivendo a causa del moltiplicarsi di frane e smottamenti, è subentrata maggiore cautela di giudizio, alla luce della lettura delle motivazioni sulle quali hanno fatto leva i togati amministrativi per supportare la loro conclusione. In definitiva, per i magistrati del Tar che hanno accolto la richiesta di sospensiva da parte dei privati, il motivo è da ricercarsi nel fatto che il Comune di Serrara Fontana, nell’adottare la controversa ordinanza, ha motivato la stessa sulla base di una emergenza e di un pericolo imminente che il Tar non ravvisa. Al contrario, per i giudici, non vi è una pericolosità consistente in frane e cedimenti dalla sommità e dai fianchi dell’isolotto che si può considerare dell’«ultima ora», bensì essa era già nota da anni. L’ordinanza è quella emessa dal sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono il 2 dicembre scorso, relativa al pericolo per rischio idrogeologico alla località Sotto La Torre di Sant’Angelo, e si richiamava a una relazione tecnica dell’1 ottobre «con la quale si è segnalato, in località S. Angelo – Sotto La Torre l’avvenuto distacco dalla pendice di massi, detriti e fango che hanno raggiunto e invaso la parte posteriore dell’Hotel Conte con danni alla struttura alberghiera e hanno raggiunto la parte retrostante di un immobile già adibito a coiffeur fermandosi in prossimità del centro nautico». E nella stessa data veniva emesso un primo provvedimento con il quale, «nelle more di una più approfondita indagine geologica e strutturale per eventuali, ulteriori provvedimenti, si è inibito l’accesso» sia all’albergo che all’immobile già adibito a coiffeur e, in via cautelativa, anche al cantiere nautico.

Successive relazioni tecniche rilevavano la necessità di «rimuovere i detriti inerti e, quindi, realizzare lavori di contenimento del costone per la messa in sicurezza dello stesso». Inoltre, una perizia geologica della ditta «Italrocce» confermava «uno stato di potenziale pericolo legato alla presenza di una coltre piroclastica estremamente fratturata e in precario equilibrio statico». Dieci fra i destinatari dell’ordinanza, hanno impugnato la stessa, contestando che «l’imputabilità della condizione di pericolo fosse dovuta a pregresse scelte amministrative (realizzazione di una cava di estrazione, eliporto, area portuale) e alla preesistente condizione di oggettiva fragilità dell’area». E proprio la mancata urgenza e la corresponsabilità del Comune restano alla base della sospensione, ordinata dai giudici della Quinta Sezione del Tribunale amministrativo regionale, presidente Maria Abruzzese, che imputa al Comune di non essere intervenuto più concretamente in precedenza, finendo poi con lo scaricare ogni responsabilità sui privati. Il pericolo nel frattempo resta per una decina di famiglie che vivono nell’area sottostante e occorre adesso attendere cosa deciderà a questo punto il Comune, se cioè attivarsi per un intervento diretto in attesa della sentenza del Tar, oppure mettere mano ad una ulteriore ordinanza, questa volta inattaccabile.

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