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Marina di Casamicciola, respinto il ricorso dei dipendenti licenziati

Una sentenza decisamente importante quella pronunciata dal giudice del lavoro Simona D’Auria nella controversia in atto tra la ricorrente Marina di Casamicciola, società a capitale interamente comunale (rappresentata dall’avv. Gaetano Ottato) e Ciro Croce, Luigi Iaccarino, Ciro Pesce e Giuseppe Senese, difesi dagli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro. Prima di arrivare al succo, però, è il caso di partire dalle genesi di questo procedimento giudiziario. Tutto ha origine nel luglio 2015 quando i predetti dipendenti dell’azienda si opponevano al licenziamento sancito nei loro confronti a fine 2013 chiedendo il reintegro con pagamento accessorio dell’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità o in subordine alla sola condanna risarcitoria pari a 24 mensilità della retribuzione globale. Nel dispositivo si rammenta che la fase sommaria “si era conclusa con un parziale accoglimento della domanda, era stata dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro alla data dell’intimato recesso, condannata la società resistente al pagamento di una indennità consistente in 12 mensilità della retribuzione globale di fatto”. Ma questa decisione non andava bene a nessuna delle parti in causa, tant’è che entrambe proponevano opposizione.

Ed è qui che il giudice entra nel merito scrivendo che “La domanda di impugnativa del licenziamento è infondata e deve essere respinta. Si osserva che sono state instaurate due diverse procedure di licenziamento collettivo di cui la prima (quella avviata con nota del 28.03.2013) non ha riguardato né condotto al licenziamento dei ricorrenti (qui opposti) ma solo ad 8 diversi licenziamenti con effetti al 30 ottobre 2013; sicché gli eventuali vizi della stessa, come ben argomentato da parte ricorrente, non possono assolutamente influenzare ed inficiare la seconda procedura. Solo la seconda procedura ha condotto al licenziamento dei ricorrenti che è avvenuto con atto di recesso inviato il 28.12.2013 e con effetti al 31.12.2013, in corrispondenza con la totale cessazione dell’affidamento cd. ‘Global services'”. Nei passaggi immediatamente successivi vengono citati una serie di articoli di legge e riferimenti normativi, poi il giudice scende nuovamente nel dettaglio e scrive che “La ragione del recesso è puntualmente indicata e comprensibile per l’istante: l’appalto cessava ed era licenziato perché non residuava più alcun posto di lavoro nello stesso. Del resto la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una singola unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico–produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (Cass. 19.05.05 n. 10590). La giurisprudenza ha precisato, altresì, che in questo caso l’unità produttiva è individuabile in ogni articolazione dell’azienda che si caratterizzi per condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica e amministrativa tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale (Cass. 3.11.08 n. 26376)”.

Passaggi che legittimano in tutto l’operato dell’ente pubblico e questo viene anche esplicitato in maniera ancor più rafforzativa quando si scendeva nelle singole situazione spiegando quanto segue: “Come già accertato da altri giudici, i cui precedenti sono agli atti, per l’Eliporto si tratta di dipendenti Guardia di Fuochi (connessa al servizio anti incendi), per il porto turistico , si tratta (fatto incontestato) di servizio di ormeggio ed i dipendenti hanno tutti la qualifica di ormeggiatori ed uno di sommozzatore, con patente nautica e brevetto per la trasmissione VHF. La patente nautica è titolo abilitativo per spostare natanti aventi certe caratteristiche e come è evidente per chiunque sia mai entrato in un porto turistico, vi è necessità di spostare natanti per favorire la uscita di altri natanti. Altresì correttamente è stata esclusa dalla procedura di mobilità la unica impiegata amministrativa sig.ra Pitone Annamaria per la specifica professionalità posseduta ed acquisita. La Pitone infatti, come accertato dai provvedimenti agli atti, possiede il diploma di ragioneria e conosce l’uso degli strumenti informatici (come da attestati prodotti all’udienza del 17.10.2014) e da più di tre anni si occupa della seguenti attività in cui essi ricorrenti (qui opposti) non hanno competenze né titolo: contabilità della società, compilazione prima nota custodia ed invio doc contabili al consulente fiscale, chiusure di cassa con il comune e quadratura delle medesime, rilevazione presenze, assenze, acquisizione e trasmissione dati al consulente del lavoro, consegna buste paga ai dipendenti, predisposizione ed effettuazione bonifici pagamento ai dipendenti e fornitori, relazioni col fiscalista ed avvocati e trasmissione atti, contratti relativi ai posti barca e trasferimenti eliporto, relazioni front-office coi clienti del posto spesso in lingua straniera, incassi, emissione fatture, funzioni di economato, effettuazione di gare informali in occasioni dell’acquisizione di beni e servizi, eccetera. Trattasi di specifiche e qualificate mansioni, che richiedono sia conoscenze ragioneristiche che conoscenze linguistiche estere ed informatiche, che deve ritenersi giustifichino oggettivamente la esclusione della Pitone dalla procedura, limitata legittimamente quindi ai soli operai tutti del settore ‘Global Services”. E poi la conclusione: “La domanda di impugnativa di licenziamento per tali ragioni deve essere respinta. In ragione della complessa vicenda intercorsa tra le parti si compensano tra le stesse le spese di lite, per questi motivi rigetta la domanda di impugnativa di licenziamento”. Annullando, di fatto, anche gli effetti delle 12 mensilità erogate ai ricorrenti, che di fatto dovranno essere restituite.

GAETANO FERRANDINO

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