CRONACAPRIMO PIANO

STAVOLTA PERRELLA PAGA

Nuovo atto della telenovela tra sub concessionario e Comune di Lacco Ameno: il privato aveva impugnato quattro avvisi di accertamento TARI ma il ricorso è stato definito infondato per una serie di motivi dalla Corte di Giustizia Tributaria. Adesso l’ente di Piazza Santa Restituta potrà incassare 117.000 euro maturati tra il 2018 e il 2021

Nuovo capitolo nella saga legata alla gestione dell’approdo turistico di Lacco Ameno. Questa volta il Comune di Lacco Ameno e la Marina di Capitello scarl erano entrati in rotta di collisione per una serie di tributi Tari che la società avrebbe dovuto corrispondere all’ente di Piazza Santa Restituta. E che sono finiti oggetto dell’ennesimo contenzioso stavolta dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado. Alla quale si era rivolto proprio Perrella che impugnava quattro avvisi di accertamenti Tari (n. 82 anno 2018, n. 74 anno 2019, n. 50 anno 2020, n. 24 anno 2021 per importi rispettivamente pari a 28.138 euro, 31.120 euro, 31.005 euro e 27.503 euro per un totale di 117.766 euro. Il legale di Perrella parlava in primo luogo del presupposto impositivo in quanto la convenzione siglata tra le parti il 28 marzo 2017 stabiliva che la prestazione economica a carico della società sub concessionaria (quantificata in euro 170.000, fosse comprensiva del servizio di raccolti rifiuti urbani e speciali da effettuarsi a carico per le aree concesse. Ma si lamentavano tra l’altro anche l’impropria collocazione dell’utenza nella categoria di “Approdi turistici-specchio d’acqua” e pure l’errato calcolo della superficie non essendosi tenuto conto dell’esistenza di locali e aree non utilizzabili nel corso dell’anno e non suscettibili di produrre rifiuti. 

Nell’udienza di venerdì scorso è arrivata la decisione della Corte che ha stabilito che il ricorso è infondato. Insomma, Peppe Perrella dovrà mettere mano alla tasca e pagare e i giudici ovviamente motivano anche la loro sentenza. In primis i giudici spiegano come sia infondato il motivo con il quale si deduce che il Comune di Lacco Ameno non avesse la potestà impositiva ed a riguardo scrivono: “Ebbene, il principio sopra espresso non è applicabile al caso de quo, essendo esso riferito esclusivamente alle zone portuali in cui sia stata istituita l’Autorità Portuale. Nel caso di specie, l’attività svolta dalla ricorrente, di gestione dell’approdo stagionale nel porto turistico, non ricade sotto la competenza di alcuna Autorità portuale, alla quale, in caso contrario, sarebbe spettata la fornitura, a titolo oneroso, di servizi portuali di interesse generale, tra cui la raccolta dei rifiuti. In sostanza, l’area portuale in questione non si identifica con lo spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità portuale, elemento, questo, assunto come presupposto della giurisprudenza citata dalla contribuente, ma resta nella piena competenza del Comune, che agisce in regime di privativa per quanto riguarda la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti”. Non solo, la Corte spiega anche che non può essere accolto il motivo con il quale si eccepisce l’illegittimità del regolamento comunale e l’impropria collocazione dell’utenza nella categoria degli approdi turistici: “Il Comune di Lacco Ameno, il quale svolge il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ben poteva prevedere e tassare il servizio sui predetti beni, la cui natura demaniale non esclude tale prerogativa, attesi i titoli concessori del Demanio marittimo in favore dell’ente. La tassazione è dunque avvenuta in conformità del succitato Regolamento, che ha introdotto una categoria specifica, con applicazione della Tariffa prevista per ‘Approdi turistici – Specchi d’acqua’, e con la prevista riduzione del 30% per ogni accertamento”.

Quando si arriva al merito poi il collegio giudicante (presidente e relatore Liliana La Regina, giudici Gianluca Di Vita e Tommaso Maglione) spiegano che è da ritenersi privo di ogni fondamento il motivo con il quale si afferma che nell’importo del canone fosse dovuto anche l’importo per la Tari. La Corte osserva infatti che in primo luogo “il servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti si configura quale obbligazione a carico del Concessionario. Tale obbligazione, aggiungendosi a quella del pagamento del canone, appare un quid pluris rispetto a quest’ultimo, ponendo a carico della Marina del Campitello l’impegno ad un facere che si unisce a quello del dare, costituito dal corrispettivo in danaro. In altre parole, con la disposizione in esame si è inteso stabilire che la Concessionaria debba non soltanto versare l’importo di € 170.000,00 a titolo di canone annuale, ma altresì provvedere alla pulizia delle aree affidate in concessione, a prescindere dalla dovuta tassazione. Infatti, ove si aderisse alla tesi prospettata dalla ricorrente, l’esonero dal pagamento della Tari a fronte dello svolgimento del servizio di raccolta rifiuti da parte della medesima non costituirebbe più un’obbligazione gravante sulla concessionaria, mutandosi piuttosto nel corrispettivo per un servizio traslato dall’ente locale sulla contribuente”. Per poi aggiungere: “Deve poi considerarsi che – come emerge per tabulas – la clausola in questione non menziona in alcun modo la fase dello smaltimento, che resta demandata al Comune, sicché appare impropria la richiesta di esonero dalla tassazione per un’attività pur sempre svolta dall’ente”. A supporto dell’infondatezza del ricorso viene aggiunta un’ulteriore sottolineatura: “Ugualmente devono condividersi le ulteriori considerazioni svolte dal Comune, secondo cui il corrispettivo della Tari è determinato a tariffa e non è nella disponibilità deII’Ente locale creditore. Rappresentando una entrata tributaria distinta e diversa dall’entrata per corrispettivo della concessione, l’ammontare dell’imposta avrebbe dovuto essere quantificato e specificato nell’accordo per potere essere correttamente imputato nel bilancio dell’Ente”. Da qui la logica e inevitabile conclusione: “In definitiva, deve concludersi nel senso che, a mente degli accordi convenzionali, la Marina del Capitello deve provvedere in proprio alla pulizia delle aree, restando comunque obbligata al pagamento della tassa sia perché alcuna esenzione è stata specificamente prevista, sia perché il mero spazzamento delle aree in nessun caso esaurisce ed esclude il servizio svolto dal Comune di svuotamento dei cassonetti e di avvio a discarica”.  

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