Sentenza non notificata, il processo sarà rifatto
Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un imprenditore ischitano che era stato denunciato in stato di ebbrezza a Parma e poi condannato dal Tribunale emiliano
Un processo da rifare a causa di un “difetto” che di fatto rende nulla una condanna che era stata emessa ai danni di un nostro concittadino che era stato sorpreso lontano dai confini isolani alla guida in stato di ebbrezza. Tutto ha origine ad ottobre del 2018 quando il gip del Tribunale di Parma emette sentenza di condanna nei confronti di un imprenditore ischitano, M.O. per il predetto reato che era stato accertato il 20 aprile 2018 proprio nella cittadina emiliana. Con istanza del 10 maggio 2022 il difensore dell’uomo richiedeva che il suo assistito fosse restituito nel termine per presentare opposizione ex articolo 175 del codice di procedura penale, deducendo il difetto di notificazione del decreto penale di condanna, non avendo egli avuto in alcun modo contezza del provvedimento emesso a suo carico. Passano otto giorni e il gip del Tribunale di Napoli respinge la suddetta richiesta rilevando che nella procedura di notificazione non si sarebbe verificata alcuna irregolarità, dal momento che l’ufficiale giudiziario incaricato, constatata la temporanea assenza del destinatario dal domicilio, aveva provveduto a spedire in busta chiusa a mezzo raccomandata, così realizzando una presunzione di conoscenza dell’atto che non era stato ritirato dal diretto interessato.
Dinanzi a questo diniego, ritenendo di essere dalla parte della ragione, per il tramite del suo legale M.O. ha deciso di ricorrere per la cassazione del provvedimento impugnato. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il ricorso è fondato e dopo aver spiegato tra l’altro che “il GIP presso il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta sulla base della constatata regolarità formale della notifica del decreto penale all’imputato, avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario, con le forme dell’invio dell’avviso di deposito dell’atto per il ritiro, a seguito della constatata assenza temporanea del destinatario dal domicilio. L’atto è stato regolarmente notificato al difensore di ufficio” spiega in maniera perentoria: “Deve ritenersi che la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Napoli sia sorretta da motivazione logicamente fallace, nella parte in cui deriva impropriamente la piena conoscenza del decreto penale di condanna, notificato nelle forme previste dalla legge n. 890 del 1982 (Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari), dal comportamento del ricorrente. In particolare, l’ordinanza impugnata muove da un errore prospettico nel momento in cui presume che siano state realizzate le condizioni per assicurare al ricorrente la piena conoscenza del provvedimento, atteso il rispetto delle formalità del procedimento notificatorio, individuando un comportamento negligente di questi, rilevante per la mancata conoscenza dell’atto, nell’essersi assentato per lungo tempo dal domicilio eletto senza provvedere a delegare qualcuno al controllo della posta”. E poi ancora “nel caso all’esame, dal tenore del provvedimento impugnato non emerge che il giudice abbia condotto la valutazione richiesta a fronte delle circostanze impeditive della piena conoscenza dell’atto, oggettivamente verificabili alla luce delle allegazioni dell’istante. Il G.i.p. si è limitato a constatare la correttezza formale della notifica del decreto penale di condanna – eseguita nelle forme della compiuta giacenza del provvedimento non ritirato, a seguito di spedizione di lettera raccomandata all’indirizzo del destinatario risultato assente – omettendo di valutare la sussistenza di concreti elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento”. Da qui la decisione di annullare l’ordinanza che respingeva il ricorso presentato da M.O. col risultato che a questo punto il processo di primo grado dovrà nuovamente essere celebrato.