CRONACAPRIMO PIANO

Sisma e abusi, ricostruzione: istruzioni per l’uso

La struttura commissariale di Legnini aveva chiesto lumi all’ufficio giuridico della Presidenza del Consiglio sulla disciplina da applicare nei casi di volontaria demolizione del manufatto abusivo

La ricostruzione post-sisma, si sa, passa per l’ottenimento della legittimazione dell’edificio danneggiato. Viene quindi in rilievo l’importanza del regime giuridico da applicare ai tanti casi di abusi edilizi in attesa di sanatoria. Proprio in tale contesto la struttura commissariale diretta dall’onorevole Giovanni Legnini, commissario straordinario per la ricostruzione, aveva inviato all’Ufficio del consigliere giuridico della Presidenza del consiglio dei ministri un quesito relativo a quale fosse il regime applicabile nelle procedure di condono nel caso di rimozione volontaria del manufatto abusivo, o comunque di ripristino dello stato dei luoghi con rimozione degli interventi abusivi.

Secondo l’ufficio, è vero che la legge 47/1985 sul condono all’articolo 38 stabilisce che l’oblazione interamente corrisposta estingue i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative, e che concessa la sanatoria, tali sanzioni non si applicano così come le pene pecuniarie, visto che, tra l’altro, la stessa legge prevede che il rilascio del titolo abilitativo estingue anche il reato per la violazione del vincolo.

Tuttavia, non esistono norme specifiche che disciplinino il caso della volontaria demolizione.

Il quesito del commissario si basa sul fatto che nella legislazione condonistica non esistono norme specifiche che regolino tale circostanza

Il dirigente dell’ufficio giuridico, dottor Paolo Carpentieri, ha comunque sostenuto che sembra evidente che l’effetto estintivo degli illeciti edilizi è legato al condono, cioè alla domanda, al versamento integrale dell’oblazione e alla pronuncia favorevole dell’autorità competente, mentre in caso di abuso la volontaria demolizione delle opere abusive non elimina il fatto storico dell’illecito, penale e amministrativo, commesso. Resta dunque necessaria una pronuncia di accoglimento della domanda di condono, con il pagamento dell’oblazione.

Ads

La nota del dirigente evidenzia peraltro che a partire dal 2014 nel sistema “a regime ordinario” di cui all’articolo 3 del d.P.R.  n.  380 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la sanzione pecuniaria è legata alla mancata rimozione volontaria dell’abuso e quindi non è prevista nel caso in cui la parte ottemperi volontariamente all’ingiunzione di demolizione, se nei termini indicati nell’ingiunzione di demolizione.  La giurisprudenza infatti ritiene che la sanzione pecuniaria sia finalizzata al finanziamento delle spese di demolizione d’ufficio e sia condizionata alla mancata demolizione volontaria. 

Ads

Oltre all’evidente facilitazione nell’ottenimento della sanatoria, che diventa doverosa vista la rimozione degli effetti dell’abuso, l’unico vantaggio che deriva sul piano pecuniario dalla demolizione volontaria sta nell’esclusione del pagamento del contributo di costruzione

Oltre all’evidente facilitazione nell’ottenimento della sanatoria, che diventa doverosa vista la rimozione degli effetti dell’abuso, l’unico vantaggio che deriva, sul piano pecuniario, dalla demolizione volontaria sta nell’esclusione del pagamento del contributo di costruzione.

Riguardo al procedimento di sanatoria, l’ufficio giuridico ha sottolineato che l’intervenuta demolizione del manufatto abusivo con il ripristino dello stato dei luoghi non implica in sé l’esclusione del parere della Soprintendenza, visto che spetta anche a tale organo la verifica e la valutazione in ordine alla effettiva, completa rimozione degli effetti dell’abuso, e restando comunque necessario l’acquisizione di tale parere ai fini del rilascio della sanatoria (che resta appunto necessaria, quanto meno l’estinzione del reato edilizio pur sempre commesso, sebbene volontariamente rimediato con “ravvedimento operoso” nei suoi effetti pregiudizievoli per i valori urbanistico-edilizi e paesaggistici lesi).

Un dato positivo è quello secondo cui si può sostanzialmente affermare che, salvo i casi di evidente falsità dell’attestazione di rimozione degli effetti dell’abuso, il parere favorevole della Soprintendenza dovrebbe considerarsi dovuto e vincolato: infatti, un eventuale parere negativo risulterebbe chiaramente illegittimo per assenza di presupposti, pur a fronte dell’intervenuta rimozione degli effetti pregiudizievoli dell’abuso commesso.

La nota di chiarimento si conclude evidenziando che il cittadino che ha volontariamente rimosso l’abuso edilizio conserva sempre il diritto di rinunciare alla domanda di condono, ove per qualsiasi motivo non abbia più interesse alla sua definizione.  A fronte dell’avvenuta rimozione degli effetti dell’abuso e del pieno ripristino dello stato dei luoghi, non resta alcun interesse pubblico alla decisione della domanda di condono, fermo restando che, in tal caso, la parte accetta le conseguenze penali dell’illecito commesso, mentre, nel caso in cui l’abuso sia stato autodenunciato e non accertato, né sanzionato con ingiunzione di demolizione, non vi sarebbe neppure materia per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (a fronte dell’intera rimozione degli effetti dell’abuso stesso).  Naturalmente, in una tale circostanza, è indispensabile acquisire un atto di formale rinuncia della parte che aveva richiesto il condono.  Il consigliere avverte che agli effetti della proseguibilità della procedura, in sede di conferenza speciale, occorrerà accertare debitamente l’intervenuta effettiva rimozione dell’abuso, perché non è ammissibile procedere all’esame del progetto di ricostruzione e alla concessione del contributo sulla base di una mera dichiarazione d’intenti o di un impegno “futuro” della parte (e ciò anche per evitare il rischio che i costi della demolizione dell’abuso possono gravare in qualche modo sul contributo pubblico).

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex