Stop ai fanghi in albergo, si chiude il contenzioso tra Casthotel e Comune
FORIO – Si chiude a favore dell’amministrazione comunale una faccenda che affonda radici nel periodo dalla prima amministrazione Del Deo. Il ricorrente del “Tramonto d’oro”, Giovanni Castiglione, rappresentato e difeso dall’avvocato Michelangelo Morgera, aveva subìto l’ordine di non continuare le attività di fangoterapia all’interno della propria struttura ricettiva.Lo scorso 9 ottobre, con dichiarazione resa nell’udienza pubblica del 9 ottobre, fissata per la discussione, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso, avendo l’Amministrazione comunale revocato l’ordinanza impugnata. Queste le premesse di una vicenda che si conclude dopo 4 anni. Ma l’amministrazione, rappresentata dall’avvocato Francesco Pero, ha preferito continuare la diatriba legaleper stabilire a chi spettavano le spese legali. Vista la nota del Comune di Forio, deposita il 30 settembre, con la quale l’Amministrazione comunale, opponendosi alla previa dichiarazione di rinuncia al ricorso, ha preferito insistere, così come ribadito in sede di udienza, sull’accertamento
della soccombenza virtuale della parte ricorrente ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio.Come si legge nella sentenza, si è assodato che continuava a sussistere, all’atto dell’accertamento, la permanenza della
situazione di effettivo pericolo quale imminente rischio igienico sanitario per la salute pubblica, e, nella specie, per quella dei clienti della struttura, come adeguatamente motivato anche per relation nel rapporto della A.S.L. allegato e richiamato, redatto, nella qualità di incaricato di pubblico servizio, dal personale medico dipendente, “per quantitativi di fanghi allocati nei predetti contenitori di cui è stata verificata una consistenza dura, micro pietrificata non assimilabile ad un fango in via di maturazione; posto che sono state segnalate anche altre incongruità tra cui la mancanza di circuito di adduzione di acqua termale, la mancanza di copertura a protezione del contenuto dei contenitori sia da agenti atmosferici e sia da eventuali sostanze estranee, la presenza di rifiuti rurali propri, rifiuti ferrosi, residui di masse di rovi bruciate e quant’altro presente in un terreno agricolo, la
contiguità dei contenitori precitati ad un terreno alieno con colture agricole in
essere quindi con potenziale utilizzo da parte del fruitore di sostanze chimiche quali
fertilizzanti ed anticrittogamici”.in ragione dell’infondatezza del ricorso, il regime delle spese, pur a seguito della dichiarazione di improcedibiliper sopravvenuta carenza
di interesse, si è deciso di seguire la regola della soccombenza, da liquidarsi, in via
equitativa, come da dispositivo. Tenuto conto di ciò, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), si è definitivamente pronunciato sul ricorso,,dichiarando che il ricordo è
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Stabilito ciò il T. A.R. ha condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale
resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00,
Antonello De Rosa