CRONACAPRIMO PIANO

Salasso sventato

La Corte di Cassazione chiude definitivamente il caso giudiziario che aveva visto l’ex dipendente Eduardo Capobianco chiedere al Cisi un risarcimento di oltre 200.000 euro. I motivi per i quali le pretese sono state dichiarati inammissibili, i precedenti dello stesso Capobianco e l’altro “assalto al forziere” fallito anni fa con Salvatore Costa

“La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore di C.I.S.I. in liquidazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge”. Così la Suprema Corte di Cassazione ha scritto la parola fine al ricorso che aveva visto innestarsi un braccio di ferro tra Eduardo Capobianco e il Cisi, di cui lo stesso era stato dipendente e al quale chiedeva una ingente somma di denaro per questioni prettamente di natura previdenziale. La complessa vicenda giudiziaria, che ha evitato un vero e proprio salasso all’ente di via Leonardo Mazzella viene anche riassunta in sentenza con i giudici di Cassazione che ricordano: “La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3799 del 2018, ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di Eduardo Capobianco, nonché del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia (C.I.S.I.), avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli, e in riforma della impugnata sentenza ha rigettato la domanda del lavoratore. Il giudice di primo grado aveva condannato l’INPS a versare al ricorrente la somma di euro 170.195,50 a titolo di I.P.S. oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla maturazione del credito al saldo. Il lavoratore era stato assunto da CAFI, in qualità di ingegnere, a partire dal 23 dicembre 1997, ed era poi diventato direttore, incarico confermato in seguito alla trasformazione di CAFI in C.I.S.I. In data 15 maggio 2009 era stato trasferito nei ruoli della Regione Campania Il C.I.S.I., atteso che il Consorzio aveva natura imprenditoriale e non rientrava tra gli Enti iscritti all’INADEL, a partire dal 1° gennaio 2010 aveva chiuso la posizione assicurativa gestione previdenziale TFS ex INADEL dei lavoratori dipendenti del C.I.S.I., che era aperta preso l’INPDAP di Napoli, e aveva chiesto all’INPDAP la restituzione dei contributi sino allora versati, ai fini del regolamento dei rapporti con la Giunta Regionale della Regione Campania. Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo l’applicazione dell’art. 22, comma 10, del d.l. n. 359 del 1987, conv. dalla legge n. 440 del 1987, e aveva chiesto di ordinare al C.I.S.I. e/o all’INPDAP di pagare il TFS o il TFR, quantificato in euro 202.350,19 oltre accessori, e di provvedere alla corretta ricostruzione della posizione previdenziale, in via subordinata, di disporre l’immediato trasferimento della posizione a proprio nome in essere presso l’INPDAP a nome C.I.S.I., in favore della Regione Campania, attuale datore di lavoro. Il Tribunale ha accolto la domanda. Il giudice di appello, dopo aver ricordato la giurisprudenza sulla natura privatistica del rapporto con il C.I.S.I., ha deciso la controversia in base alla cd. ragione più liquida. La Corte d’Appello ha affermato che presso la Regione Campania era intervenuta la prosecuzione del rapporto di lavoro, come si evinceva dalla documentazione in atti, e il rapporto di lavoro era ancora in corso, sicché le competenze di fine rapporto, sia che fossero da qualificare come TFR o come TFS, non erano ancora esigibili, non essendo ancora maturato il diritto al pagamento. Da ciò discendeva l’infondatezza della domanda”.

Di fatto nel dispositivo si leggono anche la presunte ragioni manifestate dal Capobianco: “Assume il lavoratore che il TFR andava pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro privato, senza che avesse alcun rilievo l’inizio di altro rapporto con altro datore di lavoro, a differenza del TFS”. Il motivo di ricorso però è stato ritenuto inammissibile sulla scorta di quanto evidenziato in sentenza e che noi riassumiamo per praticità con un solo esplicativo passaggio: “La Corte d’Appello, nella fattispecie in esame, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto, in fatto, che fosse provata la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Regione Campania senza soluzione di continuità, di talché non era maturato il diritto al pagamento della provvidenza in questione. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Insomma, l’ente di via Leonardo Mazzella risparmia un altro bel gruzzoletto e non è il primo, dal momento che in passato Eduardo Capobianco aveva posto in essere altre iniziative che avevano sempre avuto il medesimo esito e che diversamente avrebbero portato il professionista a riuscire a spillare complessivamente una somma di poco inferiore al milione di euro.

Tra l’altro va ricordato come in un passato così remoto il Cisi-Evi, allora sotto la gestione di Pierluca Ghirelli, era stato già costretto a parare un altro colpo “scagliato” allora da Salvatore Costa che pure aveva effettuato ricorso e chiesto un ingente risarcimento. Quest’ultimo aveva chiesto la condanna del Cisi al pagamento dell’importo di oltre 250.000 euro pari “all’ammontare degli emolumenti corrisposti al direttore generale ed in via subordinata al pagamento a titolo di risarcimento danni commisurati alla retribuzione erogata al direttore generale, del medesimo importo. Non solo, al giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri i legali del ricorrente chiesero anche “la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di € 72498,34, a titolo di risarcimento del danno per non avere il convenuto fissato gli obiettivi e quindi erogato la retribuzione variabile prevista dal CCNL vigente. Il tutto oltre l’integrazione del TFR e il versamento dei contributi”. Alla fine, però, prevalse la linea difensiva degli avvocati del consorzio ed il risultato fu non solo che Costa non si vide corrispondere alcunché ma che anzi al danno si aggiunse la beffa dal momento che il giudice decise che a suo carico sarebbero ricadute anche le spese quantificate in complessivi 7.283 euro. Una curiosità, la vicenda di Costa si ricollega indirettamente a quella legata a Capobianco. In quel lungo percorso giudiziario Costa ricordò al giudice che nel novembre 2004 era stato nominato Vice Direttore Generale giusta delibera n. 34 dell’assemblea dei soci. In pari data, con delibera n. 35, l’assemblea aveva revocato l’incarico di Direttore Generale all’ing. Capobianco: incarico che pertanto, secondo previsione statutaria, era stato svolto dal ricorrente, nella qualità appena acquisita di Vice Direttore. Insomma, una sorta di passaggio di consegne che poi si è riverberato anche in sede giudiziaria con poca fortuna. Per il sorriso del Cisi-Evi, che avrebbe diversamente visto infliggere un duro colpo alle sue casse già non delle più floride.

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