CRONACA

Imprese terremotate, raddoppiati gli importi dei contributi

Accolte dal Commissario alla ricostruzione le proposte del Comune di Casamicciola di modifica alle ordinanze n.5 del 2019 e n. 13 del 2020 alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid19

Una dopo l’altra, negli ultimi giorni sono state emanate le ordinanze di modifica relative ai contributi per le aziende danneggiate dal sisma del 2017. Il Commissario alla ricostruzione Carlo Schilardi infatti ha dapprima firmato il provvedimento che modifica l’ordinanza n.5 del 2019, poi quello per la modifica della n.13/2020. Nel primo caso si tratta delle imprese che pur colpite non avevano sospeso l’attività, nel secondo delle imprese rimaste bloccate dopo il terremoto.

Per entrambi i provvedimenti arriva la rispettiva ordinanza-bis che ha apportato un’importantissima modifica. In sostanza sono state raddoppiate le percentuali di costi di produzione ammissibili al contributo. Se prima infatti essi erano ammissibili nel limite massimo del 30% della perdita del fatturato, adesso con le nuove ordinanze tale limite è innalzato al 60%. Resta immutato il limite dei 50mila euro come “tetto”, anche se c’è una novità relativa alle imprese in possesso del rating di legalità: per esse l’importo massimo del contributo è elevato a Euro 75mila euro.

I costi della produzione sono ammissibili al contributo nel limite massimo del 60% della riduzione del fatturato, anziché del 30% inizialmente previsto. Resta immutato il limite dei 50mila euro come “tetto”; per le imprese in possesso del rating di legalità, l’importo massimo del contributo è elevato a 75mila euro

Tali modifiche, che vanno incontro alle esigenze degli imprenditori fortemente provati dall’emergenza-sisma, erano state caldeggiate dall’amministrazione di Casamicciola, in particolare dal presidente del Consiglio comunale, l’avvocato Nunzia Piro: nei mesi scorsi si era infatti instaurato un dialogo con la struttura commissariale su una serie di proposte migliorative dei provvedimenti in questione, proposte poi in larga parte accolte e profuse nei provvedimenti prima accennati. D’altronde l’emergenza sanitaria non poteva non riverberarsi anche sulle misure post-sisma. Il Comune di Casamicciola aveva inviato due note al Commissario alla ricostruzione, Carlo Schilardi, per proporre alcune modifichE. Da Palazzo Armieri la risposta era arrivata dopo poche settimane, sentiti gli organi tecnici e giuridici a servizio del Commissariato. Essi avevano infatti prospettato l’accoglimento della richiesta di modifica del citato limite del contributo del 30% della riduzione del fatturato, con innalzamento al 60% ai fini del calcolo del contributo stesso, tenuto conto del particolare momento critico legato all’emergenza “coronavirus”. Adesso, tale modifica comporterà l’emanazione di decreti integrativi di concessione del contributo in favore delle oltre cento imprese già beneficiarie, per adeguare il contributo medesimo alla nuova percentuale stabilita, secondo modalità semplificate che saranno comunicate dal Commissariato.

Non è stato eliminato il limite di euro 50.000,00 per singola impresa richiedente il contributo, tenuto conto delle risorse a disposizione, ma d’altronde la quasi totalità dei contributi concessi e concedibili è largamente contenuta in tale limite, risultando quindi priva di interesse per il tessuto imprenditoriale locale.

Ads

Un’altra modifica è quella relativa alle modalità e tempistiche di liquidazione, previste dall’articolo 10. Su tale punto, il Commissario Schilardi aveva fatto presente che la richiesta andava valutata anche alla luce dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dei successivi DPCM emanati per il suo superamento, in cui sono contenute misure di sostegno economico alle imprese.

Ads

Quindi, in tale ottica e per contenere la crisi economica in un territorio già fortemente destabilizzato dal sisma del 2017 e sempre nel rispetto del dettato dell’art. 36 del D.L. 109/2018, il prefetto aveva ritenuto possibili alcune modifiche. Infatti all’articolo 10, comma 2 dell’ordinanza commissariale n. 5 è stato aggiunto il seguente comma:

“2 bis. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, la seconda quota, a saldo del contributo complessivamente concesso, è erogata entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte dell’impresa beneficiaria alla quale deve essere allegata Dsan della medesima impresa, attestante la sussistenza dei requisiti di cui ai successivi commi; da tale quota, in applicazione del decreto legislativo n. 123/1998, viene trattenuto un importo pari al dieci per cento delle agevolazioni complessivamente concesse, che sarà erogato successivamente all’istruttoria di verifica di quanto dichiarato nell’autocertificazione di cui al periodo precedente”.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Più vecchio
Più recente Più Votato
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex