CRONACA

Il verde di Ischia viene posto sotto tutela

Enzo Ferrandino ha emesso un’ordinanza per la custodia dell’ambiente. Multe per chi non rispetta il verde e chi abbatte gli aberi

Un’ordinanza per la tutela del verde urbano. Così il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino con l’assessore Carolina Monti ha annunciando il nuovo provvedimento predisposto dal tecnico comunale responsabile del settore l’architetto Aniello Ascanio. «Questa Amministrazione, sin dai primi giorni della consiliatura – ha spiegato il primo cittadino – ha posto la tutela dell’ambiente al centro della propria azione. Con il Piano Gussone, ad esempio, abbiamo avviato la piantumazione di 1000 nuovi alberi su tutto il territorio. La tutela dell’ambiente, tuttavia, non spetta solo all’ente comunale, ma deve essere una responsabilità di cui devono farsi carico tutti i cittadini. È questo l’obiettivo dell’ordinanza firmata oggi che detta le regole da seguire anche in ambito privato per la tutela di specifiche piante tipiche, coinvolgendo i cittadini in quella che è una missione comune: custodire l’ambiente e donarlo ai nostri figli così come ce lo hanno regalato i nostri padri e magari fare anche meglio».

L’ordinanza prevede che su tutto il territorio del Comune di Ischia sono protette e poste sotto la speciale tutela dell’Amministrazione molteplici specie arboree. Si tratta del Pino domestico, Pinus pinea L.; Pino d’Aleppo, Pinus halepensis L.; Leccio, Quercus ilex L.; Quercus pubescens e simili del gruppo robur, roverelle, quercia comune ed altre querci; Olivo, Olea europaea; Carrubo, Ceratonia siliqua; Platano, Platanus spp.; Castagno, Castanea sativa L.; Frassino comune e mediterraneo, Fraxinus spp.; Gelso, Morus spp.; Melograno, Punica granatum; Corbezzolo, Arbutus unedo; Erica arborea, Erica arborea; Mirto, Mytrus communis; Lentisco, Pistacia lentiscus; Fillirea, Phillirea angustifolia; Ginestra, Spartium junceum.

Gli alberi individuati dall’ordinanza che ricadono nelle proprietà private, sono da considerarsi, ad ogni effetto di legge, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune che, per il tramite dell’Ufficio tecnico comunale coadiuvato dal Delegato all’Ambiente predisporrà gli atti necessari per censire le essenze arboree presenti nelle strade e slarghi pubblici del territorio comunale. E quindi è severamente proibito danneggiare in qualsiasi modo e con qualsivoglia mezzo, capitozzare, incendiare, potare in maniera esagerata ed inopportuna (senza assecondare il naturale sviluppo della chioma), recidere, sradicare, abbattere, devitalizzare o danneggiare con sostanze chimiche fitotossiche le specie individuate. Tutti i proprietari di alberi o piante delle specie e/o delle caratteristiche individuate, sono obbligati a segnalare tempestivamente all’Amministrazione comunale qualsiasi deperimento o avvilimento vegetativo che possa essere determinato da attacchi di insetti, crittogame, cause fisiologiche, ecc..

