CRONACAPRIMO PIANO

Piovono ricorsi sul concorso annullato a Casamicciola

La procedura per un posto da istruttore finanziario si arricchisce di una nuova puntata: si appella al TAR anche la candidata Elisabetta Di Iorio che ha chiesto l’annullamento della determina con cui si approvavano i verbali di commissione. In precedenza Enza Piro aveva ottenuto dai giudici la sospensiva e la discussione nel merito a dicembre

Non c’è pace a Casamicciola per il concorso relativo al posto di istruttore finanziario, dapprima annullato e successivamente finito in un vortice giudiziario e di recente oggetto anche di una sospensiva del Tar che su una serie di aspetti si pronuncerà nel merito. Non c’è solo Enza Piro tra coloro che si sono rivolte alla magistratura amministrativa, ma anche un’altra candidata. Si tratta di Elisabetta Di Iorio, che per il tramite dei suoi legali ha chiesto l’annullamento della determina del Comune termale pubblicata all’albo pretorio lo scorso 3 agosto con cui si approvavano i verbali di commissione relativi al predetto concorso e con esso di ogni altro provvedimento connesso o conseguente. Determina con cui di fatto si stabiliva di indurre una nuova procedura concorsuale dal momento che nessuno dei cinque candidati aveva superato lo scoglio della seconda prova scritta.

Nel riassumere i fatti per conto della sua assistita, l’avvocato Marcello D’Aponte ricorda in primis l’indizione del concorso (determina n. 749 del 31 dicembre 2019) e specifica che la ricorrente “possedendo i requisiti richiesti dal bando, partecipava alla procedura concorsuale di cui sopra. In data 18.02.2022, veniva espletata la prima prova scritta mentre, in data 16.05.2022, veniva espletata la seconda prova scritta, consistente nella redazione di un atto amministrativo con estrazione della traccia tra tre precedentemente predisposte dall’amministrazione. A tale seconda prova partecipavano, esclusivamente, 5 candidati, come da verbale n. 5 del 16.05.2022 prot. n. 5181. Dal medesimo verbale risulta chiaro ed inequivocabile che prima della prova non viene consegnata ai candidati alcuna busta ove poter inserire l’elaborato. Tale consegna è avvenuta successivamente alla conclusione della prova così come verbalizzato nel verbale n. 5, in violazione dei principi che governano la materia ed in particolare dell’art. 14 del D.P.R. n. 486 del 09.05.1994. A seguito di istanza di ostensione la ricorrente otteneva copia dei propri elaborati e del punteggio conseguito.

Elisabetta Di Iorio, la ricorrente

Dalla analisi delle prove di esame e dalle risultanze dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice risulta evidente la irragionevolezze della valutazione di questa in guisa che la seconda prova appare del tutto illegittima”. Successivamente vengono elencati anche i motivi, consistenti nella palese violazione delle normative vigenti relativamente alle modalità di svolgimento della seconda prova scritta: di fatto si contesta che la consegna degli elaborati nelle buste – per essere sintetici – non avrebbe consentito la correzione degli stessi garantendo l’anonimato e su questo il legale della Di Iorio è decisamente esplicito: “Tale circostanza da sola, in concreto, inficia l’intera procedura concorsuale”. Non solo, l’avvocato D’Aponte aggiunge nel secondo motivo di diritto: “E’ necessario sottolineare come la procedura de qua è viziata per altro rilevante aspetto. Come agevolmente si evince dalla lettura del verbale n. 8 della Commissione Giudicatrice redatto in data 06.07.2022, la valutazione espressa dalla stessa in riferimento alla seconda prova scritta espletata dai 5 candidati, è da ritenersi manifestamente illogica. Invero, come risulta per tabulas, sia in calce all’elaborato contenuto nella busta 3 che in calce a quello contenuto nella busta 4 sono presenti le firme autografe dei candidati che li hanno redatti”. Ancora, i provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi anche perché “invero dagli atti impugnati non è dato comprendere il motivo per il quale prima dell’inizio della prova scritta, la Commissione ha ritenuto di non consegnare le buste ai candidati, e di procedere alla raccolta degli elaborati senza che gli stessi fossero inseriti nelle buste”.

L’avvocato Marcello D’Aponte

Da qui la richiesta di accoglimento del ricorso o quantomeno dell’istanza cautelare di sospensione dal momento che diversamente “Danno grave ed irreparabile deriverebbe alla ricorrente, in quanto il Comune di Casamicciola Terme ritenuto conclusa la procedura oggetto del ricorso ha avviato una nuova procedura di reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D previsto nella programmazione triennale del fabbisogno del personale”. Lo stesso ente del Capricho, con una delibera del commissario straordinario dott.ssa Simonetta Calcaterra, ha deciso di costituirsi nel ricorso innanzi al Tar. Come detto, contro l’annullamento del concorso si era rivolta al Tar anche un’altra candidata, Vincenza Piro, che aveva chiesto l’annullamento di una serie di atti: nella circostanza la VI Sezione, ha deciso di sospendere gli atti in questione rimandando ogni trattazione di merito a dicembre. Nella motivazione i giudici scrissero di ritenere sussistenti “alll’esito della sommaria delibazione che è propria della sede cautelare, gli estremi per la sospensione degli atti impugnati, avuto riguardo alla sussistenza del prescritto fumus boni iuris in relazione al primo mezzo di gravame -le restanti censure apparendo non superare la soglia di ammissibilità, prima ancora che di fondatezza, benché in buona parte impingenti nel merito dei giudizi tecnici formulati dalla commissione”. Inoltre, secondo il collegio, il comportamento della commissione esaminatrice, come risultante dal verbale n. 8, sembrerebbe non aver tenuto in considerazione i criteri di valutazione come puntualmente stabiliti dalla stessa commissione in via preventiva, ed ex ante, cioè prima dell’avvio delle operazioni di correzione della seconda prova scritta. In tal modo, scrivono i giudici, “le regole informanti le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati appaiono sostanzialmente essere state disapplicate dalla stessa commissione esaminatrice che le aveva foggiate e poste a fondamento della fase della procedura concorsuale” in questione, in violazione dei principi generali che governano la materia, cioè la par condicio tra i candidati e la immodificabilità “in itinere” dei criteri di valutazione.

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