CRONACAPRIMO PIANO

Il SUAP toglie gli schiaffi da faccia al “Barbiere”

A Lacco Ameno si consuma la rivincita di Ciro Calise: archiviato il verbale di contravvenzione amministrativa alle attività di famiglia. L’Onda Blu era stata sanzionata è chiusa dai NAS, posizione ora sanata

Lo Sportello unico del VI settore ufficializza l’ordinanza di archiviazione n.2. Lo scafato consigliere comunale di Lacco Ameno Ciro Calise incassa una roboante rivincita dopo le tribolazioni ed i patemi conseguenti  verbale di contravvenzione amministrativa dei NAS(nr. 28/302 — 2023del 09.09.2023), emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli a carico delle attività della famiglia Calise, titolare/responsabile legale della ditta individuale all’insegna “Onda Blu” di Corso Angelo Rizzoli. L’azienda del buon Barbiere era finita nel mirino delle autorità dopo una dettagliata denuncia. Una guerra politica, a tratti anche personale, relativa alle concessioni demaniali (il bar in parte insiste sul demanio) apertasi all’indomani del caso porto di Lacco Ameno e contesta con la Marina di Capitello Scarl di Giuseppe Perrella. Calise era stato colpito dalla mannaia delle autorità per aver ampliato la superficie utile all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico,in assenza di specifica “S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19 L. 241/1990”da presentare presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive -SUAP- del comune competente per territorio). Nel verbale indicato era stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 5.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista (da un minimo di 2.500 a un massimo di 15.000 euro).

Il comuen di Lacco Ameno di cui il Barbiere è amministratore ha accertato che il congiunto di Ciro, titolare del Bar, la sig.ra Calise Giulia, ha “presentato documenti e scritti difensivi, acquisiti alprot. gen. dell’Ente n. 11615 del 09.10.2023, con cui essa sig.ra Calise chiede l’annullamento delverbale di cui sopra c della sanzione amministrativa ivi indicata, con conseguente archiviazionedella relativa procedura amministrativa”. Ebbene il SUAP, esaminati gli scritti difensivi e l’intera documentazione agli atti: “Considerato he le doglianze dedotte dalla sig.ra Calise con i propri scritti difensivi risultanofondate, alla luce delle osservazioni che seguonoe dalla motivazione di cui al verbale di contravvenzione in esame (ossia, “Per aver ampliatola superficie utile all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, inassenza di specifica “S.C.IA. si evince che l’unica violazione ipoteticamenteconfigurabile sarebbe quella di cui al comma 2 dell’art. 92 della legge regionale 21.04.2020,n. 7, secondo cui “L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie degliesercizi di somministrazione sono soggette a SCIA da presentare al SUAP del comunecompetente per territorio”. Senonche, tale comma è stato abrogato dall’art. 11 della leggeregionale 29.06.2021, n. 5 (B.U.R. 29.06.2021, n. 63) con decorrenza dal 30.06.2021, ossiaprecedentemente all’accertamento, avvenuto (come evincesi dal verbale di contravvenzione)“nel corso della verifica igienico/sanitaria eseguita il 17.08.2023…”. Pertanto, ai sensidell’art. 1, comma 2, L. n. 689/81, alla sig.ra Calise non poteva (né può) essere ascritta laviolazione di cui trattasi”. Cosi scrive il Responsabiledell’Ufficio “SUAP ed Attività Produttive” archiviando il provevdiemtno è cestinando la multa dei NAS.

