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Chi non abbatte rischia il patrimonio, arriva la sentenza che fa tremare anche Ischia

Ci sono sentenze e sentenze. Questa, inutile girarci attorno, non è come le altre. Siamo davanti davvero ad una rivoluzionaria sentenza della Magistratura Contabile, che sanziona, per la prima volta in materia, Sindaco, Segretario Comunale, Responsabili del Servizio Finanziario e dell’Ufficio Tecnico per l’inerzia protrattasi nella mancata esecuzione degli abbattimenti e delle acquisizioni delle opere abusive, nonché per la mancata riscossione dei canoni di occupazione e delle imposte sugli immobili “abusivamente occupati”. Insomma, siamo davanti a un dispositivo che farà tremare i polsi a numerosi amministratori e pubblici funzionari, ed è sicuramente inquadrabile tra le sentenza pilota, la prima in Italia, in materia di mancato abbattimento di costruzioni edificate abusivamente e, per i princìpi affermati e le conseguenze ipotizzate, orienterà di certo le future attività investigative. Troviamo impegnato in prima linea nella PG operante, anche un nostro concittadino Foriano, Admeto Verde, non nuovo ad importanti indagini, condotte dal Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Napoli.

LETTERE E LA PERDURANTE OMISSIONE NELL’ESEGUIRE LE R.E.S.A.. L’azione punitiva erariale, che ha portato a questa sentenza della Corte dei Conti, ha avuto corso su imput della Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva segnalato la perdurante omissione dell’amministrazione del comune di Lettere nell’eseguire l’ordine di abbattimento di tre immobili, nonostante un ordine giudiziale (R.E.S.A.) nascente da una sentenza penale di condanna passata in cosa giudicata. Un caso come tanti altri che ad Ischia non meraviglia più di tanto. Le indagini hanno poi stabilito che uno degli immobili era stato effettivamente demolito, su  iniziativa del soggetto condannato, mentre per gli altri due – a fronte di un incarico conferito al Sindaco nel 2011 – nessun provvedimento era stato assunto per portare ad esecuzione l’attività demolitoria. Per di più l’ordine di demolizione, essendo rimasto inottemperato, risultava, nella specie, anche trascritto, mentre i soggetti che abusivamente occupavano gli immobili continuavano a fruirne senza corrispondere alcun canone all’ente e senza pagare alcuna imposta. Ed è questo il punto cruciale sul quale accende i riflettori la sentenza della Corte dei Conti. Il Requirente e la Corte configurano la responsabilità in capo ai Sindaci che si sono avvicendati fino ad oggi, nonché ai Responsabili del Servizio Finanziario e dell’Ufficio Tecnico, ed infine anche in capo al Segretario Comunale, imputando a ciascuno di essi in relazione alle proprie attribuzioni una condotta gravemente negligente per la palese inerzia, in spregio ad un preciso comando giudiziale contenuto in sentenze passate in giudicato per quanto concerne il profilo del mancato abbattimento aggravato dalla mancata adozione di provvedimenti idonei a riscuotere i canoni di occupazione degli immobili.

ECCO COME È STATO INDIVIDUATO IL DANNO. Il danno è stato individuato, con diversi addebiti di responsabilità, in relazione  all’ammontare dei canoni per occupazione illegittima non riscossi, agli oneri gravanti sul comune per l’intervenuta nomina – da parte della Regione Campania – di un commissario ad acta per l’esecuzione delle demolizioni e in relazione ai tributi locali non pagati dagli occupanti. A nulla sono valse le argomentazioni della difesa, basate su crisi finanziaria dell’Ente (la richiesta non dà luogo a nuovo indebitamento,  non rientra nei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità e comporta la restituzione della provvista nel termine di cinque anni), domande di condono pendenti (in zona sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico non determinerebbero sospensione del procedimento sanzionatorio), difficoltà sul piano sociale per la risistemazione delle famiglie occupanti gli immobili. È stata, inoltre, valutata come tardiva, solo dopo la nomina del commissario ad acta da parte della Regione, la procedura per accedere alle anticipazioni di cui alla legge n. 326/2003presso la Cassa Depositi e Prestiti, nonché la decisione di utilizzo a fini sociali degli immobili.

