CRONACAPRIMO PIANO

Stazione radio alla Falanga, entro gennaio la verità

I giudici della VII Sezione del Tar Campania hanno deciso con un’ordinanza che due verificatori dovranno pronunciarsi relativamente alla fattibilità dell’impianto nel Comune di Serrara Fontana

Entro il gennaio prossimo i verificatori dovranno pronunciarsi relativamente alla realizzazione della stazione radio base da ubicare alla via Falanga del Comune di Serrara Fontana. A deciderlo i giudici della settima sezione del Tribunale Amministrativo regionale della Campania che attraverso un’ordinanza hanno disposto da nomina di due verificatori nelle persone del Responsabile del Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con facoltà di delega e del Responsabile della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica, con facoltà di delega. Nel contempo sono stati fissati come anticipo sul compenso spettante a ciascuno dei verificatori nella misura di 500 euro, provvisoriamente a carico di INWIT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., che è la parte ricorrente e da corrispondersi prima dell’inizio delle operazioni peritali. È stata proprio la Inwit a ricorrere contro il Comune di Serrara Fontana, la Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania, il Ministero dell’Interno, Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ed Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Carabinieri Stazione di Barano d’Ischia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Comune di Serrara Fontana – Servizio Tecnico prot. n. 6479 del 26 agosto 2020, avente ad oggetto “Progetto di realizzazione e installazione di Stazione Radio Base, ubicata in via Falanga nel Comune di Serrara Fontana (NA) – loc. ristorante Bracconiere. Comunicazione inizio lavori prot. n. 2107 del 18.3.2019 assistita da Autorizzazione Paesaggistica n. 18 del 23.9.2019”, dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 60 del 9 ottobre 2020 del Comune di Serrara Fontana.

Questi i fatti: la INWIT S.p.A. ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 6479 del 26 agosto 2020, avente ad oggetto “Progetto di realizzazione e installazione di Stazione Radio Base, ubicata in via Falanga nel Comune di Serrara Fontana (NA) – loc. ristorante Bracconiere. Comunicazione inizio lavori prot. n. 2107 del 18.3.2019 assistita da Autorizzazione Paesaggistica n. 18 del 23.9.2019”, con il quale il Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana aveva diffidato la stessa società dal continuare i lavori avendo riscontrato le seguenti difformità dal titolo edilizio formatosi: “ove era prevista una generica platea di mq 42,00 … si stava effettuando invece uno scavo … della profondità di circa mt 1,50 … che una volta completato dovrebbe coprire tutta l’area interessata per una profondità di mt 2,00 quale fondazione armata del palo da installarsi … riscontrandosi inoltre la mancanza, tra la documentazione tecnica esibita, della prescritta Autorizzazione Sismica”. Inoltre con motivi aggiunti del 20 dicembre 2020, la stessa società ha impugnato anche il provvedimento prot. n. 9283 del 23 novembre 2020, avente ad oggetto “Procedimento amministrativo promosso d’ufficio – Serrara Fontana (NA) – Località: Serrara – via Falanga – Bracconiere – fg. 13, p.lla 46 Ditta: Società Vodafone Italia SpA … – Lavori: Realizzazione di una Stazione Radio Base – Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n. 2107 del 18.3.2019. Adozione dei provvedimenti definitivi per la revoca/annullamento in autotutela della A.P. n. 18 del 23.9.2019 e del silenzio-significativo formatosi per il decorso del termine sulla richiesta”, con il quale il Servizio Tecnico e del Paesaggio del Comune di Serrara Fontana ha disposto “la revoca/annullamento in autotutela dell’A.P. n. 18 del 23/09/2019 rilasciata e del silenzio-significativo formatosi per il decorso del termine sulla richiesta prot. n. 2107 del 18/03/2019 ai sensi degli artt. 21-quinques e 21 nonies della legge n. 241/90”, atteso che dagli accertamenti tecnici effettuati “si è rilevata la realizzazione in corso di uno scavo di fondazione di profondità mt 2,00 per una superficie di circa mq 42,00”; l’opera “deve considerarsi priva di legittimità edilizia in quanto non riportata tra le opere previste dal titolo edilizio ″istanza di Aut. Paesaggistica prot. n. 2107 del 18/03/2019 corredata da A.P. n. 18 del 23/09/2019 ex art. 146, co. 9, D.lgs. n. 42/04 e s.m.i, per la realizzazione di una stazione radio base …″ ove il consistente intervento di scavo viene rappresentato come una fondazione planimetricamente di dimensioni 6 x 7 ml emergente dal piano di campagna nella parte più alta di circa cm 20 per cui seppure costituisca presupposto indispensabile per l’installazione del palo-antenna, non era apprezzabile e valutabile all’atto dell’istruttoria proprio perché non si conosceva la consistente portata dello scavo e, quindi, il rilevante impatto di tale lavorazione sull’ambiente idoneo a comportare una modificazione permanente dello stato dei luoghi attraverso una rilevante movimentazione di terreno e la realizzazione di un’opera in c.a. di grandi dimensioni”.

Per i giudici amministrativi. È stato «Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre due verificazioni e, disporre che alla prima verificazione provvederà il Responsabile del Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio. Il verificatore dovrà accertare se l’intervento corrisponda o meno alle opere rappresentate nell’istanza prot. n. 2107 del 18 marzo 2019, presentata dalla Vodafone Italia S.p.A. ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003 per la realizzazione della stazione radio base da ubicare alla via Falanga del Comune di Serrara Fontana, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica n. 18 del 23 settembre 2019, e se – come ritenuto dall’Amministrazione comunale – il consistente intervento di scavo non fosse “apprezzabile e valutabile all’atto dell’istruttoria” perché non se ne conosceva la reale portata». Entro il 19 novembre 2022, il verificatore dovrà trasmettere la bozza della propria relazione alle parti o ai consulenti dalle stesse nominati; entro il 3 dicembre 2021, le parti o i loro consulenti potranno presentare eventuali osservazioni al verificatore; entro il 17 dicembre 2021, il verificatore dovrà depositare in Segreteria la propria relazione conclusiva (comprensiva delle considerazioni sulle eventuali osservazioni dei consulenti di parte), unitamente alla documentazione acquisita, secondo le regole tecniche del PAT sulle quali la Segreteria fornirà, a richiesta del verificatore, informazioni e collaborazione. Ed ancora «alla seconda verificazione provvederà il Responsabile della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica, o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio. Il verificatore dovrà accertare se l’area destinata all’intervento si trovi, in relazione all’area SIC “Corpo centrale dell’Isola d’Ischia” (IT 8030005), a una distanza tale da poter determinare “ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati nel sito, in particolare dell’avifauna anche migratoria e in generale della fauna e flora oggetto di tutela”, in base alla normativa applicabile». Al termine delle due verificazioni i giudici amministrativi si pronuneranno nel merito del ricorso fissato per il 19 gennaio.

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