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Nuova batosta per Equitalia, dovrà rimborsare un contribuente ischitano

Nuova mazzata per Equitalia, che in seguito a una sentenza emessa negli scorsi giorni dal Giudice di Pace di Ischia, dovrà provvedere al rimborso richiesto da un contribuente isolano, difeso di fiducia dall’avvocato Vito Mazzella, sempre in prima linea nel perorare le battaglie dei cittadini contro le pretese della società incaricata della riscossione dei tributi. «L’attore – come si evince dall’atto di citazione redatto dal professionista ischitano – in data 30.11.2010 recatosi presso la Compass chiedeva un prestito dall’istituto di credito e, lo stesso veniva negato a causa delle posizioni debitoree presenti all’Equitalia, di cui non ne aveva mai avuto conoscenza. In data 01.12.2010 l’attore recatosi presso gli sportelli di Equitalia Casamicciola Terme, onde evitare di essere sottoposta a misure coercitive ed esecuzione forzata, fu costretta a rateizzare le posizioni debitoree anche per evitare di essere iscritta al Crif ed altre banche dati. Successivamente, l’attore proponeva opposizione ed otteneva l’annullamento del: ruolo: anno 2009 nr. […] – unitamente alla Cartella di pagamento: […] – Ente creditore: Comune di Napoli rif. Anno 2007 per presunte sanzioni amm.ve ex L. 689/81 per violazione Cds, per un importo complessivo di Euro 2.045,60 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi, giusta sentenza n. […] del Giudice di Pace di Napoli dott. Chieffo (ex actis), con cui è stata sancita definitivamente l’illegittimità della pretesa esattoriale. L’attore nelle more del giudizio ha provveduto al pagamento delle somme (si vedano ricevute di pagamento ex actis) di cui alla cartella […], delle quali ne chiede la restituzione oltre al risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente in € 1.000 o in quella diversa somma che il Giudice riterrà opportuno liquidare. L’attore si è recato più volte presso gli sportelli del concessionario per chiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato, essendo stata notificata la sentenza e, la stessa mai appellata. Tuttavia non ha mai ricevuto alcun riscontro alle plurime istanze per cui è necessario adire la Giustizia».

«Nel merito la domanda – scrive il magistrato – è, parzialmente, fondata e andrà accolta per quanto di ragione. Premesso che la domanda deve essere qualificata, congiuntamente, come restituzione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e richiesta di risarcimento del danno, relativamente alla restituzione dell’indebito la domanda è pienamente fondata. In primo luogo la convenuta non ha contestato l’esistenza dell’indebito, ma si è limitata ad eccepire, fondatamente, l’assenza di rituale richiesta di restituzione delle somme, per cui, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. può ritenersi provato il diritto dell’attore alla restituzione delle somme; attore, che, comunque, ha provato, documentalmente, di avere versato, sia pure ratealmente ad Equitalia, la somma di € 2.045,60 come intimata dalla cartella esattoriale n. […] successivamente annullata in base a sentenza definitiva, prodotta in atti; come noto ai sensi dell’art. 2033 c.c. compete all’attore l’onere probatorio, pienamente assolto nel caso di specie, dell’avvenuto pagamento della somma indebita».

«La domanda di risarcimento del danno è infondata e non merita accoglimento; infatti, esclusa, sulla base della nota Giurisprudenza di legittimità, […], la possibilità di riconoscere il danno non patrimoniale, sub specie del c.d. danno esistenziale, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2059 c.c., alcuna prova è stata allegata, né tanto meno fornita dall’attore circa l’esistenza di danni patrimoniali, sub specie di danno emergente o lucro cessante, circostanza che, come noto, impedisce al giudice la liquidazione equitativa del danno, che presuppone, comunque, l’accertamento, ontologico, dello stesso […]. La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282 c.p.c.». Per questi motivi «il Giudice di Pace di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da […] nei confronti di Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., ogni ulteriore eccezione e deduzione assorbita/reietta così provvede: accertata l’esistenza dell’indebito, accoglie la domanda e conseguentemente condanna la convenuta Equitalia Sud Spa, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 2.045,60 per restituzione dell’indebito, oltre interessi come in parte motiva; rigetta la domanda di risarcimento del danno; condanna la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio […]».

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