CRONACAPRIMO PIANO

Tegola Rodari a Ischia, niente fondi UE

Il Tar Campania conferma l’esclusione del Comune dal “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall'Unione Europea – Next Generation”. Contestata la non tempestiva contestazione della graduatoria

Confermata l’esclusione del comune di Ischia dal “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall’Unione Europea – Next Generation UE”. Il TAR si è espresso in maniera sfavorevoleper l’ente guidato dal sindaco Enzo Ferrandino sul ricorso numero e 16579 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune. A rappresentare le ragioni del comune era stato l’avvocato Alessandro Barbieri, controMinistero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ancora contro i Comuni di Carinola, Agerola, Pollica, Roccabascerana. Questi ultimi non costituiti in giudizio, al contrario del comune di San Marcellino, difesosi con l’avvocato Raffaele Marciano.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), pronunciando sul ricorso, proposto, lo ha respinto, dichiarando i motivi aggiunti improcedibili. Così si è deciso nella camera di consiglio in Roma con l’intervento dei magistrati Emiliano Raganella, Daniele Profili, Giovanni Caputi.

In ballo c’era il provvedimento del Ministero dell’Istruzione del 17 ottobre scorso inerente la “Graduatoria relativa all’Avviso pubblico-Istruzione e ricerca” per il Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università , ancora il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato dall’Unione Europea – Next Generation. Il Comune di Ischia ha risposto all’Avviso presentando il progetto denominato “Realizzazione nuova palestra – Plesso scolastico “Gianni Rodari”” per una richiesta di finanziamento pari ad € 840.000,00.Ad avviso del Collegio romano, il ricorso è in parte irricevibile, in parte inammissibile, come dato avviso in udienza, e comunque infondato, in coerenza con l’indirizzo della Sezione ed alla stregua di quanto appresso agli atti.

Come si apprende dagli atti del tribunale, il comune ischitano aveva prodotto istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato nel luglio del 2022 con il quale, a seguito di una rinnovata istruttoria e con diversa motivazione, è stata confermata l’esclusione dell’intervento candidato dal Comune di Ischia dalla procedura di cui all’Avviso pubblico in questione. Il tutto collegato al provvedimento del Ministero dell’Istruzione del 2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea Next Generation “.

Anche qui c’era stata la “Comunicazione di esclusione dalla procedura”, con il quale è stata disposta l’esclusione dell’intervento candidato dal Comune di Ischia.

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Il complesso iter legato ai finanziamenti aveva condotto il municipio ischitano,

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per quanto di interesse, a chiedere la revisione persino della graduatoria finale dell’Avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 pubblicata sul sito PNRR Futura e successive rettifiche, nella parte in cui non ricomprende l’intervento candidato dal Comune di Ischia recante tra gli interventi ammissibili nell’ambito della Regione Campania;oltre che l’ha revisione dello stesso nella parte in cui esclude dalla procedura gli interventi di nuova costruzione di palestre poste a servizio di edifici scolastici esistenti e regolarmente censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) al momento della presentazione della domanda ed oggetto di attività di ristrutturazione edilizia.

Tra le contestazioni del TAR emerse c’è “L’omessa tempestiva contestazione, da parte del Comune, della graduatoria, che è e rimane comunque l’atto finale della procedura, a prescindere dalla (parziale) rinnovazione dell’istruttoria relativamente all’esclusione dell’Ente dalla procedura, implica l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione del provvedimento di esclusione del 17 ottobre 2022, in quanto, rimanendo inattaccabile la graduatoria, nessun vantaggio l’Ente in parola potrebbe ottenere dall’annullamento dell’atto con il quale è stato escluso dalla procedura– scrivono i giudici- Pertanto, la graduatoria è stata impugnata tardivamente con la conseguenza, da un lato, che la sua contestazione è irricevibile, e, dall’altro lato, che non vi è interesse all’impugnazione del successivo provvedimento del 17 ottobre 2022 che pertanto si rivela inammissibile.

La considerazione che precede è decisiva ed assorbente, tuttavia vale altresì accertare che il provvedimento impugnato appare scevro da vizi di legittimità”.

La corte osserva anzitutto che “il provvedimento di esclusione appare plurimotivato, per cui è sufficiente che una sola delle ragioni indicate dall’amministrazione a sostegno dello stesso risulti corretta per determinare il respingimento del ricorso”.

Tra le cause di inammissibilità dei progetti, riscontrata nel caso in esame, il fatto che la palestra, nuova o da ristrutturare, secondo le regole della procedura, afferisca ad un plesso principale non funzionante, non attivo e non “in costruzione”.Cose che di fatto non è il Rodari: “Pertanto, in merito alla causa di esclusione indicata nel provvedimento del 17 ottobre 2022, relativa all’accertamento che il progetto del Comune non rispetta il requisito per cui “gli edifici delle istituzioni scolastiche di riferimento e dei plessi principali, ai quali sono annesse le mense e/o palestre, devono essere funzionati e attivi e non essere edifici in costruzione”.

Come rileva il Tar Lazio, in sintesi il Comune non ha dimostrato, principalmente, che in un qualsiasi momento rilevante della procedura l’edificio scolastico avesse il menzionato requisito e risulta altrettanto evidente che era il Comune, in quanto ente richiedente, a doversi conformare agli indirizzi ministeriali e non viceversa. Alla luce di quanto precede, risultando pacifico in causa che, al momento della emanazione del provvedimento di esclusione, l’edificio scolastico non aveva i requisiti previsti dall’Avviso e non è stato dimostrato dagli incaricati di Enzo Ferrandino che la scuola fosse in regola al momento della emanazione dell’Avviso nonché alla data di scadenza per la presentazione delle proposte, per cui tale elemento dell’atto di chiarimenti si configurava come immediatamente e direttamente escludente e doveva pertanto essere tempestivamente gravato.

Al contrario, il Comune ha atteso l’emanazione del secondo provvedimento di esclusione – osserva il TAR-ma tale scelta si rivela erronea, non sussistendo elementi per ritenere che la menzionata previsione escludente, non fosse immediatamente lesiva, visto che non lasciava alternativa all’amministrazione procedente”. LeSpese di lite compensate in ragione della novità e complessità della questione.

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