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Progressione verticale, il TAR fa sorridere Pascale

Respinta l’istanza cautelare che era stata presentata contro il Comune di Lacco Ameno e nei confronti di Valeria Chiocca dalla candidata esclusa Loreta Pisani. I giudici della VI Sezione, presieduta da Santino Scudeller, ha emesso la sua ordinanza su una questione nuova anche sul punto di vista giurisprudenziale

C’è chi se la ride e chi invece si rammarica. Il contenzioso giudiziario dinanzi ai giudici del Tar e relativo alla tanto discussa e contestata progressione verticale in seno al comando di polizia municipale di Lacco Ameno, giunge a un primo significativo epilogo. La VI Sezione, presieduta da Santino Scudeller, ha emesso l’attesa ordinanza relativamente al ricorso promosso da Loreta Pisani, contro il Comune di Lacco Ameno e nei confronti di Valeria Chiocca rappresentata dall’avvocato Miriam Petrone. La ricorrente come è noto chiedeva della determinazione con la quale era stata esclusa dalla procedura selettiva per la progressione verficale, dell’avviso pubblico per la ricerca di un profilo da inserire in organico come funzionario di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato e di una serie di altri atti compreso quelli relativi al ricorso incidentale promosso proprio da Valeria Chiocca. Una decisione non facile quella dei giudici amministrativi anche perché sotto molteplici profili la questione era anche nuova sul piano giurisprudenziale e dunque il TAR ha anche dovuto offrire una lettura “costituzionalmente orientata” della complessa controversia. Alla fine la decisione è stata quella di respingere l’istanza cautelare e compensare le spese, regalando così un “sorriso” al sindaco lacchese Giacomo Pascale.

Nel dispositivo si evidenzia in maniera chiara ed inequivocabile come fosse competenza esclusiva (e non contestabile) dell’ente locale di Piazza Santa Restituta se scegliere la progressione ordinaria o una a procedura speciale

Nel dispositivo si legge tra l’altro: “Considerato che il Comune ha depositato in giudizio la determina con cui ha disposto l’annullamento in autotutela della determina di nomina della commissione di valutazione, per cui le relative censure sono da ritenere improcedibili; Considerato che le restanti censure di cui al ricorso e ai motivi aggiunti non appaiono suscettibili di positivo apprezzamento, considerato che: la determina di approvazione dell’avviso pubblico di selezione per la progressione verticale in questione fa esclusivo riferimento alla procedura di selezione ordinaria e anche l’avviso pubblico fa riferimento alla procedura ordinaria e richiede espressamente come requisito di partecipazione il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno all’area; una lettura coordinata dell’art. 52 bis del D.lgs. 165 del 2001, dell’art 13 del CCNL Enti locali e del Regolamento comunale depongono nel senso che resti affidato al potere di scelta dell’amministrazione se bandire una procedura per la progressione verticale ordinaria, che presuppone come requisito il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla relativa qualifica (in questo caso la laurea), o una procedura speciale, per la quale l’accesso è consentito anche ai dipendenti che siano in possesso dei requisiti cui alla Tabella C di corrispondenza allegata al CCNL (diploma di scuola secondaria di II grado unitamente al possesso di almeno 10 anni di esperienza maturata nella area di qualificazione degli istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente”. Una serie di passaggi chiari ed eloquenti quelli del Tribunale Amministrativo Regionale, che tendono a spiegare come l’ente avesse piena facoltà nel momento in cui ha deciso come muoversi se seguire una procedura piuttosto che l’altra.

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