“Del resto- si legge agli atti della dott.ssa Valeria Chiocca con un articolato escursus normativo –salvo ed impregiudicato quanto innanzi illustrato in via assorbente, nemmenosarebbe prefigurabile la violazione del sopra citato art. 92, comma 2, della legge regionale21.04.2020, n. 7/2020. Invero, come chiarito nella nota del 21.07.2021 del DirettoreGenerale del Ministero dello Sviluppo Economico (avente ad oggetto “Richiesta dichiarimenti su SCIA sanitaria ai fini della somministrazione di alimenti e bevande neglispazi esterni prossimi alle attività commerciali, quali bar, pub, ristoranti, etc.” e che, sebbeneresa con riferimento alla legislazione nazionale, è applicabile, mutatis mutandis, anche alla legge regionale n. 7/2020, attesa l’identità delle definizioni adoperate in entrambe lelegislazioni), “nei casi in cui il titolare dei locali di somministrazione di alimenti e bevandeintenda usufruire di spazi esterni attigui all’esercizio commerciale, sia privati che pubblici,attrezzati con tavoli e sedie, tale possibilità non parrebbe comportare un aumento dellasuperficie di vendita che, ai sensi della disciplina di settore, ossia la legge 25 agosto 1991,n. 287, come modificata e integrata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, appareriferibile unicamente all’ampliamento della superficie dei locali, nell’accezione corrente deltermine”. 

Con riferimento specifico ai dehors, spiega la dottoressa Chiocca “ha avuto altresì modo di precisareche non si verificherebbe l’ampliamento di superficie anche nel caso di installazione delle citate strutture destinate all’aperto, smontabili e facilmente removibili, posizionate su suolopubblico antistante i locali di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” (pag.2 della nota citata). Pertanto, ‘considerata la normativa di settore, parrebbe non sembrare necessaria la presentazione di un’ulteriore SCIA sanitaria, rispetto a quella già in possessodell’attività di ristorazione, per la concessione di spazi di suolo pubblico esterni, antistantio prossimi all’attività commerciale, considerato che l’utilizzo di tali spazi non dà altresiluogo ad un ampliamento di superficie dell’attività stessa” (pag. 3 della predetta nota). Oraè che nel caso di specie non vi è stato ampiamento della superficie dell’attività, bensìl’utilizzazione di spazi esterni, antistanti o prossimi all’attività commerciale, attrezzati contavoli e sedie. Da ciò consegue che, conformemente alla sopra citata nota ministeriale, pertali spazi esterni non era necessaria la presentazione di un’ulteriore SCIA da parte dellasig.ra Calise rispetto a quella già presentata ed acquisita al prot. com. n. 5216 del29.05.2014.A pag.2 del verbale di contravvenzione in questione leggesi: “Copia del presente atto verràinoltrato al SUAP del comune di Lacco Ameno per l’adozione dei provvedimenti dicompetenza previsti dall’art. 149 co. 4 L. R. 7 / 2020”. Tale disposizione stabilisce: ‘Alleviolazioni accertate ai sensi del comma 2, consegue l’obbligo per il SUAP competente didisporre la cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio, nonché la revoca dell’autorizzazione ed il contestuale ritiro, se rilasciata”. Senonchè, nel caso in esame, ipredetti provvedimenti non possono essere assunti, tenuto conto delle osservazioni di cuisopra, ossia l’abrogazione (intervenuta anteriormente all’accertamento) dell’art. 92, comma2, L.R. 7/2020, nonché l’insussistenza dell’obbligo di presentazione di un’ulteriore SCIA.Ferma restando l’insussistenza di violazioni del comma 2 dell’art. 149 L.R. 7/2020 ascrivibili alla sig.ra Calise, si rileva altresi che – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e conforme al principio di ragionevolezza) dell’art. 149,commi 2 e 4, della legge regionale n. 7/2020 – la cessazione dell’attività, la chiusuradell’esercizio e gli altri drastici provvedimenti ivi previsti possono applicarsi solonell’ipotesi più grave di totale assenza di titolo abilitativo (sin dall’inizio dell’attività erelativamente a tutta la superficie) e non in ipotesi marginali. E tra queste ultime di certorientra il caso di specie, in cui all’atto dell’accertamento sussisteva il titolo abilitativo per ilocali dell’esercizio e mancava solo per una parte degli spazi esterni, in ordine ai quali poi la situazione è stata comunque sanata mediante la presentazione, da parte della sig.ra Calise, diun’ulteriore SCIA, acquisita al prot. gen. dell’Ente n. 9600 del 21.08.2023”.

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