ALLO STUDIO ANCHE I COMPORTAMENTI DEI PREFETTI. Il Collegio pone in rilievo l’approfondimento investigativo effettuato dalla Polizia Provinciale di Napoli e valuta privi di rilevanza e non dirimenti gli incidenti di esecuzione presentati alla Corte di Appello di Napoli, nei quali si eccepisce l’abnormità degli atti, e i procedimenti posti in essere dal Comune di Lettere in ordine alla deliberazione di sussistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione dei due immobili abusivi. Alla luce di questa sentenza, si impone una doverosa considerazione anche sui comportamenti dei Prefetti che, a fronte di reiterate e gravi omissioni da parte dei pubblici amministratori in questa materia, non hanno ancora fatto applicazione dell’art. 141 del Testo unico degli enti locali (TUEL), secondo cui appunto “i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico”.

GLI STRALCI DELLA RIVOLUZIONARIA SENTENZA. Leggiamo qualche stralcio della rivoluzionaria sentenza dei giudici contabili: Sentenza  408/2017 depositata il del 22 novembre 2017 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania:

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«Quanto sin qui detto assume precipuo rilievo anche per valutare l’ulteriore – ed invero principale – profilo di grave inerzia contestata dalla Procura regionale all’amministrazione di Lettere, nelle persone evocate in giudizio dinanzi a questa Corte, ovverosia la mancata richiesta ed esazione dagli occupanti degli immobili abusivi dei canoni di locazione/occupazione e dei tributi, riferiti al lungo arco temporale intercorso tra la formale conoscenza del consolidamento giudiziario della sanzione demolitoria, cui si correlava l’acquisizione de iure di tali manufatti al patrimonio comunale… Giova rammentare, infatti, che il D.P.R. n. 380/2001 prevede l’acquisizione di diritto al patrimonio del comune degli immobili abusivi, di cui il privato non abbia effettuato la demolizione a fronte apposita ingiunzione ritualmente notificata: nei casi all’esame detto provvedimento è stato adottato, come ricordato, dall’autorità giudiziaria, eppure per il manufatto de quo il responsabile dell’area tecnica non ha formalizzato tale acquisizione [cfr. art. 31, commi 3 e 4: “3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”]…  in punto di sussistenza ed attualità del danno, si palesa fondata nel merito la censura attorea di inescusabile inerzia, atteso che, nel periodo considerato, i vertici e i funzionari competenti del comune risultano aver omesso stabilmente ogni azione utile ad ottenere che i nuclei familiari occupanti gli immobili abusivi de quibus corrispondessero per essi oneri di locazione e tributari: questa circostanza si palesa vieppiù grave e censurabile – assumendo contorni ai limiti del dolo contrattuale – se si considera la piena conoscenza sin da principio degli abusi perpetrati e la concomitante, e altrettanto stabile, inattività rispetto allo svolgimento delle procedure necessarie all’esecuzione delle demolizioni, pur se derivanti da sentenze passate in giudicato. La giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo ha reiteratamente posto in rilievo come gli strumenti sanzionatori nel settore edilizio – ed in particolare l’estrema misura della demolizione di manufatti abusivi – sia espressione di una legittima prevalenza che l’ordinamento ha inteso accordare all’ “interesse paesaggistico o urbanistico” rispetto a quello “privatistico” alla conservazione degli stessi (ex pluribus, Cass. Sezione III penale, sent. n. 36383/2015 e n. 49331/2015): nella vicenda all’esame – viceversa – si è determinato il completo sovvertimento di tale criterio di bilanciamento, essendo stato legittimato nel tempo il primato dell’interesse dei privati autori delle violazioni, cui è stato riconosciuto l’ulteriore rilevante beneficio dell’esenzione da qualsivoglia onere economico, legato alla “fruizione” degli immobili ».

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Cos’altro dire? Questa sentenza è la naturale conseguenza di omissioni gravi e generalizzate che durano da anni e hanno prodotto irreversibili danni al paesaggio e all’assetto del territorio. I Sindaci hanno omesso di vigilare sull’operato dei funzionari, come impone l’art. 50 del TUEL, e chi era preposto all’attività di gestione nemmeno ha fatto nulla, facendo traboccare il vaso della tolleranza istituzionale, inveterato vezzo buonista, tutto italiano.  I Prefetti non hanno mai applicato l’art. 141, almeno ad Ischia, a quanto risulta. Il bubbone prima o poi doveva scoppiare. Ora si salvi chi può!

Augusto Coppola

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