CRONACAPRIMO PIANO

Perseguitato dall’ASL, esce “immacolato”

Luca Fabozzi, dipendente dell’azienda sanitaria locale, era stato oggetto di un provvedimento disciplinare di censura scritta per non aver avvisato di un’indagine penale a suo carico condotta dal pm Ardituro. La Corte di Appello ha accolto il ricorso dichiarando la nullità della sanzione che gli era stata irrogata il 14 maggio 2021

Aveva ricevuto un provvedimento sanzionatorio da parte dell’ASL Napoli 2 Nord che lo aveva ritenuto di non aver fornito all’azienda una serie di informazioni che lo riguardavano inerenti in particolare un rinvio a giudizio di cui era stato oggetto nell’ambito di un’indagine ampia ed articolata che aveva visto oltre trenta persone finire sul banco degli imputati. In primo grado il giudice del Lavoro aveva respinto il ricorso proposto dal dott. Luca Fabozzi che chiedeva l’annullamento della sanzione disciplinare della censura scritta irrogata dall’ASL Napoli 2 Nord per violazione di un articolo della norma che dispone di “informare l’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente”. Di fatto l’azienda sanitaria locale faceva riferimento all’indebito utilizzo dell’autovettura di servizio nell’espletamento della sua attività lavorativa a Villa Romana, che lo aveva visto tra l’altro come detto rinviato a giudizio. 

Dinanzi alla pronuncia sfavorevole il Fabozzi – assistito dall’avvocato Felice Pettorino – aveva deciso di ricorrere in Appello, dove il legale ha sfoderato tutte le frecce al proprio arco per tutelare il suo assistito. Innanzitutto Pettorino ha rimarcato la tardiva contestazione dell’addebito, ricordando che “preliminarmente, si eccepisce l’inosservanza del termine perentorio di trenta giorni per la contestazione dell’addebito fissato dall’art. 55 bis del D.lgvo 165/2001 con conseguente decadenza dell’azione disciplinare, posto che, il Dr. Fabozzi, ha ricevuto la comunicazione della contestazione a mezzo p.e.c. solo in data 02.04.2021, mentre l’Asl Napoli 2 Nord ha avuto piena conoscenza dei fatti in contestazione il 19.01.2021 con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio a firma del PM Dr. Antonio Ardituro come risulta nell’ultima pagina della stessa”. Poi il legale evidenzia l’assoluta insussistenza di un alcun comportamento disciplinarmente rilevante e non a caso nella sua memoria difensiva osserva tra l’altro: “Il Dott. Luca Fabozzi, all’epoca dei fatti in contestazione era specialista ambulatoriale, attualmente dirigente medico ed effettuava la sua prestazione lavorativa sia all’interno della struttura di Villa Romana che all’esterno (isole di Ischia, Procida e comprensorio di Pozzuoli/Mugnano) osservando un orario di lavoro di sette ore e 36 minuti al giorno articolato su 5 giorni alla settimana per complessive 38 ore settimanali”. Di seguito il legale evidenzia come nelle circostanze in cui avrebbe utilizzato l’autovettura dell’ASL in maniera illecita, in realtà lo avrebbe sempre fatto per finalità legate alla propria attività lavorativa con una serie di episodi (poi la decisione su questo “filone” spetterà naturalmente al processo penale) che vengono sviscerati nel dettaglio.

L’avvocato Felice Pettorino inizia poi a trarre le conclusioni: “E’ evidente alla luce delle considerazioni che precedono che l’uso dell’autovettura è avvenuto per motivi di servizio e non privati e che il Fabozzi o chi per esso, non ha attestato falsamente la sua presenza in servizio essendo il medesimo regolarmente in servizio esterno  come potrà essere accertato in via istruttoria acquisendo dalle PP.AA. interessate, le relazioni di servizio e la documentazione inerente di cui al capo a) dalla Dr.ssa Emilia Cece, primario all’epoca dell’ U.O. di salute mentale di Ischia sede di villa Romana e dall’infermiere Delicato; di cui al capo b) dalla dr.ssa Arcamone in servizio presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e Base e Marziali; di cui al capo c) dal Dr. Pasquale Mormile, dal Sindaco del Comune di Barano d’Ischia dal Comandante della Guardia Costiera di Ischia e dal medico di turno dell’Ospedale Psichiatrico di Santa Maria delle Grazie in Pozzuoli”. Da qui la richiesta del legale: “All’esito della espletanda istruttoria, si chiede l’archiviazione del procedimento disciplinare de quo; in subordine laddove codesto Ecc.mo UPD nell’esercizio della sua discrezionalità anche al fine di evitare discriminazioni ritenga la complessità della vicenda, voglia sospendere il presente procedimento nelle more del giudizio penale, all’esito del quale il Fabozzi dimostrerà la sua piena innocenza, che è bene ricordarlo si presume sino a quando non intervenga una sentenza di condanna definitiva”. Una linea condivisa dalla Corte di Appello di Napoli sezione Lavoro presieduta dalla dott. Mariavittoria Papa che così ha provveduto: “Accoglie l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza dichiara la nullità della sanzione disciplinare della censura scritta irrogata a Fabozzi Luca con provvedimento del 14/5/2021; compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio”.

Un successo davvero notevole per Fabozzi e per l’avvocato Pettorino anche perché nella sua memoria l’Asl Napoli 2 Nord per il tramite del suo legale aveva davvero sparato a zero sul suo dipendente e rivolgendosi alla Corte scriveva tra l’altro: “In sede di costituzione del giudizio di primo grado, l’Asl convenuta, odierna appellata, valutava preliminarmente opportuno sottoporre all’attenzione del giudice del Lavoro – ed ora a codesta Ecc.ma Corte – che la genesi della vicenda originante il contenzioso muove dalla notifica al legale rappresentante dell’amministrazione appellata di una richiesta di rinvio a giudizio formulata dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli – dott. Ardituro – nei confronti di una molteplicità di dipendenti (tra cui il Fabozzi) in servizio presso le strutture sanitarie aziendali in Ischia per reati afferenti alla fraudolenta attestazione della presenza in servizio, il cui particolare disvalore sociale ha imposto una legislazione di progressive e sempre più penetranti misure di contenimento del fenomeno, notoriamente idoneo a generare e indurre gravissimi danni, in special modo relativi all’immagine dell’ente coinvolto e ad una ‘inquinata’ percezione degli apparati della pubblica amministrazione da parte del comune cittadino (il fenomeno degli oramai tristemente noti furbetti del cartellino)”. Tutto questo prima di elencare i singoli e casi e contestazioni. Insomma, un attacco frontale rispedito al mittente. Se ne riparlerà, eventualmente, quando un Tribunale avrà deciso inequivocabilmente la condanna di un soggetto che allo stato attuale non è nemmeno stato ancora giudicato in primo grado. 

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