CRONACAPRIMO PIANO

Riva Destra, il Tar fa sorridere il Comune

La I Sezione respinge il ricorso presentato da Bomar srl che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del primo lotto di lavori nell’area portuale: adesso l’ente guidato da Enzo Ferrandino, difeso da Alessandro Barbieri, ha “disco verde”

Arriva una bella notizia per il Comune d’Ischia che finalmente potrà mettere mano all’ambizioso progetto di restyling della Riva Destra che fin qui era rimasto “frenato” da un contenzioso giudiziario. La I Sezione del Tar Campania ha infatti pronunciato la sentenza sul ricorso promosso da Bomar srl contro il Comune d’Ischia, rappresentato dall’avvocato Alessandro Barbieri. La ditta in questione (mandataria della costituenda ATI con la Rifer Costruzioni Generali srl) si era infatti opposta all’aggiudicazione dell’appalto proprio per i lavori da eseguire nell’area portuale alla Operazione srl chiedendo nello specifico l’annullamento “della determinazione del Responsabile del Servizio 6 dell’8.4.2022 n. 684, pubblicata sulla piattaforma di ASMEL e comunicata a mezzo pec alla ricorrente in data 20.4.2022, con cui il Comune di Ischia ha aggiudicato l’appalto inerente affidamento dei ‘Lavori di messa in sicurezza, potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali, integrazione con le aree retro portuali e riqualificazione del porto di Ischia nel Comune di Ischia – I° Lotto’ all’ATI Operazioni srl/Campania Noleggi srl per l’importo al netto del ribasso d’asta dell’8,50% di € 3.935.985, 67” ma anche come da prassi “di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente dedotti in giudizio; per l’accertamento del diritto della Società ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della commessa”. Ovviamente tra gli atti da annullare, nelle richieste del ricorrente, anche tutti i verbali di gara che vedevano l’ammissione di Bomar.

Nella sentenza il collegio – presidente Vincenzo Salamone, estensore Giuseppe Esposito – ricorda che “Esperito l’accesso agli atti, le ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione e gli atti indicati in epigrafe, al fine di far valere l’illegittimità dell’ammissione del concorrente e del positivo giudizio di congruità della sua offerta, deducendo vizi relativi all’insostenibilità dell’offerta tecnico-economica, nonché alla violazione delle prescrizioni in ordine all’effettuazione del sopralluogo. Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione intimata e la controinteressata (in proprio e quale mandataria dell’ATI), depositando documentazione e memorie difensive. Per la cronaca i giudici hanno completamente sancito le ragioni del Comune d’Ischia, dal momento che vengono respinti tutti i tre motivi di ricorso che nella sentenza vengono così di seguito esplicati: “Il ricorso principale è affidato a tre motivi, con cui sono dedotti la violazione dell’art. 4.1 e del paragrafo 7 del disciplinare, nonché del giusto procedimento, e l’eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa, arbitrarietà, difetto di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta. I primi due motivi attengono alla censurata valutazione dell’offerta tecnico economica dell’aggiudicatario. Con il terzo motivo è denunciata l’inosservanza delle prescrizioni dettate per l’effettuazione del sopralluogo”.

Le conclusioni della magistratura amministrativa, insomma, appaiono chiare ed indiscutibili nella parte finale del dispositivo dove si legge quanto segue: “Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale va dunque interamente respinto, conseguendo alla reiezione della domanda impugnatoria il rigetto delle altre domande proposte, in via principale per l’affidamento del servizio e, in via subordinata, per il risarcimento del danno (che non è configurabile, sancita la legittimità dell’attività amministrativa). Per quanto innanzi detto, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile, non conservando la controinteressata alcuna utilità dalla coltivazione del gravame, una volta consolidata la sua posizione di aggiudicataria. In ragione dell’articolata questione sollevata sono ravvisabili giustificate ragioni per disporre la compensazione per l’intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti dell’ASMEL Soc. Cons. a r.l., non costituitasi. A carico della ricorrente principale, soccombente, va posto il rimborso in favore della parte controinteressata del contributo unificato per il ricorso incidentale (previa regolarizzazione del versamento che non risulta effettuato), tenuto conto che il mezzo è stato suscitato dalla proposizione del ricorso principale e, indipendentemente dalla valutazione della sua fondatezza, essendo comunque prevalente la soccombenza della ricorrente principale che ha dato corso al giudizio”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale, dunque, “definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale. Compensa per l’intero tra tutte le parti costituite le spese di giudizio; nulla sulle spese nei confronti dell’ASMEL Soc. Cons. a r.l., non costituitasi. Pone a carico della ricorrente principale il rimborso in favore della parte contro interessata del contributo unificato per il ricorso incidentale, previa regolarizzazione del versamento che non risulta effettuato”.

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