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Multe “cancellate”, si adegua anche il Tribunale di Ischia

Dopo il Tribunale di Napoli, anche la sezione distaccata di via Michele Mazzella sancisce il richiamo all’articolo 201 del Codice della Strada come nuovo motivo di difesa contro le pretese dell’agenzia di riscossione

Arriva dal Tribunale di Ischia un verdetto foriero di novità positive per i cittadini alle prese con vertenze relative al Codice della Strada. Parliamo in particolare della difesa contro l’Agenzia Entrate Riscossione, detta A.E.R. ( in sostanza l’ex Equitalia, per intenderci). Adesso trova conferma un nuovo motivo di difesa del contribuente contro la riscossione, vale a dire l’estinzione ai sensi dell’articolo 201 del Codice della Strada, che sancisce appunto l’estinzione della violazione per infrazioni al Codice, quando essa non viene notificata nel termine di 90 giorni.

La sentenza ottenuta da un cittadino isolano rappresentato dall’avvocato Vito Mazzella conferma l’orientamento giurisprudenziale che fornisce nuove prospettive di difesa contro le pretese dell’erario

L’ennesima conferma è giunta con la sentenza n. 521 del 19 gennaio scorso presso il  Tribunale di Ischia, che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza di accoglimento del Giudice di Pace a favore di un cittadino difeso dall’avvocato Vito Mazzella. Il magistrato onorario aveva dichiarato estinto il credito per prescrizione, mentre il Tribunale ha appunto ritenuto che tale estinzione sia da ascrivere all’omessa notifica entro i termini dell’articolo 201.

Per comprendere l’importanza di tale decisione è opportuno un breve riepilogo dell’evoluzione giurisprudenziale della questione. Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha sancito che nell’opposizione alla cartella esattoriale che ha come oggetto la violazione codice della strada o della L.698/81, l’opponente non può sollevare l’omessa notifica del verbale ( titolo esecutivo) eccependone l’omessa o irrituale notifica, dal momento che tale eccezione va proposta con un altro rito oppure con ricorso (e non con citazione, come avviene per l’opposizione ex art 615 cpc), quindi in caso di giudizio introdotto con opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art 615 cpc, tale eccezione viene dichiarata inammissibile.

Nella realtà pratica, ciò significa che la difesa del contribuente viene sovente sacrificata per  questioni di rito processuale,  con rigetto di molte opposizioni. A orientare l’avvocato Mazzella furono le prime pronunce in merito della Cassazione sull’inammissibilità dell’eccezione di omessa notifica: il professionista lo percepì come un grave vulnus a carico dei contribuenti, visto l’orientamento nomofilattico della Suprema Corte teso alla difesa estrema dell’Agente alla Riscossione, per la tutela delle casse pubbliche, in spregio ai principi democratici.

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Il Tribunale ha dichiarato l’estinzione della violazione del Cds per omessa notifica entro i termini dell’art. 201 del Codice, visto che l’omessa notifica entro il termine di 90 giorni ne determina l’estinzione ope legis. Tale eccezione è ammissibile con il rito dell’esecuzione in quanto è un “fatto estintivo sopravvenuto” alla formazione del titolo

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Tuttavia a partire dal 2016, a seguito di tali pronunce, l’avvocato Mazzella elaborò l’apposita strategia di tutela dei cittadini contro la violazione dei propri diritti (visto che ricevere il verbale per opporlo o non opporlo è pur sempre un diritto fondamentale). Tale metodo era proprio quello di utilizzare un’altra eccezione, che giuridicamente si colloca nell’ambito dell’esecuzione e che pertanto è pienamente ammissibile, vale a dire l’estinzione della violazione del Codice della Strada per omessa notifica entro i termini dell’art 201 cds, visto che l’omessa notifica entro il termine di 90 giorni ne determina l’estinzione ope legis. Tale eccezione è ammissibile con il rito dell’esecuzione in quanto è un “fatto estintivo sopravvenuto” alla formazione del titolo.

In altre parole, l’ente impositore deve esibire il verbale notificato e dimostrare che tale notifica sia valida o, comunque, deve dimostrarlo anche l’Aer in veste di esattore per conto dell’ente impositore, devono entrambi dimostrare la sussistenza e validità del titolo esecutivo, cioè la rituale notifica del verbale.

Cosi, dopo le pronunce dei Giudici di pace che accoglievano anche per altri motivi le opposizioni, l’Aer ha fatto appello, ed anche qui a Ischia i giudici togati non solo hanno confermato la validità dell’eccezione dell’estinzione della violazione ex art 201, ma addirittura i giudici del Tribunale di Napoli  hanno riformato le sentenze di primo grado che avevano accolto l’eccezione di prescrizione, riformandole e confermandone l’accoglimento ma su altra motivazione, vale a dire che l’eccezione di estinzione ex art 201 cds prevale sulle altre difese (trattandosi un’eccezione di rito che prevale sulle altre attinenti al merito, come ad esempio l’eccezione di prescrizione).

È stata così sancita anche in appello l’efficacia dello strumento difensivo e dell’eccezione, poco conosciuta da alcuni magistrati e avvocati, che potranno utilizzarla in futuro per la tutela dei cittadini, costituendo essa un tassello in più a favore della difesa del cittadino. Dunque, nel caso di pendenze per multe relative alla violazione del codice della strada, i cittadini hanno nuove buone prospettive di difesa contro le azioni di riscossione.

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