Il Comune dispone un accertamento da parte del Servizio Ambiente dell’Ufficio Tecnico Comunale, viste le risultanze del quale impartisce le necessarie prescrizioni per il recupero delle migliori condizioni vegeto-sanitarie degli alberi. Per gli alberi irrimediabilmente compromessi e/o avvizziti, il servizio medesimo, eseguiti gli opportuni rilievi per accertare eventuali responsabilità dirette o indirette dei proprietari del cespite o di terzi, rilascia l’autorizzazione all’abbattimento degli alberi e la distruzione in loco del residuato mediante combustione. Tale prescrizione verrà formalizzata solo nella circostanza che tale materiale possa costituire un focolaio di diffusione di insetti e parassiti fungini, batterici o virali dannosi per le altre piante poste nelle vicinanze o comunque sul territorio circostante, in ottemperanza alle misure di lotta obbligatoria, prevista dai servivi fitosanitari della regione di appartenenza, per il contenimento di particolari agenti infestanti. Le misure di recupero o di abbattimento e distruzione sono totalmente a carico e di responsabilità del proprietario e/o conduttore del cespite in cui sono dimorati gli alberi. Il Comune in caso di inerzia del soggetto obbligato, e solo se sussistono gravi pericoli per la pubblica incolumità, potrà intervenire a danno di esso con propri mezzi e strumenti, e ciò specialmente quando il deperimento è cagionato da agenti patogeni ed insetti particolarmente dannosi o quando il mancato abbattimento degli alberi avvizziti reca un danno grave al contesto paesaggistico del luogo. Il proprietario e/o conduttore di un fondo su cui insiste un albero, o più alberi che stia o stiano provocando danni gravi ai beni immobili circostanti e loro pertinenze, non rimediabili con interventi di ordinaria manutenzione, potrà fare istanza motivata di abbattimento al Servizio Ambiente dell’Ufficio tecnico comunale. Il Responsabile del Servizio dispone un sopralluogo da parte di tecnici, anche esterni, allo scopo di accertare la reale sussistenza dei motivi addotti dall’istante e di riferire con rapporto sull’ammissibilità della richiesta. Il parere dei tecnici è di solo orientamento per la definitiva decisione di competenza del Responsabile del Servizio. Solo quando trattasi di alberi di particolare pregio, il Servizio Ambientale dell’UTC provvede ad ulteriori accertamenti con la consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Nel caso di danno grave ed imminente con pregiudizio della incolumità pubblica e/o privata, in seguito ad eventi meteorologici particolarmente impetuosi o di incidenti casuali di varia natura, il proprietario dell’albero o, in sua assenza i custodi, i proprietari confinanti o comunque le persone minacciate procede all’immediato abbattimento dell’albero pericolante oppure alla riduzione della sua chioma, dandone preventiva comunicazione, con qualsiasi mezzo dimostrabile a posteriori, agli uffici della Pubblica Amministrazione a ciò preposti o alle Forze dell’ordine presenti sul territorio. Solo nel caso di effettiva materiale impossibilità di tale comunicazione e per motivi di estrema Urgenza e pericolo, la stessa potrà essere eseguita dopo l’abbattimento che, nel caso specifico, dovrà avvenire alla presenza di almeno due testimoni che hanno assistito alle operazioni e comprovano lo stato di pericolo grave. Nei casi di abbattimento, nella stessa area in cui sia stato autorizzato ed eseguito l’abbattimento, il proprietario o conduttore del cespite dovrà provvedere per ogni albero abbattuto alla piantumazione di due esemplari della stessa specie, di almeno 18 cm. di circonferenza misurata a metri 1,20 da terra, scelti tra le specie autoctone. La piantumazione dovrà avvenire non oltre il 30° giorno dall’avvenuto abbattimento, qualora lo stesso sia stato eseguito nel periodo compreso tra il mese di settembre ed il mese di marzo. Per gli abbattimenti eseguiti nel periodo aprile-agosto, l’obbligo di ripiantumazione viene posticipato del tempo necessario ad arrivare al successivo mese di ottobre. Le inadempienze agli interventi obbligatori indicati nei punti precedenti, laddove non costituiscano più grave illecito, verranno colpite con una sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 600 per ciascun albero protetto. Della medesima sanzione saranno passibili i proprietari o gli obbligati che abbiano autonomamente proceduto ad operazioni senza il controllo ed il preventivo assenso dei tecnici comunali incaricati e non siano quindi in grado di comprovarne la inevitabilità. Nel caso di abbattimento non autorizzato o validamente motivato si applicherà una sanzione da Euro 500 ad Euro mille per ciascun albero abbattuto, oltre all’eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria ed all’indennizzo del danno arrecato. I proventi derivanti dalla riscossione delle suddette infrazioni verranno destinati in via privilegiata al reimpianto arboreo del territorio comunale, alla tutela, manutenzione ed incremento del verde pubblico.

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