CRONACA

La ricostruzione post sisma, errori e anomalie

Il Golfo pubblica la seconda puntata dell’articolata relazione firmata da due ingegneri che mettono in mostra una serie di pecche ed anche l’attribuzione di ruoli assolutamente fuori luogo

DI ANTUONO CASTAGNA E PEPPINO CONTE

Con la medesima ordinanza veniva, inoltre, costituita, per le attività istruttorie e preparatorie, una sotto-commissione composta, salvo necessità di integrazione, dal rappresentante della Regione Campania che la presiede, dal rappresentante dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, rappresentante del Mibact-Soprintendenza per l’area Metropolitana di Napoli e rappresentante del Commissariato. La Segreteria della Commissione veniva composta dall’arch. Ivana Navarra e dall’arch. Federica Procida.

Con successiva ordinanza n. 10 bis del 20.02.2020, la commissione veniva integrata con il Provveditore Opere Pubbliche ing. Giuseppe D’Addato – Membro titolare in rappresentanza del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata. I lavori della Commissione dovevano anche essere supportati da INVITALIA e laddove fosse ritenuto necessario, ricorrere al supporto di diverse figure professionali con specifiche competenze; in tal caso il Commissario poteva chiedere, al riguardo ulteriore supporto alla Società INVITALIA, nel rispetto della Convenzione in essere. Una pletora di oltre quaranta persone che si doveva interessare della problematica. (Sconcertante!). E non è tutto…

La Regione Campania, appropriandosi di un compito non previsto dall’ articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 a cui si rifà l’art. 24 bis della legge 130/2018, ritenendo di dover provvedere alla redazione di un piano di ricostruzione dell’isola d’Ischia, con decreto dirigenziale n. 9 del 10.02.2021, a firma della Dott.ssa Martinoli Anna, individuava i seguenti funzionari Regionali quali componenti del Gruppo di progettazione del Piano di Ricostruzione:

  1. Arch. Francesco Escalona (Staff 50.09.94);
  2. Geol. Lucia Monti (Staff 50.09.92);
  3. Arch. Paolo Tolentino (UOD 50.09.01);
  4. Dott. Alberto Albano (Staff 50.09.92).

Infatti, per la redazione dei piani attuativi (piano di ricostruzione) di cui all’art. 24 bis, la Regione ha i seguenti compiti, come in premessa esplicitato:

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  1. Collaborare con il Commissario nella predisposizione dell’ordinanza per l’indicazione dei criteri di individuazione dei centri che necessitano di piani attuativi;
  2. perimetrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
  3. Supportare i comuni nella cura della pianificazione urbanistica;
  4. Convocare e presiedere la Conferenza di servizio per esprimere il parere obbligatorio e vincolante sui piani attuativi (piano di ricostruzione) predisposti dai comuni.

Considerato che ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi per la “Ricostruzione Privata” nell’ambito dei territori Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, è necessario predisporre, per i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti, strumenti urbanistici attuativi, (Piano di ricostruzione di cui all’art. 24 bis), sarebbe interessante sapere cosa hanno prodotto tutti questi professionisti impegnati e a che punto sono i lavori per la predisposizione del piano, visto che il commissario non ha ancora prodotto l’ordinanza di sua competenza che dovrebbe stabilire i criteri per una ricostruzione unitaria ed omogenea. Certamente, è utile conoscere l’esposizione finanziaria per mantenere in piedi strutture che impegnano tanti professionisti, visto che per realizzare il ponte Morandi, crollato a Genova, con il solo incarico affidato all’arch. Renzo Piano, è stato risolto il problema. In conclusione, poiché ai sensi dell’art. 24 bis, come sopra chiarito, nella fattispecie, i comuni interessati hanno di fatto il compito di redigere i piani attuativi, per la loro redazione gli stessi potrebbero affidare l’incarico a esperti (di chiara fama) di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 50, con i relativi costi coperti con contributi di cui all’art. 19 del decreto-legge 109/2018, invece di perdersi dietro ad inutili e sterili Commissioni create dal Commissario, del resto nemmeno previste dalla legge in esame, avendogli lo Stato affidato altri strumenti tecnici e finanziari per realizzare una ricostruzione unitaria ed omogenea.

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L’ultima riunione in Regione conferma che si vuole andare avanti in modo confusionario, senza rispettare quanto previsto dall’art. 24bis.

Infatti, non si può procedere alla perimetrazione dei centri maggiormente colpiti, senza che il commissario abbia provveduto ad emettere l’ordinanza di sua competenza, propedeutica a tutte le operazioni successive, per consentire una ricostruzione unitaria ed omogenea, ordinanza che doveva scaturire dai lavori delle commissioni appositamente create.

Altre considerazioni

Non si può procedere, pertanto, ad alcuna ricostruzione pubblica e privata, se il Commissario Straordinario, con il supporto di INVITALIA:

  • non rende pubblico il rapporto – provvedimento n. 1909/CS/ISCHIA del 24/07/2019 con il quale è stata effettuata la ricognizione dei danni unitamente al fabbisogno finanziario, come risulta al punto 11 della relazione per la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati relativa all’audizione del 9 giugno 2020 nonché la programmazione, di concerto con la Regione Campania, delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
  • non predispone e non approva un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture;
  • non procede al coordinamento e realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi;
  • non procede alle attività di coordinamento e realizzazione della mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per definire il quadro complessivo del rischio statico, sismico e idrogeologico;
  • non si avvali, ai sensi dell’art. 31 comma 6 DL 109/2018, di un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria per individuare, emettendo la relativa ordinanza, i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;
  • non predispone un piano di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3;
  • non convoca un tavolo tecnico con i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e la Regione Campania per le attività a farsi in merito all’iter del piano di ricostruzione.

Infatti, solo dopo che sia stato approvato il piano attuativo, di cui all’art. 24 bis del DL 109/2018 insieme al piano di delocalizzazione, è possibile stabilire se e come ricostruire nelle zone distrutte dal sisma. A tal proposito, nella stessa ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 con le modifiche apportate dall’Ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, è ritenuto che la ricostruzione privata deve avvenire “nel rispetto delle prescrizioni costruttive e di miglioramento sismico e conformemente al disposto dell’art. 24 bis del D.L. 109/2018 e dei richiamati articoli 11 e 5, comma 1, lett. e), del D.L. n. 189/2016”. Con questo lo stesso Commissario ammette che l’ordinanza 7 è inattuabile se prima non venga predisposto il piano di ricostruzione così come previsto dall’art. 24 bis del DL 109/2018. La prova è che, allo stato, per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017, oggetto dell’ordinanza commissariale n.7, non si è avuto ancora alcun ristoro.

FINE SECONDA PARTE – CONTINUA (la prima parte è stata pubblicata venerdì 6 agosto)

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