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Decreto, terzo condono e paradossi, tutti i dubbi di De Chiara

ISCHIA. «Ho letto il decreto Ischia e se la bozza, così com’è dovesse essere pubblicata in Gazzetta ufficiale, ho dei dubbi. Non si può pensare di applicare il terzo condono a tre Comuni dell’isola e non agli altri. Il decreto cosa fa, abroga una legge nazionale cioè quella sul terzo condono?». La premessa con cui comincia l’intervista ad Aldo De Chiara, già procuratore aggiunto a Napoli, capo del pool ecologia dell’ufficio inquirente più difficile d’Italia, è importante. De Chiara, oggi in pensione, è stato uno di quei magistrati che ha lottato una vita intera contro i pirati dell’ambiente e i cementificatori in servizio permanente effettivo. Commenta per ‘Il Golfo’ il decreto Ischia in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Presidente ha avuto modo di leggere il Decreto Ischia, cosa le pare? 

«Ho letto. E credo che il decreto Ischia possa essere analizzato anche nel solo articolo che si occupa del condono».

Esatto, proprio quello. Cosa che pensa? 

«Nel Decreto è contenuta una disciplina al famoso condono delle domande che non sono state ancora esaminate e che la definizione delle quali è condizione per accedere ai contributi. È ovvio che un edificio da riparare o da ristrutturare sia oggetto di un provvedimento di concessione in sanatoria senza il quale, evidentemente, non è rientrato ancora nella legalità. Il punto che credo cagionerà in sede applicativa una serie di problemi è relativo al riferimento alle pratiche del terzo condono edilizio. Terzo condono previsto da un decreto legge del 2003 convertito in legge nei termini che escludeva dal condono le costruzioni e le trasformazioni urbanistiche edilizie in genere realizzate su aree anche gravate da vincolo di inedificabilità relativa».

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Di fatto, quindi, veniva esclusa Ischia? 

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«Esattamente. Per l’isola non c’erano molti spazi per accedere con successo ai benefici del terzo condono».

Torniamo al decreto. Quali sono secondo lei le criticità? 

«Recentemente il Consiglio di Stato con riferimento ad una domanda di condono, ex lege 2003, relativa ad un immobile sito a Sant’Angelo nel Comune di Serrara Fontana, respinge l’appello, avverso la decisione del Tar Campania che aveva respinto il ricorso dei privati avverso il diniego di condono. Secondo il Consiglio di Stato non è applicabile nemmeno la legge regionale 16 del 2014 che consentiva di accedere al terzo condono anche agli immobili soggetti ad inedificabilità relativa in quanto una legge regionale andava in contrato con la Legge dello Stato.  Quindi non so come si potrà interpretare questa norma. Credo che in sede di dibattito parlamentare ci saranno degli interventi».

In che senso? 

«Mi chiedo, altrimenti: può intendersi che con questo decreto legge, implicitamente, si abroghi il divieto contenuto nella norma del 2003? Mi sembra strano. Anche perché, attenzione, questo avverrebbe solo i Comuni danneggiati dal terremoto ovvero Casamicciola, Lacco Ameno e Forio d’Ischia. E ciò è assurdo. Anche perché, nelle stesse condizioni, altri Comuni di altre Regioni, ma anche di Comuni vicini della stessa isola come Ischia o Serrara Fontana e Barano, non possano beneficiare del terzo condono.  Il terremoto è stato un evento drammatico, e non c’è dubbio, ma non può essere inteso come un elemento fattuale che possa giustificare ciò che a me sembra una palese illegittimità costituzionale. E questo perché ci sarebbe un’evidente discriminazione tra chi ha subito il terremoto e chi non è stato danneggiato dal terremoto».

Una situazione paradossale, insomma. 

«Esatto. Ma non solo. Molti cittadini potrebbero dire di aver presentato la domanda di condono per la ‘Legge Bassolino’, e quindi verranno valutate solo le domande di coloro che a suo tempo presentarono istanza di condono. Qualcuno, in modo direi suggestivo, potrebbe sostenere una sorta di riapertura dei termini (anche se davvero può essere solo una suggestione) per portare avanti le proprie ragioni».

Cos’altro non va in questo decreto? 

«Dal primo condono sono passati oltre venti anni e non si è riusciti ancora definire le relative procedure. Adesso il termine di definizione è di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge. È lecito supporre, quindi, che questo termine non sarà rispettato. Per altro in una prima stesura si parlava di una procedura abbreviata per la definizione delle pratiche, oggi, invece, stando alla bozza, non si fa alcun riferimento alla procedura. Quindi sarà una procedura ordinaria. E sei mesi, francamente, sembrano davvero pochi».

Cosa si può fare? 

«Credo che il decreto debba essere approfondito in sede parlamentare e discusso con dei dibattiti pubblici  la che coinvolgano esperti ed addetti ai lavori per contribuire a migliorare il testo da editare. Una domanda faccio io, posso?».

Prego. 

«Ma gli immobili totalmente abusivi? Cioè i cui proprietari non hanno mai fatto richiesta di condono e che sono stati colpiti da terremoto, per loro cosa è previsto?», conclude De Chiara con questa provocazione. Nessuna previsione, infatti, c’è all’interno del decreto per gli immobili i cui proprietari non hanno mai fatto richiesta di condono.

Francesco Pagano

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