CRONACA

Accesso agli atti negato, Comune di Barano condannato dal Tar

I giudici hanno intimato all’ente locale di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente, i magistrati amministrativi hanno disposto il pagamento delle spese processuali (1.500 euro)

Nega l’accesso agli atti e viene condannato. È successo a Barano dove i giudici della Sesta sezione del Tribunale Amministrativo regionale hanno accolto il ricorso presentato da una cittadina ed ordinato al Comune di Barano di Ischia di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza. Inoltre il Comune di Barano di Ischia è stato condannato al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato, da corrispondersi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario. La ricorrente ha impugnato una determina con la quale il Comune di Barano di Ischia ha respinto la istanza di accesso agli atti, proposta ex lege 241/90, acquisita al protocollo comunale.

Con tale istanza, la ricorrente chiedeva di conoscere i titoli edilizi ovvero gli atti amministrativi in base ai quali erano stati eseguite opere di trasformazione della confinante che gestisce un impianto termale. Tali interventi edilizi avevano compromesso, secondo l’istante, le bellezze paesaggistiche dei luoghi nonché il proprio diritto di proprietà. Nella istanza, la ricorrente spendendo la “vicinitas”, aveva precisato di avanzare la richiesta di accesso al fine di tutelare il proprio compendio immobiliare, ma anche a salvaguardia della integrità dell’ambiente per i riflessi che un inidoneo utilizzo dell’area da parte della controinteressata avrebbe potuto determinare sulla propria salute. Il Comune di Barano di Ischia ha denegato l’accesso in considerazione del fatto che l’istante non risulterebbe titolare del bene intestato ad altro soggetto in virtù di un atto di compravendita del 1983. Avverso tale diniego, la ricorrente ha proposto il ricorso in cui deduce la illegittimità del provvedimento di diniego il quale si fonderebbe sull’erroneo presupposto della carenza di legittimazione in capo all’istante per non essere la stessa effettivamente proprietaria della particella confinante con quella sulla quale sono state realizzate le opere edilizie.

A sostegno delle proprie difese, la ricorrente ha mostrato la sentenza del Tribunale di Napoli del 1998 confermata dalla sentenza della Corte d’Appello del 2005, dalle quali emerge che l’atto di trasferimento del 1983 è stato annullato per difetto di procura in capo al venditore. Essa, dunque, evidenzia la piena legittimazione del suo dante causa e la piena titolarità in capo ad essa ricorrente del bene.  Per questo la donna ha chiesto che venisse annullato il diniego di accesso e che venga ordinato all’amministrazione intimata di consentire la visione ed estrazione di copia degli atti oggetto della propria istanza dell’1 marzo 2021, sussistendo, nel caso di specie, la legittimazione della istante e la fondatezza della pretesa ostensiva la quale corrisponde ad una posizione tutelata dall’ordinamento. Il Comune di Barano di Ischia non si è costituito in giudizio. Malgrado ciò i giudici amministrativi hanno ordinato allo stesso di consentire l’accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza mediante visione ed estrazione di copia, con eventuale partecipazione della istante alle spese di segreteria.

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