CRONACA

IL COMMENTO Edilizia, l’assenza dell’ente pubblico

DI VINCENZO MURO

Il Parlamento italiano, negli ultimi anni, ha emanato una serie di leggi sulla semplificazione burocratica per ridurre le attese dei cittadini che richiedono autorizzazioni di vario genere.  In alcuni uffici del nostro comune questo fatto non è ancora chiaro e sicuramente non è stato ancora digerito, né dai funzionari ma nemmeno dagli assessori competenti, alcuni dei quali non si preoccupano di dare le necessarie direttive e nemmeno di verificare e controllare l’applicazione delle disposizioni di legge. Infatti continua la lentezza esasperante per la definizione delle pratiche edilizie, sia quelle normali e sia quelle del condono. Mentre il DPR n.31 del 2017 prevede che le richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata (per intenderci quelle relative a interventi “leggeri”) vengano esaminate ed inviate alla Soprintendenza nel termine “tassativo” di 20 giorni, nel nostro comune capita spesso che, dopo i 60 giorni che la legge prevede per la definizione completa della pratica (comprensiva di parere paesaggistico), la stessa pratica non sia addirittura ancora stata trasmessa alla Soprintendenza e occorrano poi più solleciti da parte dei tecnici progettisti nel tentativo di arrivare a qualche conclusione,che comunque sarà sempre ben al di là dei tempi previsti dalle leggi.    

Un discorso analogo è applicabile poi anche alle pratiche necessitanti del parere della Commissione per il Paesaggio (che viene convocata con urgenza solo nel caso di pareri su progetti relativi a lavori pubblici e che sostanzialmente non si riunisce da mesi), e conseguentemente all’evasione delle richieste dei permessi di costruire, anch’essi quasi sempre in ritardo notevole sui tempi di legge e il cui rilascio va insistentemente sollecitato da parte dei tecnici. E’ quindi evidente il dispendio e la perdita di energie e di tempo sia per i cittadini, che per i tecnici e le imprese con tutte le conseguenze economiche collegate e facilmente immaginabili.

Il problema più grave riguarda poi le pratiche di condono. Si pensi che la prima legge in merito è del 1985 (e quindi con istanze presentate oltre 38 anni fa) ed è ancora notevole il numero delle pratiche inevase che giacciono senza soluzione negli uffici comunali.  Molti dei cittadini intestatari sono passati a miglior vita e i loro eredi o i nuovi proprietari, non dovendo chiedere nuove autorizzazioni sui fabbricati coinvolti e magari dovendo pagare diritti e oblazioni, a volte sono apatici e indifferenti a richiedere il permesso in sanatoria. Analogo è l’atteggiamento dell’amministrazione comunalesull’argomento, e ciò appare strano in quanto la mancata definizione delle pratiche di condono dopo tanti anni non solo è cosa scandalosa e comunque    interessa un gran numero di cittadini, ma soprattutto priva le casse comunali delle centinaia di migliaia di euro che entrerebbero dal rilascio dei condoni e che potrebbero essere spesi a vantaggio della comunità.  

Ci si chiede, quindi, come mai l’amministrazione non si attivi per sollecitare la definizione delle pratiche sia sollecitando i cittadini, sia gli uffici, sia gli enti coinvolti. Molte pratiche di condono, negli anni scorsi, dopo aver ricevuto il parere  della commissione per il paesaggio, sono state inviate in Soprintendenza e là, nei suoi scaffali , molte di esse  sono  annegate, scomparse e forse morte ; infatti  tale Ente, coinvolto per legge  nella emanazione di un parere paesistico ai sensi dell’art. 32 della legge 47 del 1985 sul condono, troppo spesso non si è  curata  di emettere alcun parere (quindi  conclamando il cd “silenzio” ) non fornendo, in definitiva , alcuna risposta. In qualche caso, addirittura, la Soprintendenza è arrivata al punto di chiedere integrazioni sulle pratiche ben oltre i tempi che la legge le consente, infischiandosene sia delle circolari dello stesso Ministero e sia delle sentenze del Tar che dichiarano illegittima tale richiesta di integrazione una volta decorsi i tempi di legge. Se ne è avuto un esempio in questi giorni essendo arrivata una richiesta di integrazionedopo oltre un anno dal ricevimento del parere espresso dalla commissione paesistica di Procida. Purtroppo anche in queste occasioni, i funzionari del nostro ufficio tecnico, che invece avrebbero potuto, in casi del genere, procedere nel frattempo sulla definizione delle pratiche in quanto il decorso dei tempi lo permetteva, chinano la testa e la stessa amministrazione non affronta il problema, come se riguardasse i cittadini di un altro comune. 

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Orbene, sulla questione del “silenzio”, la Circolare n. 27158 del 10.11.2015 dell’Ufficio legislativo del MIBACT (Ministero dei Beni Culturali, dal quale dipendono le Soprintendenze) al punto c), recita: “Il criterio di applicabilità del nuovo silenzio assenso …. dovrà valere anche nella materia sanzionatoria ed in quella di gestione delle pratiche relative ai condoni edilizi…; ebbene, in tutti questi casi ….occorrerà distinguere  i casi in cui la domanda provenga direttamente dal privato – nel qual caso il silenzio assenso non troverà applicazione- dal caso in cui la domanda del privato provenga tramite lo sportello unico comunale, nel qual caso, invece, il predetto istituto acceleratorio troverà applicazione.” In altre parole il Ministero riconosce perfettamente la possibilità di applicare il “silenzio assenso” per il rilascio dei pareri paesaggistici sul condono, nel caso in cui le Soprintendenze lascino trascorrere il tempo previsto dalla legge (max 60 o 90 gg) senzarispondere sulle documentazioni inviate dai comuni. Inoltre,svariate sentenze degli ultimi anni, sia di TAR che del Consiglio di Stato sulla questione, ammettono anch’esse la possibilità dell’applicazione del “silenzio assenso” (tra cui TAR Campania, Sez. VI, sentenza n. 5503/2021) che sancisce l’applicabilità del silenzio-assenso anche nel caso in cui sia “prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla-osta, comunque denominati, di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali”).

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Infatti, con l’art. 17 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (inserito dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è stato introdotto il c.d. “silenzio assenso orizzontale”, ovvero il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici.  In forza di tale disposizione, in tutti i procedimenti in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e/o di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni e/o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento e, una volta inutilmente decorso detto termine, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito.

Il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 23 giugno 2016 (conf.: note circolari n. 27156 del 10.11.2015 e n. 21892 del 20.7.2016 del MIBACT), ha statuito che, soggettivamente, la norma si applica alle Regioni, agli enti locali, agli Organi politici, alle autorità indipendenti e ai gestori di beni o servizi pubblici e, oggettivamente, agli atti normativi ed ai provvedimenti all’interno di procedimenti relativi ai c.d. interessi sensibili, ivi compresi i procedimenti relativi ai beni culturali e paesaggistici (così come specificato anche dal comma 3 della disposizione; sul punto v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n.3099 del 9.4.2019) . Negli ultimi mesi si sono avute anche alcune sentenze in tal senso inerenti casi di condono della nostra isola, per i quali era maturato il “silenzio- assenso” o il cd. “silenzio devolutivo”, sentenze già notificate agli organi comunali. 

La ratio di accelerazione procedimentale che sta alla base della norma sussiste relativamente a tutti i procedimenti amministrativi, anche se pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione. Quindi, allo stato, checcè ne dica l’arch. De Napoli della Soprintendenza che dimostra di contraddire sia le disposizioni del Ministero da cui dipende e sia le sentenze sull’argomento, è possibile rilasciare i condoni appena decorrono i tempi di legge previsti per l’emanazione del parere paesaggistico, anche se la Soprintendenza tace sugli stessi.

Concludendo, perché la nostra amministrazione, apparentemente ben più dinamica su manifestazioni culturali o di rappresentanza, è completamente assente su queste questioni e non si attiva a dare le necessarie disposizioni agli uffici per la risoluzione di queste tematiche chestanno a cuore a molti cittadini?

*Ingegnere libero professionista

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